CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 1993
Cassazione n. 02097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1993 avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, si è riportato agli scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20/09/2021, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 02/05/2019 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 179 e 601, comma 5, dello stesso codice, per avere la Corte d'appello di Napoli omesso di notificare l'avviso della data fissata per il giudizio di appello al proprio unico difensore di fiducia appellante avv. [OSCURATO:PERSONA] - la cui nomina, con contestuale revoca di ogni precedente difensore, era stata depositata in allegato all'atto di appello -, con la conseguente integrazione di una nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi, compresa la sentenza appellata, senza che possa rilevare in senso contrario il fatto che nella stessa udienza fosse stato presente un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. Dall'esame degli atti processuali - cui questa Corte è legittimata in considerazione del vizio dedotto - risulta che l'imputato, il 4 settembre 2019, depositò nella cancelleria del Tribunale di Milano l'atto di nomina, quale proprio difensore di fiducia, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale revoca di ogni precedente difensore; avv. [OSCURATO:PERSONA] che provvide a redigere l'atto di appello. Ciò nonostante, come risulta sempre dagli atti processuali, il successivo decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato al precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, come si è detto, era stato invece revocato e che è anche erroneamente indicato, nell'epigrafe della sentenza di appello, come difensore di fiducia del Parente. In conseguenza di ciò, l'unico difensore di fiducia dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], non avendo avuto conoscenza del procedimento di appello, non vi presenziò, e in tale procedimento fu designato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un sostituto (dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) immediatamente reperibile. La rilevata mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al menzionato unico difensore di fiducia dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], con la successiva mancata partecipazione dello stesso al procedimento di appello, comporta la nullità assoluta del rapporto processuale e della conseguente sentenza di appello, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). L'impugnata sentenza di appello deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ult