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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15343/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso è assolutamente generico, limitandosi l'imputato a lamentare la violazione dell'obbligo di pronuncia di sentenza di assoluzione ex art.129 cod. proc. pen. senza in alcun modo argomentare la richiesta e senza operare alcun confronto con la corretta e logicamente argomentata decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giov ni Liberati [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso è assolutamente generico, limitandosi l'imputato a lamentare la violazione dell'obbligo di pronuncia di sentenza di assoluzione ex art.129 cod. proc. pen. senza in alcun modo argomentare la richiesta e senza operare alcun confronto con la corretta e logicamente argomentata decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giov ni Liberati [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 15343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris