CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 10419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 03/04/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. di Piacenza del 11/04/2023, concedendo a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti e rideterminando di conseguenza la pena per il delitto alla stessa ascritto in rubrica in mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa (artt. 640, 61 n. 7 e 11 cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Omessa motivazione quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, richiesta formalizzata in sede di discussione orale davanti alla Corte di appello; la difesa ha rilevato come ricorressero i requisiti per valutare la richiesta sostituzione, formalizzata in sede di conclusioni, ma sul punto la Corte di appello aveva omesso qualsiasi considerazione. 2.2.Vizio della motivazione perché carente ed illogica nell’aver ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto; la Corte di appello aveva omesso di considerare gli elementi a sostegno di una versione alternativa (inverosimiglianza quanto alla corresponsione di una così consistente somma di denaro per un lungo periodo di tempo da parte della persona offesa, che aveva chiara conoscenza della professione della ricorrente, lungo tempo decorso prima della presentazione della querela). 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4.La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e rilevando l’intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2.In via preliminare, si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288585-01; Sez. 2, n. 12911 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01). 3.Dalla lettura degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; omissione motivazionale in correlazione a specifica istanza articolata dalla parte in sede di conclusioni, con richiamo alla violazione processuale conseguente) emerge come l’istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria sia stata riportata esplicitamente anche nella intestazione della sentenza di appello (dove venivano riportate le conclusioni delle parti e si provvedeva al deposito di documentazione a supporto relativa al riconoscimento del debito scambiata con la parte civile, nonché documentazione relativa al contratto di lavoro, buste paga e ricevute bonifici già versati) e, pur tuttavia, la stessa non sia stata in alcun modo valutata dalla Corte di appello, che non solo non la ha riportata nel riepilogo dei motivi di appello e conseguenti conclusioni della appellante, ma neanche la ha valutata nel corpo dei motivi della decisione (vagliandone l’ammissibilità, attesa la rideterminazione della pena per la intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, e decidendo conseguentemente nell’ambito della propria discrezionalità sul punto). 4.Ciò premesso, si deve rilevare come la condotta ascritta alla ricorrente, attesa la data di commissione del fatto e l’andamento del procedimento, risulti estinta per intervenuto decorso del termine di prescrizione in data 26/11/2025,come desumibile dal combinato disposto degli artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen., in epoca dunque successiva alla sentenza di appello. La fondatezza del primo motivo di ricorso consente la valida instaurazione del rapporto processuale, con conseguente possibilità di rilevare in questa sede l’intervenuta estinzione del reato ascritto (Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv.276996-01; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Tomei, Rv.271965-01; Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253-01; Sez.3, n. 36370 del 09/04/2019, Marrazzo, Rv. 277168-01; Sez. U, n. 1 del19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239-01). 5. Il secondo motivo non è consentito in quanto reiterativo del motivo di appello sul punto, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di secondo grado sul punto (del tutto conforme al giudice di primo grado) al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) non consentita in questa sede (si veda in tal senso pag. 4. e segg. dove è stato ampiamente ricostruito il modus operandi, la scaltrezza e professionalità della ricorrente nel proporre inesistenti vantaggi, mendiante articolata attività truffaldina basata sul mendacio, anche grazie alla fiducia progressivamente carpita, con chiara ricostruzione sia dell'elemento oggettivo, che dell'elemento soggettivo del delitto ascritto). Ne consegue che, in presenza di una doppia decisione conforme sulla affermazione di responsabilità, in presenza di una motivazione del tutto esente da manifesta illogicità, devono essere confermate le statuizioni civili poste a carico della ricorrente. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, pe