CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2022
Cassazione n. 11655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SARDO Fabio, nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 30 giugno 2022 del Tribunale per il riesame di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 4 giugno 2022 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi di concorso in attività continuata di cessione di stupefacenti, commessa tra aprile e luglio 2019 (capi 20 e 21 della provvisoria imputazione), attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualità richieste dal testo dell'articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura di massima afflittività il Tribunale della valutazione incidentale ha valorizzato la durata della attività, la professionalità nell'ininterotto agire illecito, la mancanza di remore a proseguire nella attività, ad onta della condanna già subita per fatti della medesima oggettività giuridica; né la coercizione domiciliare, affidata com'è alla capacità di contenersi nella spinta trasgressiva, può ritenersi presidio impeditivo adeguato, in quanto non sarebbe in grado di impedire né il ricambio della provvista, né l'avviamento dell'attività. 2. Con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deduce: 2.1. vizio di motivazione per manifesta illogicità e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere il Tribunale della cautela confermato la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e la esclusiva adeguatezza della misura di massima afflittività con vuote formule di stile, senza tener quindi conto della personalità dell'agente, della sua eventuale trasgressività in passato dimostrata da condotte sintomatiche (evasione o violazione delle prescrizioni imposte dalla giurisdizione) e della modesta forma di spaccio realizzata, con contestazione peraltro chiusa alla data del luglio 2019. L'organo del controllo cautelare si è infatti limitato a riportare stralci della motivazione redatta in sede genetica, senza nulla aggiungere in tema di attualità e concretezza delle divisate esigenze cautelari e ineludibilità del presidio carcerario. Le argomentazioni spese sul punto manifestano, ad avviso del ricorrente, totale oblio dei requisiti di attualità e concretezza che devono caratterizzare le esigenze cautelari ai fini della loro rilevanza. Medesimi vizi il ricorrente denunzia quando alla divisata adeguatezza del solo presidio cautelare inframurario applicato, argomentata con formula vuota e generica, che non pare confrontarsi con le specificità della fattispecie concreta. Potendo, al limite, le ravvisate esigenze essere tutelate anche da presidi cautelari, pur detentivi, ma meno afflittivi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nella censura della motivazione meramente apparente sul tema della ravvisata adeguatezza del solo presidio inframurario applicato. 1. Quanto a sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale ha indicato, come significativo, ai fini del decidere, l'elemento di fatto consistente nelle modalità iterate ed articolate delle condotte, sintomatiche della sicura professionalità, pervicacia e spregiudicatezza versata nel settore. 1.1. In relazione alla natura coercitiva ed al carattere detentivo inframurario della misura imposta, il Tribunale della cautela ha poi richiamato una mera formula di stile, che valorizza solo le modalità iterate della condotta di spaccio di stupefacenti, affermando che la custodia presso il domicilio, ancorché elettronicamente assistita, non appare idonea ad impedire il rifornimento della sostanza e la successiva cessione. 1.2. Orbene, quanto a pericolo, necessariamente caratterizzato da concretezza ed attualità, di reiterazione di delitti delle stessa specie di quelli per i quali si procede, ritiene il Collegio che il giudizio prognostico sulle condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (quello dell'art. 203 cod. pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente storica (la ricostruzione della condotta posta in essere dall'agente e della modalità concreta di realizzazione), che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi cautelare (apprezzamento della ricorrenza del pericolo normativamente circoscritto e tipizzato) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificare solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, 'attori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). Il giudizio cautelare di merito ha, come già sopra riferito, inteso valorizzare quegli elementi di fatto, tratti dalla esperienza del caso concreto complessivamente analizzato, che inducono a prevedere che nel prossimo futuro il ricorrente, se non etero determinato nella coercizione, possa ripetere quelle condotte (di commercio illecito) nelle quali ha palesato di essere particolarmente versato. Può infatti concretamente ritenersi che il ricorrente abbia manifestato di essere avvezzo alla fattispecie e di conoscere i canali di approvvigionamento oltre che una "clientela". Il che rappresenta certamente un modello di motivazione adeguato e non manifestamente illogico atto a giustificare la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione nello specifico settore criminale. 1.3. Così non è a dirsi per il successivo doveroso passaggio logico, volto a coprire di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, la misura scelta per la cautela. S'imponeva infatti di verificare soprattutto la concreta adeguatezza del presidio domiciliare specificamente richiesto con l'istanza di riesame a salvaguardare le ritenute esigenze di prevenzione speciale, giacché la misura di massima restrizione ante iudicium può essere disposta solo allorquando sia dimostrata (non solo genericamente ipotizzata), rispetto alla concreta fattispecie, la inanità degli altri, meno afflittivi, presidi cautelari (Sez. 6, n. 53026, del 6/11/2017, Rv. 271686; Sez. 2, n. 19559, del 25/2/2020, Rv. 279475). Andava, dunque, più diffusamente precisato, nella sede propria cautelare di merito, sulla base di quali concreti elementi di fatto è stato possibile ritenere che solo la misura detentiva è adeguata e proporzionata rispetto alle divisate esigenze, tenuto conto della personalità dell'agente e della eventuale trasgressività dallo stesso in passato dimostrata verso i presidi imposti dalla giurisdizione. Giacché invece deve presumersi, salva dimostrazione puntuale del contrario, che la restrizione domiciliare (soprattutto se accompagnata da prescrizioni modali) sia in sé certamente idonea ad inibire la reiterazione di reati che richiedono per la loro realizzazione il contatto, neppure solo fonetico, con fornitori ed acquirenti. 2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale distrettuale, per nuovo esame, che dia concretamente conto, con una valutazione focalizzata soprattutto sulla personalità manifestata dal ricorrente, della ineludibile necessità di disporre la misura detentiva carceraria e del perché la misura degli arresti domiciliari, con prescrizioni modali, non sia concretamente adeguata alla tutela delle divisate esigenze di prevenzione speciale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso