CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI delega dichiarata oralmente all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 14 luglio 2021 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio aggravato da futili motivi, come da contestazione al capo n.1, nonché per i correlati delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo. I fatti sono avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre del 2020. Secondo la contestazione di cui al capo n.1, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto dopo una lite che aveva coinvolto da un lato la moglie ([OSCURATO:PERSONA]), la figlia ([OSCURATO:PERSONA]) e la suocera ([OSCURATO:PERSONA]) e dall'altro [OSCURATO:PERSONA]. Maresca, armato, avrebbe raggiunto nell'atrio condominiale [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe esploso verso la donna tre colpi di pistola ad altezza d'uomo. 1.1 La decisione di primo grado ritiene dimostrato: a) che fu effettivamente [OSCURATO:PERSONA] la persona che dopo il diverbio tra le sue congiunte e [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad inseguire la Gallo; b) che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] non fu di semplice minaccia ma un tentativo di omicidio. 1.2 Le principali fonti di prova indicate e valutate dal GIP risultano essere: a) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; b) le immagini registrate da una videocamera di sorveglianza; c) gli accertamenti tecnici eseguiti sul luogo dei fatti; d) le relazioni di consulenza antroposomatica e balistica. 2. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] nelle sue prime dichiarazioni ha individuato (in due occasioni) [OSCURATO:PERSONA] come la persona che, una volta entrato nell'atrio condominiale con la pistola in mano, avrebbe esploso (secondo la teste) tre colpi di arma da fuoco verso di lei. Nella seconda audizione (circa dieci giorni dopo) la Gallo rendeva dichiarazioni definite «fortemente contrastanti» con quelle rese nella originaria denunzia. (.. ho sentito degli spari ma non sono in grado di dire chi impugnasse la pistola..) . Le immagini videoregistrate, sottoposte a perizia antroposomatica, hanno restituito un giudizio di affinità/compatibilità tra il soggetto ripreso e il Maresca.All'interno del cortile è stata rinvenuta un ogiva e, in linea con l'ubicazione della vettura ove la Gallo ha affermato di aver trovato riparo lsi è notata una scalfittura nell'intonaco, ad una altezza di circa 157 cm. . 2.1 Secondo il GIP la sostanziale ritrattazione della Gallo non inficia la validità delle dichiarazioni rese dalla stessa nella immediatezza del fatto, dotate di spontaneità e precisione. A riscontro delle 'originarie' dichiarazioni della Gallo si pongono : a) il rinvenimento della ogiva nell'atrio condominiale; b) la constatata affinità tra la corporatura del Maresca e le immagini videoriprese; c) il fatto che dalle immagini si nota che l'uomo è armato; d) il rapporto di parentela tra il Maresca e le persone con cui la Gallo aveva litigato. Tutto ciò rassicura circa l'identificazione del Maresca nella persona che entrò armato all'interno dello stabile. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto si ritiene che la Gallo abbia detto il vero quando ha parlato di tre esplosioni. In ogni caso il posizionamento della 'scalfittura' è fatto idoneo a qualificare la condotta come tentativo di omicidio, posto che il colpo (quand'anche fosse stato l'unico e quand'anche fosse stato un colpo di rimbalzo) venne esploso ad altezza d'uomo. 3. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza resa in data 12 luglio 2022, ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dei motivi futili e ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione. 3.1 In motivazione si ribadiscono le valutazioni già espresse dal GIP sul tema della attendibilità delle 'originarie' dichiarazioni rese dalla Gallo, non inficiate dalla posteriore ritrattazione. Si ribadisce la correttezza argomentativa della decisione di primo grado quanto alla avvenuta identificazione dell'imputato. Quanto al punto della qualificazione giuridica si ritiene corretto l'inquadramento del fatto in termini di tentato omicidio, in ragione : a) dell'avvenuta esplosione di più colpi di arma da fuoco, in ragione di quanto riferito dalla Gallo; b) della traiettoria impressa ad almeno uno dei colpi, stante il posizíonamento della scalfittura. L'ogiva rinvenuta testimonia l'esplosione del colpo. Il proiettile non era deformato ma dalle considerazioni tecniche si desume che poteva essere un colpo 'di rimbalzo', che prima di raggiungere il muro avrebbe impattato su altra superficie. Ciò non toglie che il colpo venne esploso - secondo la Corte di Appello A3 - in direzione della donna, che si era rifugiata dietro ad una delle vetture parcheggiate nel cortile. Viene esclusa, non essendo del tutto chiari i reali motivi del gesto criminoso, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod.pen. . 