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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 23624/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità, in quanto si sviluppa unicamente mediante l'esposizioni di massime giurisprudenziali, senza alcun confrontD critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che hanno ribadito la congruità del trattamento punitivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità, in quanto si sviluppa unicamente mediante l'esposizioni di massime giurisprudenziali, senza alcun confrontD critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che hanno ribadito la congruità del trattamento punitivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 23624/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris