CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07137/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO€4.6144~4444~arti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34328_22 Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. per avere la corte territoriale condannato, a seguito di concordato in appello ex art. 599 bis cod.proc.pen., la medesima pena pecuniaria già irrogata dal tribunale, riducendo solo la pena detentiva, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestato al capo A) e 81 cpv. c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestato al capo B). Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò premesso, quanto ai vizi denunciabili è stato affermato chel nell'applicazione di tale normap cos e ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) e quelle relative ai profili della pena che non si traducono in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01). Situazioni non ricorrenti nel caso in esame neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 597 comma 3 \re" cod.proc.pen., non essendo stata irrogata una pena in violazione del divieto di t ~44 IL reformatio in peiusiqvetla concordata dalle parti. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigli