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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25483/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso (il primo sulla affermazione di responsabilità, gli ulteriori sul trattamento sanzionatorio) sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, generici se non apparenti (si veda, in particolare, pag. 4 sull'identificazione dell'imputato nell'immediatezza da parte della persona offesa, dopo una serata passata assieme; pg. 7 sulla pluralità e gravità dei precedenti specifici, a conferma del giudizio di recidiva; pg. 8 sulle ragioni per l'esclusione dell'attenuante di particolare tenuità del danno); osservato che la Corte di appello abbia fornito adeguata motivazione su ogni motivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il aonsi lier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso (il primo sulla affermazione di responsabilità, gli ulteriori sul trattamento sanzionatorio) sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, generici se non apparenti (si veda, in particolare, pag. 4 sull'identificazione dell'imputato nell'immediatezza da parte della persona offesa, dopo una serata passata assieme; pg. 7 sulla pluralità e gravità dei precedenti specifici, a conferma del giudizio di recidiva; pg. 8 sulle ragioni per l'esclusione dell'attenuante di particolare tenuità del danno); osservato che la Corte di appello abbia fornito adeguata motivazione su ogni motivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il aonsi lier
Sentenza Cassazione n. 25483/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris