CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 41167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1654/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15167/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 13 dicembre 2023 della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 3 marzo 2020 del Tribunale di Ragusa, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41167/2024 Roma, lì, 07/11/2024 perché, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine consentire alla società di evadere l’imposta sul valore aggiunto, ometteva di presentare la relativa dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2013 a fronte di un’imposta dovuta pari ad euro 65.357,00. 1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale. Lamenta la mancanza di un autonomo accertamento dell’imponibile che ha completamente trascurato le grandi difficoltà economiche dell’impresa ritenute inconsistenti da entrambi i Giudici di merito ma in realtà decisive ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato sotto il profilo sia del mancato superamento della soglia di punibilità che del dolo specifico di evasione. Non è stato valutato, in particolare, se gli elementi positivi di bilancio, presenti nelle scritture contabili, fossero stati considerati dagli organi accertatori come assoggettabili alla voce “crediti”. L’analisi certosina delle fatture attive e passive avrebbe permesso di verificare in concreto l’incasso effettivo di quelle attive e il reale importo dell’imposta dovuta. Non si è tenuto conto del progetto di concordato preventivo predisposto a favore della società e presentato nello stesso periodo di accertamento che costituisce sintomo di una evidente situazione di difficoltà economica dell’azienda, di una altrettanto evidente impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte con i creditori, di una situazione di incapacità economica dovuta, spesso e volentieri, a crediti non riscossi, a fatture, cioè, emesse e non saldate. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione e la sua carenza in relazione all’elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata afferma che il primo motivo di impugnazione relativo alla insussistenza del dolo di evasione è fondato salvo poi contraddirsi allorquando conferma quella di primo grado. Non si tratta, afferma, di un mero errore materiale perché le ragioni indicate a sostegno della fondatezza dell’appello sono assolutamente coerenti con tale conclusione. La motivazione, inoltre, è carente con riferimento al secondo motivo di appello (rectius: lettera B del primo motivo). 1.3.Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena ingiustamente negata a fronte di precedenti penali risalenti all’anno 2010, a fronte di elementi di indubbia valenza prognostica positiva quali le condizioni economiche dell’impresa (che costituiscono circostanze agevolatrici del reato), l’età dell’imputato, la cessione dell’azienda. 2.Con memoria del 26 settembre 2024 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso insistendo per l’ammissibilità e fondatezza del ricorso stesso. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.Osserva il Collegio: 4.1.il primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale ma in realtà lamenta il malgoverno delle prove delle quali nemmeno allega il travisamento, così introducendo, nella sostanza, un vizio di motivazione del quale non viene specificato nemmeno il profilo rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., compito non delegabile alla Corte di cassazione; 4.2.il motivo è altresì generico e perplesso; 4.3.l’imposta evasa è stata determinata tenendo conto della differenza tra le operazioni attive e passive poste in essere dalla società del ricorrente nel medesimo periodo di imposta tenuto altresì conto della corretta tenuta della contabilità; in particolare, dall’ammontare delle operazioni attive è stato detratto l’ammontare delle operazioni passive; 4.4.il primo Giudice aveva anche dato atto della correttezza del calcolo dell’imposta evasa siccome coincidente con quella verificata dal testimone a discarico, [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito il ricorrente nella redazione del progetto di concordato preventivo poi rinunziato; 4.5.il dolo di evasione è stato ritenuto in considerazione del mancato pagamento dell’imposta e della irrilevanza della crisi di impresa che, affermava il primo Giudice, costituiva piuttosto il movente della condotta; 4.6.non si comprende, dunque, donde il ricorrente tragga il convincimento dell’indebito utilizzo, nel processo penale, delle presunzioni tributarie e perché si lamenti che non si sia tenuto conto dei “crediti” (peraltro senza nemmeno indicare quali); 4.7.né rileva la circostanza, genericamente dedotta (ed esposta persino in maniera perplessa), del mancato incasso delle fatture attive considerato che, ai sensi dell’art. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, generalmente le cessioni di beni mobili e le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini imponibili, al momento della consegna del bene mobile o del pagamento del corrispettivo del servizio prestato e che, tuttavia, tale momento può essere anticipato dal contribuente mediante emissione della fattura, a prescindere dal successivo incasso del corrispettivo per le prestazioni effettuate; 4.8.in ogni caso, ai fini della sussistenza oggettiva del reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, è necessaria la violazione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali di cui agli artt. 1 (per le imposte dirette) e 8 (per l’IVA) d.P.R. n. 322 del 1998, non essendo richiesto il mancato versamento dell’imposta che costituisce il fine dell’omissione, non l’elemento strutturale della condotta, né l’effettivo incasso dell’IVA. La dichiarazione deve essere presentata anche da chi non ha effettuato operazioni imponibili essendo esonerati soltanto coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 o operazioni intracomunitarie o coloro esonerati in base a specifiche normative (art. 8, primo comma, d.P.R. n. 322 cit.); 4.9.la “crisi di impresa” (o di liquidità) non è indicata quale causa di esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale sicché non si vede quale sia la rilevanza di questo argomento ai fini della oggettiva sussistenza della violazione dell’obbligo; 4.10.l’insistita deduzione della omessa valutazione del “dato fattuale reale” rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale sconta la mancata indicazione di quale sia questo “dato fattuale reale” in tesi negletto; 4.11.per quanto sia vero che, con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la Corte di appello abbia affermato che il relativo motivo è fondato, è altrettanto vero che si tratta, all’evidenza, di mero errore materiale non corrispondendo a verità che la sentenza sviluppi argomenti in contrasto con la decisione finale; 4.12.la Corte di appello, infatti, dopo aver riportato la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha poi escluso che la crisi di liquidità possa costituire causa di forza maggiore che esclude il dolo di evasione, dovendo la causa di forza maggiore (nemmeno dedotta) essere valutata come causa dell’omissione e non del mancato pagamento successivo dell’imposta; 4.13.è un dato di fatto che l’imposta non è mai stata pagata e che non sono state allegate, nei gradi di merito, spiegazioni sulle ragioni per le quali, per esempio, il ricorrente non ha mai esercitato la facoltà di chiedere la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo nei termini e modi previsti dall’art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973 in caso di obiettiva difficoltà del contribuente; 4.14.del tutto infondato e generico è l’ultimo motivo; 4.15.la Corte di appello ha negato il beneficio osservando che era stato già concesso al ricorrente per ben quattro volte; 4.16.il dato oggettivo non è dedotto come travisato, sicché non hanno rilevanza alcuna le considerazioni sulla meritevolezza del beneficio e sulla risalenza nel tempo dei precedenti penali. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 08/10/2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza