CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 39153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sen e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2022 il Tribunale di Roma ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo - tra l'altro - la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e di quanto ad esso accessorio. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen., oltre all'illegalità della misura di sicurezza della confisca di due apparecchi telefonici e delle relative schede SIM. Il disposto provvedimento di confisca, infatti, avrebbe coinvolto anche due apparecchi telefonici, nella disponibilità dell'imputato, sequestrati nell'immediatezza dei fatti senza che sia stata espressa motivazione alcuna in proposito, in particolare non essendo stata rappresentata nessuna diretta riferibilità di essi alla condotta delittuosa ascritta all'Aziz. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei cellulari e delle relative schede SIM, con restituzione di essi all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento la cloglianza dedotta. 2. L'art. 240 cod. pen. prevede, infatti, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Trattandosi di confisca facoltativa, tuttavia, il giudice di merito è tenuto a motivare le , ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati a commettere il reato. Per come correttamente ritenuto da questa Corte di legittimità - peraltro proprio con riferimento ad una fattispecie in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del cellulare dell'imputato senza specifica motivazione, così inducendo il Collegio all'annullamento senza rinvio della sentenza ed alla restituzione del bene all'interessato - anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01). Di tali principi non ha, all'evidenza, tenuto conto il giudice nella sentenza impugnata, in cui si è limitato a disporre la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, senza fornire motivazione alcuna delle ragioni di adozione di tale provvedimento. D'altro canto, non si può non osservare come - escluso che ne potesse costituire il prodotto o il profitto - non sia dato comprendere in che modo i due telefoni cellulari sequestrati potessero costituire beni utilizzati per la commissione del reato, essendo stata contestata all'Aziz un'imputazione di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (e non dià una condotta di cessione illecita). 3. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei due telefoni cellulari in sequestro e delle relative schede SIM, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei telefoni e delle relative schede con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022