CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17251/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Foggiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 11.9.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato aireati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base del rilievo, che,al di là della contiguità temporale e della omogeneità tipologica dei reati, non sono statiforniti elementi da cui desumere la sussistenza di un disegno unitario ab origine,evidenziando, di contro, la diversità del luogo di consumazione degli illeciti e i precedentipenali del condannato che comprovano la riconducibilità del reati commessi ad una scelta divita ispirata alla sistematica dedizione al delitto;Rilevato che il ricorso eccepisce essenzialmente che fosse stata segnalata laricorrenza di più indici sintomatici della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, causale, modalità) e che il provvedimento impugnato non li abbia presi inconsiderazione, incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione;Considerato che, in realtà, il giudice dell’esecuzione non ha obliterato gli elementirappresentati nell’istanza, ma li ha motivatamente ritenuti non decisivi, facendo correttaapplicazione del principio secondo cui per l’applicazione della disciplina del reato continuatonon è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all'identità deititoli di reato, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario,quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione degli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01;Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si limita a reiterare argomenti già disattesiadeguatamente dall’ordinanza impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]