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla identificazione dell'imputato quale autore dei fatti contestati. In sintesi, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe fornito risposta solo formale alle deduzioni introdotte, sul punto, in secondo grado. Si ribadisce che, ferma restando la possibilità di ritenere attendibili le dichiarazioni 'iniziali' della Gallo e non quelle successive, detta facoltà passa per un accurato vaglio di coerenza e precisione delle prime dichiarazioni e per una corretta identificazione delle ragioni sottese alla ritrattazione. Tale vaglio non sarebbe stato realizzato, a fronte di numerose imprecisioni rinvenibili nel narrato della Gallo o comunque in assenza di precisi riscontri alle dichiarazioni originarie. Ci si sofferma su taluni punti (il video non consente di comprendere l'antefatto; è stata rinvenuta una sola ogiva; la identificazione del Maresca attraverso il video è stata espressa in termini di mera affinità e non di compatibilità) che erano stati oggetto di esame nei motivi di appello, rimasti inascoltati. Così come si afferma che la difesa non aveva mai sostenuto che l'individuo ripreso nelle immagini avesse impugnato la pistola con la mano sinistra (essendo evidente che l'arma è impugnata con la mano destra) quanto che nella mano sinistra stringeva un borsello, condotta non compatibile con le condizioni fisiche del Ma resca . La consulenza antroposomatica non restituiva, dunque, certezza alcuna e non poteva essere utilizzata quale riscontro alle prime dichiarazioni rese dalla Gallo. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.1. In sintesi si evidenzia che in atti vi è l'evidenza di un unico colpo esploso e che le considerazioni espresse in sede di merito non consentono di ricostruire con precisione la dinamica del fatto e la volontà dello sparatore. Come emerge dalla annotazione di p.g. il proietto era parzialmente deformato in larghezza, il che porta a concludere in modo univoco che trattasi di un colpo di rimbalzo, rispetto al punto della scalfittura (il proietto è stato deviato dall'impatto con uno o più ostacoli fissi, intervenuto sulla parte non ogivale ma laterale). La circostanza di fatto - inequivoca - porta ad escludere che la traiettoria fosse diretta alla persona della Gallo, aspetto non logicamente esaminato in sentenza. L'assenza di verifiche sulla 'ragione' della deviazione rende, dunque, meramente assertive le conclusioni esposte in sede di merito circa il fatto che il colpo sarebbe stato esploso 'ad altezza d'uomo' e 'verso la Gallo', con violazione della regola di giudizio di cui all'art.533 cod.proc.pen. . 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge circa la ritenuta sussistenza della detenzione - unitamente al porto - dell'arma. Si afferma che sul punto le considerazioni in tema di pregressa detenzione dell'arma appaiono meramente assertive. 4.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta la mancata applicazione dell'art.56 nella massima estensione della riduzione nonché si reputa meramente apparente la motivazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato al secondo motivo, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è inammissibile, in parte perché meramente rivalutativo ed in fatto, in parte perché generico. 2.1 Va rilevato che sul tema della identificazione dell'imputato come autore della condotta aggressiva nei confronti della Gallo la decisione impugnata è immune da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità. Sul punto le considerazioni difensive non si confrontano con il complesso degli argomenti posti a fondamento della decisione di merito ed incentrati su un 'insieme di dati' che non possono essere parcellizzati in sede valutativa.Il primo di tali elementi di fatto è rappresentato dalla esistenza del legame familiare esistente tra l'imputato e le tre donne che pochi attimi prima avevano litigato verbalmente con la Gallo. Si tratta di un dato niente affatto neutro, posto che consente di stabilire un legame obiettivo tra le diverse condotte verificatesi in sostanziale continuità storica e la / i persona dell'imputato, aspetto indiziante che la difesa non contesta, ricadendo nel vizio di parziale genericità del ricorso. In secondo luogo va rilevato che la opzione valutativa tesa a privilegiare - nei limiti di ciò che risulta asseverato dai rilievi di prova generica - le prime dichiarazioni rese dalla Gallo nella immediatezza del fatto è stata espressa in sede di merito senza vizi logici, anche in ragione delle modalità e dei contenuti della posteriore ritrattazione (in punto di identità dello sparatore), non assistita da ragioni apprezzabili. Già tale aspetto porta a ritenere sufficiente a realizzare l'effetto di identificazione l'incrocio tra i due dati sin qui menzionati (rapporto familiare con i primi soggetti venuti in contatto con la Gallo/certezza espressa dalla Gallo nelle dichiarazioni rese nella immediatezza del fatto sulla identità dell'aggressore) solo convalidati sul piano logico dai contenuti della videoripresa, tali da confermare che un uomo armato (dalla struttura fisica compatibile con quella dell'imputato) entrò nel cortile ove la Gallo si era rifugiata. Va dunque dichiarata inammissibile la doglianza anche perché tesa a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, incompatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 Non appare del tutto logico, né rispettoso del dovuto confronto con le risultanze di prova generica, il percorso argomentativo che è stato espresso in sede di merito in punto di qualificazione giuridica del fatto. In particolare va evidenziato che le risultanze di prova generica depongono : a) per l'avvenuta esplosione di un unico colpo, non essendo stati rinvenuti altri supporti balistici in sede di sopralluogo realizzato nella immediatezza e non potendosi basare la pluralità dei colpi sulle sole dichiarazioni iniziali della Gallo; b) per la difficoltà di stabilire senza adeguata verifica tecnica la esatta traiettoria del colpo, in ragione del fatto che il reperto mostra una deformazione del corpo tale da sostenere l'ipotesi di un precedente impatto con altra superficie rigida, prima di impattare con il muro del cortile (il punto di impatto è definito 'di rimbalzo').Ora, a fronte di simili dati obiettivi, va rilevato che manca - o quantomeno appare equivoco - uno dei dati storici essenziali al fine di ricostruire con esattezza la volontà del soggetto agente, non essendo sufficiente l'avvenuto utilizzo di un'arma da fuoco per affermare o mantenere la qualificazione giuridica del fatto nel senso del tentativo di omicidio. 3.2 Come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità , il dolo è fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez. H n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spaccarotella). Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente. 3.3 Ora, se è logico ritenere che l'avvenuta esplosione - anche di un unico colpo potenzialmente micidiale - in direzione di una persona può concretizzare simile catena inferenziale, ciò che rileva è quantomeno la certezza del dato fenomenico, rappresentato dalla direzione effettiva del colpo (v. tra le molte Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702, secondo cui in tema di tentato omicidio, la scarsa entità, o anche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa) . Nel caso in esame su tale dirimente aspetto è mancata una verifica affidabile (se del caso attraverso una perizia tesa a identificare la verosimile traiettoria del colpo e i fattori incidenti sulla sua deviazione) e la ricostruzione della volontà dell'agente è rimasta affidata ad un dato equivoco (per le ragioni suddette) rappresentato dall'altezza della 'scalfittura' sulla parete interna del cortile. Su tale aspetto va pertanto sollecitata una nuova valutazione di merito previo annullamento - in tale parte - della decisione impugnata. 4. Il terzo motivo è, in ogni caso, infondato, posto che l'immediato utilizzo dell'arma rispetto al precedente litigio tra le donne è circostanza di fatto idonea a sostenere la pregressa detenzione della medesima. Il quarto motivo resta assorbito, essendo correlato al tema della qualificazione giuridica del fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) con rinv