CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 09543/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28841/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova indiziaria (primo motivo) nonché l'insufficiente motivazione dal punto di vista grafico, poco più di una pagina, comunque inidonea a integrare la motivazione della sentenza di primo grado (secondo motivo); Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: i Giudici di merito hanno accertato, sulla base del pvc acquisito su consenso delle parti, che né i crediti IVA né quelli IRAP posti in compensazione risultavano nelle dichiarazioni o nelle denunce periodiche presentate, per cui sono stati, logicamente, ritenuti inesistenti, circostanza questa non confutata dall'interessato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente