Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21640/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 783/2024 depositatail 23/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoIn data 28.12.2010 il signor [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, otteneva dall’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -l’anticipo dell’aiuto previsto dal Reg.

CE n. 1698/2005 per il sostegno allosviluppo rurale da parte del FEASR.Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026In data 04.11.2010, con polizza fidejussoria n. 240.09.5009021430869, laSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (alla quale è subentrata [OSCURATO:PERSONA].

Coop.) si costituiva garante della impresa individuale,sino alla concorrenza di € 97.311,83, pari al 110% dell’ammontaredell’anticipo e l’[OSCURATO:PERSONA] si impegnava a versare al fideiussore, a semplicerichiesta, tutte le somme che quest’ultimo fosse stato tenuto a pagare inforza della stessa, per capitale, interessi e spese.A seguito della dichiarazione di decadenza dall’aiuto concesso all’impresaindividuale, adottata dalla Regione Puglia in data 11.10.2018 e del mancatorimborso da parte della stessa dell’anticipo ricevuto, Agea richiedeva in data10.07.2019 a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop., in qualità disocietà garante della impresa individuale, il pagamento della complessivasomma di € 97.311,83, al cui versamento quest’ultima provvedeva conbonifico eseguito in data 20.02.2020.Quindi, in accoglimento del ricorso monitorio con cui la [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazione Soc.

Coop. aveva esercitato l’azione di regresso nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-, con decreto n. 1404/2020 del 16.05.2020 ilTribunale di Verona ingiungeva al medesimo -nella qualità- il pagamentodella somma di euro 97.311,83, oltre a interessi legali ex d.lgs. n. 231 del9 ottobre 2002 e alle spese della procedura monitoria.Il Tribunale di Verona con sentenza del 17.10.2022 rigettava l’opposizione.Avverso l’indicata pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] -nella qualità- proponeva appello.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già SocietàCattolica di [OSCURATO:SOCIETA] – Soc.

Coop.), la quale chiedeva la declaratoria diinammissibilità ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. o comunque ilrigetto.La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 23 aprile 2024, inaccoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata:1) revocava il decreto ingiuntivo n. 1404/2020 del 16.05.2020 emesso dalTribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/20262) rigettava la domanda di condanna dell’appellante al risarcimento deldanno ex art. 96, terzo comma cod. proc. civ., in quanto infondata;3) condannava [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire adAlicino [OSCURATO:PERSONA] le somme corrisposte in virtù del decreto ingiuntivodichiarato esecutivo.Avverso la suindicata decisione della corte di merito la società Generali ItaliaS.p.A., subentrata a [OSCURATO:PERSONA].ni, propone ora ricorso per cassazione,affidato a unico motivo.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-.Le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 1375 c.c. nonché dei principi e dellenorme secondo cui l’obbligo di restituzione degli anticipi in conto capitaleerogati non sorge al momento della revoca e/o della ricezione della richiestadi revoca, ma nel momento in cui si sono verificati i presupposti di fatto chenon giustificano più il diritto del beneficiario di trattenere i contributi.Invece, ad avviso della Corte territoriale l’obbligo di restituzione deglianticipi in conto capitale erogati sorgerebbe al momento della revoca e/odella ricezione della richiesta di revoca e non nel momento in cui sisarebbero verificati i presupposti di fatto che non avrebbero più giustificatoil diritto soggettivo di trattenere i contributi e che, in base ad un rapportodi leale collaborazione tra cittadino ed amministrazione, lo avrebberoobbligato a restituire il contributo senza attendere l’adozione di unprovvedimento amministrativo espresso.Era pacifico che l’inadempimento si era verificato in data antecedente altermine di scadenza della polizza fideiussoria e, quindi, in data anteriorerispetto al 12 novembre 2013, avendo Agea, con nota del 6 novembre 2013,Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026Nonostante ciò, la Corte aveva ritenuto che, avendo [OSCURATO:PERSONA] ricevuto laraccomandata relativa a detta nota solo in data 28 febbraio 2014, in quantospedita in data 26 febbraio 2014, la polizza non era più operativa e, quindi,la Compagnia avrebbe pagato “male”.Così decidendo, la Corte territoriale avrebbe violato i principi e normesecondo cui l’obbligo di restituzione degli anticipi in conto capitale erogatinon sorge al momento della revoca e/o della ricezione della richiesta direvoca, ma nel momento in cui si sono verificati i presupposti di fatto chenon giustificano più il diritto soggettivo del beneficiario di trattenere icontributi e che, in base ad un rapporto di leale collaborazione tra cittadinoed amministrazione, lo obbligano a restituire il contributo senza attenderel’adozione di un provvedimento amministrativo espresso ricognitivo degliobblighi assunti dal beneficiario dell’agevolazione pubblica e della loroviolazione.Lamenta non potersi rimproverare alla compagnia di aver pagato “male”perché quest’ultima, a fronte della richiesta di escussione, nella quale sifaceva riferimento ad una nota di Agea del 6 novembre 2013, hacorrettamente provveduto al pagamento, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoinformare la compagnia, prima del pagamento dell’escussione, che la notadel 6 novembre 2013 era stata ricevuta da quest’ultimo in data 28 febbraio2014.Il motivo è inammissibile.Sotto il primo profilo (aspecificità) la ricorrente ha denunziato la suppostaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1375 c.c. che non hannoeventualmente si sarebbe discusso, nei precedenti gradi di giudizio, circal’applicazione dei principii generali richiamati in ricorso.Sotto tale profilo il ricorso è generico perché si assume che, nel periodo divalidità della polizza, si sarebbe generato un fatto-inadempimento che,Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026tuttavia, non viene specificato né nei suoi tratti caratteristici, né individuatotemporalmente.Quanto al secondo profilo (il ricorso non si confronta con la motivazionedella decisione impugnata), la decisione della corte territoriale si fondaesclusivamente sulla interpretazione del contratto e non su astratti principiin tema di autotutela o effetti della revoca di provvedimenti amministrativi.La Corte ha precisato che la polizza veniva a scadenza il 12.11.2013 e chel’art. 3 della polizza oggetto di causa disponeva, che “Decorsi i suddettitermini [n.d.r.: 12.11.2013] la garanzia cessa automaticamente purchéall’interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recuperonei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all’entegarante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso ilIn sostanza, l’art. 3 della polizza, impone, ai fini della interruzione deltermine di validità della polizza, sia l’avvio della procedura di recupero versoil contraente sia la comunicazione per conoscenza all’ente garante.Tale argomentazione non è in alcun modo contestata in ricorso.È pacifico che la comunicazione è stata spedita soltanto il 26.02.2014 erecapitata il 28.02.20145.L’art. 1334 c.c. stabilisce che “Gli atti unilaterali producono effetto dalmomento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sonodestinati” con la conseguenza che la nota AGEA datata 6.11.2013, in quantoAnche tale profilo non è censurato.In sostanza, la ricorrente non ha impugnato la sentenza nella parte in cuila stessa la corte di merito ha interpretato l’art. 3 della polizza nei terminisopra evidenziati, nella parte in cui ritiene assoggettabile alla disciplinadell’art. 1334 c.c. gli atti indicati all’art. 3 della polizza e nella parte in cuila corte veneziana ha ritenuto che la nota AGEA datata 6.11.2013 è stataspedita il 26.02.2014 e giunta a destinazione il 28.02.2014.Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026Da quanto precede la corte di merito fa discendere la ragionevoleconseguenza che la compagnia assicuratrice non avrebbe dovutoassecondare la richiesta di escussione della polizza formulata con nota AGEAdel 10.07.2019, poiché la polizza era già scaduta e ciò era desumibile daltenore del contratto, che era nella disponibilità della Compagnia che svolgetale attività professionalmente.Tale aspetto consente di superare anche il secondo profilo prospettato conl’unico motivo di ricorso.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.,sez. un., 20/2/2020, n. 4315).Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 783/2024 depositatail 23/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoIn data 28.12.2010 il signor [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, otteneva dall’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -l’anticipo dell’aiuto previsto dal Reg. CE n. 1698/2005 per il sostegno allosviluppo rurale da parte del FEASR.Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026In data 04.11.2010, con polizza fidejussoria n. 240.09.5009021430869, laSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (alla quale è subentrata [OSCURATO:PERSONA]. Coop.) si costituiva garante della impresa individuale,sino alla concorrenza di € 97.311,83, pari al 110% dell’ammontaredell’anticipo e l’[OSCURATO:PERSONA] si impegnava a versare al fideiussore, a semplicerichiesta, tutte le somme che quest’ultimo fosse stato tenuto a pagare inforza della stessa, per capitale, interessi e spese.A seguito della dichiarazione di decadenza dall’aiuto concesso all’impresaindividuale, adottata dalla Regione Puglia in data 11.10.2018 e del mancatorimborso da parte della stessa dell’anticipo ricevuto, Agea richiedeva in data10.07.2019 a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in qualità disocietà garante della impresa individuale, il pagamento della complessivasomma di € 97.311,83, al cui versamento quest’ultima provvedeva conbonifico eseguito in data 20.02.2020.Quindi, in accoglimento del ricorso monitorio con cui la [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazione Soc. Coop. aveva esercitato l’azione di regresso nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-, con decreto n. 1404/2020 del 16.05.2020 ilTribunale di Verona ingiungeva al medesimo -nella qualità- il pagamentodella somma di euro 97.311,83, oltre a interessi legali ex d.lgs. n. 231 del9 ottobre 2002 e alle spese della procedura monitoria.Il Tribunale di Verona con sentenza del 17.10.2022 rigettava l’opposizione.Avverso l’indicata pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] -nella qualità- proponeva appello.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già SocietàCattolica di [OSCURATO:SOCIETA] – Soc. Coop.), la quale chiedeva la declaratoria diinammissibilità ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. o comunque ilrigetto.La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 23 aprile 2024, inaccoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata:1) revocava il decreto ingiuntivo n. 1404/2020 del 16.05.2020 emesso dalTribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/20262) rigettava la domanda di condanna dell’appellante al risarcimento deldanno ex art. 96, terzo comma cod. proc. civ., in quanto infondata;3) condannava [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire adAlicino [OSCURATO:PERSONA] le somme corrisposte in virtù del decreto ingiuntivodichiarato esecutivo.Avverso la suindicata decisione della corte di merito la società Generali ItaliaS.p.A., subentrata a [OSCURATO:PERSONA].ni, propone ora ricorso per cassazione,affidato a unico motivo.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-.Le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 1375 c.c. nonché dei principi e dellenorme secondo cui l’obbligo di restituzione degli anticipi in conto capitaleerogati non sorge al momento della revoca e/o della ricezione della richiestadi revoca, ma nel momento in cui si sono verificati i presupposti di fatto chenon giustificano più il diritto del beneficiario di trattenere i contributi.Invece, ad avviso della Corte territoriale l’obbligo di restituzione deglianticipi in conto capitale erogati sorgerebbe al momento della revoca e/odella ricezione della richiesta di revoca e non nel momento in cui sisarebbero verificati i presupposti di fatto che non avrebbero più giustificatoil diritto soggettivo di trattenere i contributi e che, in base ad un rapportodi leale collaborazione tra cittadino ed amministrazione, lo avrebberoobbligato a restituire il contributo senza attendere l’adozione di unprovvedimento amministrativo espresso.Era pacifico che l’inadempimento si era verificato in data antecedente altermine di scadenza della polizza fideiussoria e, quindi, in data anteriorerispetto al 12 novembre 2013, avendo Agea, con nota del 6 novembre 2013,Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026Nonostante ciò, la Corte aveva ritenuto che, avendo [OSCURATO:PERSONA] ricevuto laraccomandata relativa a detta nota solo in data 28 febbraio 2014, in quantospedita in data 26 febbraio 2014, la polizza non era più operativa e, quindi,la Compagnia avrebbe pagato “male”.Così decidendo, la Corte territoriale avrebbe violato i principi e normesecondo cui l’obbligo di restituzione degli anticipi in conto capitale erogatinon sorge al momento della revoca e/o della ricezione della richiesta direvoca, ma nel momento in cui si sono verificati i presupposti di fatto chenon giustificano più il diritto soggettivo del beneficiario di trattenere icontributi e che, in base ad un rapporto di leale collaborazione tra cittadinoed amministrazione, lo obbligano a restituire il contributo senza attenderel’adozione di un provvedimento amministrativo espresso ricognitivo degliobblighi assunti dal beneficiario dell’agevolazione pubblica e della loroviolazione.Lamenta non potersi rimproverare alla compagnia di aver pagato “male”perché quest’ultima, a fronte della richiesta di escussione, nella quale sifaceva riferimento ad una nota di Agea del 6 novembre 2013, hacorrettamente provveduto al pagamento, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoinformare la compagnia, prima del pagamento dell’escussione, che la notadel 6 novembre 2013 era stata ricevuta da quest’ultimo in data 28 febbraio2014.Il motivo è inammissibile.Sotto il primo profilo (aspecificità) la ricorrente ha denunziato la suppostaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1375 c.c. che non hannoeventualmente si sarebbe discusso, nei precedenti gradi di giudizio, circal’applicazione dei principii generali richiamati in ricorso.Sotto tale profilo il ricorso è generico perché si assume che, nel periodo divalidità della polizza, si sarebbe generato un fatto-inadempimento che,Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026tuttavia, non viene specificato né nei suoi tratti caratteristici, né individuatotemporalmente.Quanto al secondo profilo (il ricorso non si confronta con la motivazionedella decisione impugnata), la decisione della corte territoriale si fondaesclusivamente sulla interpretazione del contratto e non su astratti principiin tema di autotutela o effetti della revoca di provvedimenti amministrativi.La Corte ha precisato che la polizza veniva a scadenza il 12.11.2013 e chel’art. 3 della polizza oggetto di causa disponeva, che “Decorsi i suddettitermini [n.d.r.: 12.11.2013] la garanzia cessa automaticamente purchéall’interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recuperonei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all’entegarante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso ilIn sostanza, l’art. 3 della polizza, impone, ai fini della interruzione deltermine di validità della polizza, sia l’avvio della procedura di recupero versoil contraente sia la comunicazione per conoscenza all’ente garante.Tale argomentazione non è in alcun modo contestata in ricorso.È pacifico che la comunicazione è stata spedita soltanto il 26.02.2014 erecapitata il 28.02.20145.L’art. 1334 c.c. stabilisce che “Gli atti unilaterali producono effetto dalmomento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sonodestinati” con la conseguenza che la nota AGEA datata 6.11.2013, in quantoAnche tale profilo non è censurato.In sostanza, la ricorrente non ha impugnato la sentenza nella parte in cuila stessa la corte di merito ha interpretato l’art. 3 della polizza nei terminisopra evidenziati, nella parte in cui ritiene assoggettabile alla disciplinadell’art. 1334 c.c. gli atti indicati all’art. 3 della polizza e nella parte in cuila corte veneziana ha ritenuto che la nota AGEA datata 6.11.2013 è stataspedita il 26.02.2014 e giunta a destinazione il 28.02.2014.Numero registro generale 11526/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 21640/2026Data pubblicazione 24/06/2026Da quanto precede la corte di merito fa discendere la ragionevoleconseguenza che la compagnia assicuratrice non avrebbe dovutoassecondare la richiesta di escussione della polizza formulata con nota AGEAdel 10.07.2019, poiché la polizza era già scaduta e ciò era desumibile daltenore del contratto, che era nella disponibilità della Compagnia che svolgetale attività professionalmente.Tale aspetto consente di superare anche il secondo profilo prospettato conl’unico motivo di ricorso.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.,sez. un., 20/2/2020, n. 4315).Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21640/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris