CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10548/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 423 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza e con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio; l' avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusioni del procuratore generale, deposita conclusioni e nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola -che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio in danno della ex moglie e dei figli alla pena di anni sette di reclusione – ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 423 cod. pen., rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova. In particolare la difesa ha evidenziato che la Corte di appello, nel motivare la riqualificazione del fatto come tentativo di incendio doloso ha richiamato il principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui il delitto di incendio doloso si configura quale tentato nel caso in cui l’agente venga sorpreso sul punto di attivare l’innesco, incorrendo però nel travisamento della prova, perché dal verbale dei rilievi tecnici e dai testi escussi non è affatto risultato che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato sorpreso sui luoghi; anzi nel ricorso si specifica che nel verbale dei rilievi tecnici non c’è nessun riferimento alla persona dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ha dedotto la violazione e/o l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 54 (recte: 56), 423 cod. pen., nonché la contraddittorietà e la illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe estremamente illogica e contraddittoria perché muove dalla presunzione che le bombole siano state posizionate in quel luogo dal [OSCURATO:PERSONA] e che, pur movendo da tale presunzione, resta il fatto che la sentenza non fornisce le ragioni per le quali la condotta di innesco, ovvero di attivazione volontaria della dinamica, sia attribuibile all’imputato, anche ammettendo che non sia stata dovuta a cause naturali. Inoltre, si rileva come dal verbale degli accertamenti tecnici del commissariato di P.S. e dei Vigili del fuoco non risultano presenti bombole di gas, ma soltanto una traccia della eventuale presenza di una bombola. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ha dedotto la violazione e/o l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt.133, 56, 423 cod. pen., nonché la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, in quanto la rideterminazione della pena seguita alla riqualificazione del fatto non è sorretta da alcuna indicazione dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., in relazione alle disposizioni relative al tentato incendio. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha chiesto alla Corte di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 423 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio, evidenziando, nella requisitoria scritta, che non sussisterebbe la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto nella misura in cui la pronuncia del giudice di rinvio si sostituisca a quella di primo grado l’eventuale riqualificazione del fatto ex art. 423 c.p. non interviene in senso più gravoso, non essendo la relativa pena edittale maggiore nel massimo a quella concretamente irrogata in primo grado. 4.Il difensore dell’imputato, con memoria del 27 novembre 2025, depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. ha replicato alle conclusioni del P.G chiedendone il rigetto e ha insistito per l’accoglimento del ricorso 5. Il difensore delle parti civili con atto depositato in data 4 dicembre 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso e in via subordinata, aderendo alle conclusioni del PG l’annullamento della sentenza limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve evidenziarsi che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, di annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al trattamento sanzionatorio previa riqualificazione del fatto quale incendio doloso consumato, non può essere accolta. Sul punto va rilevato che la qualificazione del fatto quale incendio consumato, anziché come tentativo di incendio - pur chiaramente risultante dalla descrizione dei fatti contenuta non soltanto nella sentenza di primo grado, ma in anche in quella oggetto di ricorso per cassazione - non è stata oggetto di impugnazione da parte dell’organo dell’accusa, avendo impugnato la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 56, 423 cod. pen. soltanto l'imputato. Di conseguenza, accedere alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, mediante l’adozione di una pronuncia di annullamento con rinvio, significherebbe da parte di questa Corte esercitare un sindacato, al di fuori del devolutum e, peraltro, in violazione del divieto di reformatio in peius, qualora a ciò volesse farsi conseguire l’applicazione di una pena più grave di quella inflitta dal giudice di secondo grado, non potendo più valere, quale parametro di rideterminazione della pena, come vorrebbe il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, la pena applicata in primo grado. Tanto premesso va tuttavia rilevato che nella motivazione della sentenza appellata ricorre, per le ragioni anzidette, un errore di diritto che non può determinare, per le ragioni poc'anzi dette, l’annullamento della stessa, ma che può essere corretto, data l'impossibilità di riconoscergli decisività, mediante rettifica ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, escludendo il dolo omicidiario, ha ricondotto i medesimi fatti non già alla fattispecie di cui all’art. 56, 575 cod. pen., ma a quella di tentato incendio, pur evidenziandosi in più parti della motivazione, in considerazione della propagazione delle fiamme, che l’incendio si era consumato in conformità, peraltro, alla ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza di primo grado. Ciò posto, rientra nei compiti di questa Corte stabilire l'esatto inquadramento in diritto del fatto oggetto del giudizio, attraverso la diversa indicazione della norma incriminatrice, senza che da ciò derivino conseguenze in ordine alla sanzione applicata dai giudici di merito(Sez. 5, n. 23672 del 15/04/2004, Ribatti, Rv. 229033 - 01). Pertanto,il fatto ascritto al ricorrente deve essere correttamente ritenuto quale incendio consumato. 2. Posta tale precisazione, il ricorso, alla luce di quanto evidenziato di seguito, non è fondato. La sentenza impugnata nella parte in cui riconduce al ricorrente l’evento incendiario – il cui accadimento risulta incontestato – resiste alle censure formulate con il primo e il secondo motivo di ricorso, giacché, con motivazione sul punto conforme alle argomentazioni della sentenza di primo grado, ha dato conto delle ragioni della attribuibilità all’imputato della condotta consistita nell’attivazione volontaria della dinamica esplosiva, alla quale è conseguito l’incendio del locale. Dalla sentenza di primo grado risulta che al momento dell’arrivo i Vigli del fuoco avevano rilevato all’interno dei magazzini al piano terra dello stabile un incendio in fase avanzata con fiamme alte che uscivano dai locali e che in uno dei due locali le fiamme erano altissime tanto che accedere era problematico; si trattava di due locali autonomi divisi da una parete in cartongesso e in particolare di un locale di proprietà della moglie del ricorrente (al cui interno vi si trovavano tre banchi frigo contenenti prodotti ittici congelati) e di un altro locale adibito a ufficio dell’imputato e di sua proprietà. Risultava, altresì, alla luce dei testi di polizia giudiziaria, Damiano e Santoro, che sul luogo dei fatti venivano trovate tre bombole di gas e, in particolare, si documentava la traccia di una bombola nel disimpegno tra i due locali e una tanica di circa tre litri contenente presumibile liquido infiammabile. In tale specifica ricostruzione – con la quale, peraltro, il ricorrente non si confronta adeguatamente perché omette di considerare che la sentenza di primo grado indica la presenza di tre bombole di gas, e non soltanto di una traccia lasciata dalla bombola - si è inserita la meno analitica, ma, in ogni caso, adeguata descrizione della sentenza impugnata, la quale, ai fini che qui rilevano in considerazione dei motivi di impugnazione, ha dato conto del rinvenimento nel locale deposito di una bombola semiaperta, la cui dispersione di gas aveva saturato l’ambiente sino a diventare una miscela esplosiva poi deflagrata sviluppando l’incendio. Ciò precisato in punto di ricostruzione dell’elemento oggettivo, va rilevato che la riconducibilità dell’azione incendiaria al ricorrente trova, nella sentenza impugnata, adeguata motivazione nel riferimento al complesso degli elementi indiziari dei quali la sentenza di primo grado dà pienamente conto, risultando, pertanto, smentita la doglianza difensiva secondo la quale non sarebbe stato accertato che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] a mettere in atto questa azione, dovendosi ciò escludere non risultando dai verbali degli accertamenti tecnici che il ricorrente sia stato colto sui luoghi del fatto. Limitandosi a tale affermazione e non contestando specificamente i diversi elementi di gravità indiziaria a carico dell’imputato quale autore dell’azione delittuosa, correttamente la sentenza impugnata, pronunciando sul punto in modo conforme a quella di primo grado attraverso il richiamo al complesso degli elementi indiziari ritenuti gravi precisi e concordanti, ha affermato la responsabilità del ricorrente, sia pure qualificando diversamente il fatto. Depongono in tal senso le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva affermato che il 25 febbraio 2020, alle ore 8.30, il marito si era recato presso il magazzino in suo uso e vi era restato per circa un’ora; che, sentita l’esplosione, si era recata in strada e aveva notato che il marito si era fermato poco lontano, andando via dopo l’esplosione; che aveva riferito di pessimi rapporti suoi e del figlio [OSCURATO:PERSONA] con l’imputato a causa della relazione con la sorella. Inoltre, le dichiarazioni rese dal genero, il quale aveva riferito di aver visto l’imputato arrivare con l’auto, portare all’interno del magazzino qualcosa, di aver osservato una macchina, probabilmente del ricorrente, allontanarsi; dopo che l’imputato si era allontanato aveva udito l’esplosione; che aveva telefonato all’imputato contestandogli il fatto dell’incendio e che l’imputato aveva interrotto bruscamente la chiamata; veniva, poi, dato rilievo alle dichiarazioni del figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di aver visto il padre arrivare con l’auto e scaricare strumenti da lavoro vedeva un seghetto alternatore e un trapano, pur dichiarando di non essere a conoscenza che nel locale vi fossero bombole di gas; erano, poi valutate le dichiarazioni dell’altro figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che quel giorno aveva visto arrivare il padre intorno alle ore 9.00, il quale dopo solo un’ora si era allontanato dal magazzino, e che aveva udito solo dopo dieci minuti un forte boato, venendo poi avvisato dalla madre che il magazzino del fratello [OSCURATO:PERSONA] stava prendendo fuoco. La sentenza poi attribuiva significativo rilievo alla circostanza che il ricorrente era già in possesso di biglietti aereo con partenza per Rio de Janeiro lo stesso giorno dell’incendio. Alla luce delle complessive risultanze evidenziate, le sentenze di merito resistono alle doglianze difensive, le quali non risultano essersi attenute al principio secondo cui il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione (Sez. 5, n. 40274 del 19/04/2017, P.g., p.c. in proc. P. Rv. 271011 - 01). In conclusione, la sentenza impugnata, con motivazione lineare e coerente dei plurimi elementi indiziari a disposizione, ha adeguatamente spiegato le ragioni della riconducibilità dell’evento incendiario all’imputato,in assenza di censure tali da evidenziare illogicità manifeste nell’iter argomentativo dei giudici di appello. 3. Parimenti infondato è il motivo di ricorso con il quale si deduce l’omessa motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, giacché la Corte di appello attraverso le indicazioni concernenti la gravità dei fatti posti in essere, ovvero l’aver dato fuoco a materiali infiammabili in prossimità dell’abitazione della persona offesa sviluppando fiamme tali da esporre a pericolo le persone presenti nello stabilire e richiamando la disposizione di cui all’art. 133 cod. pen., ha fornito le ragioni della pena inflitta per la fattispecie criminosa, così come riqualificata. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sara' liquidata dal