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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 69/1964

ECLI:IT:COST:1964:69
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con sentenza 21 novembre 1962 la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello de L'Aquila, che confermava la condanna inflittagli dal Tribunale di Lanciano per il reato di lesioni, condannava il ricorrente al pagamento della somma di lire 30.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 549 del Codice di procedura penale.

In sede di esecuzione di tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Lanciano sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Il Tribunale, disattendendo il contrario avviso del Pubblico Ministero, con ordinanza 24 ottobre 1963, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della dedotta questione, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale osservando che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale nei casi di rigetto o di inammissibilità del ricorso in cassazione, è in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito in modo assoluto ed incondizionato dall'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza di rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata ritualmente alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 28 dicembre 1963, n. 336.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con deposito di atto di intervento e memoria in cancelleria rispettivamente in data 28 novembre 1963 e 30 aprile 1964.

Nei propri scritti l'Avvocatura rileva che la questione di legittimità appartiene concettualmente e sistematicamente alla materia degli oneri di carattere patrimoniale imposti da norme di legge a carico delle parti al fine di garantire, a tutela dell'interesse pubblico, il regolare svolgimento del processo.

Inquadrando la norma impugnata nell'ambito dei principi esposti dalla Corte, specialmente con le recenti sentenze nn. 83 e 113 del 1963, non può contestarsi - continua l'Avvocatura -, che la funzione della norma sia di pubblico interesse tendendo ad evitare la proposizione di ricorsi temerari e infondati con conseguente intralcio nell'amministrazione della giustizia.

Trattasi di norma che non comporta esclusione o limitazione del diritto dell'imputato a far valere le proprie ragioni mediante la impugnazione, in quanto si limita a sanzionare, successivamente alla definizione del giudizio, la infondatezza dell'impugnativa onde indurre l'imputato, e per esso il difensore, a valutare preventivamente e responsabilmente la serietà del ricorso per cassazione che egli intenda proporre.

L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale. : Secondo il Tribunale la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale per i ricorsi per cassazione che siano rigettati o dichiarati inammissibili sarebbe in contrasto con l'assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione.

È facile però osservare in contrario che il diritto alla tutela giurisdizionale non è così assoluto e incondizionato, come ritiene il giudice a quo, non essendo possibile dare ad esso una estensione tale da farne deviare la funzione dirigendola a uno scopo sterile e dilatorio (sentenza n. 56 del 27 aprile 1963).

La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale è un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale per la tutela di un preminente interesse pubblico essendo diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici fini dilatori.

Come risulta dalla relazione ministeriale al progetto definitivo del Codice di procedura penale con l'anzidetta sanzione si è inteso impedire la presentazione di ricorsi che hanno il solo scopo di prolungare la durata del processo e di ritardare il momento della esecuzione della condanna.

La sanzione ha una funzione analoga al deposito preventivo stabilito a pena di inammissibilità per i ricorsi per cassazione in materia civile.

Anche per i ricorsi in materia penale era previsto dal Codice di procedura del 1865 (art. 656) il deposito preventivo; ma con il Codice del 1913 si ritenne opportuno sostituire al deposito la sanzione pecuniaria da applicarsi con la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per cassazione o lo rigetta.

E la sanzione è rimasta ferma anche nel Codice vigente.

È chiaro che in tal modo quelli che intendono esercitare il diritto di impugnativa si trovano in una condizione più favorevole poiché il deposito preventivo è una condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, mentre la sanzione pecuniaria non incide direttamente sul procedimento di impugnazione, essendo applicata con la sentenza, di inammissibilità o di rigetto, che ad esso pone termine.

Non può quindi tale sanzione ritenersi idonea a impedire o comunque a limitare il diritto di produrre ricorso per cassazione e difendersi in tale sede.

E'stato obiettato che il timore della sanzione pecuniaria può indurre a non esercitare il diritto di impugnativa.

A tale osservazione è però agevole replicare che la sanzione tende a rafforzare la responsabilità processuale, responsabilità che deve essere particolarmente sentita quando, dopo avere goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, si intenda promuovere il giudizio per cassazione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale nella parte relativa alla sanzione pecuniaria prevista nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con sentenza 21 novembre 1962 la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello de L'Aquila, che confermava la condanna inflittagli dal Tribunale di Lanciano per il reato di lesioni, condannava il ricorrente al pagamento della somma di lire 30.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 549 del Codice di procedura penale. In sede di esecuzione di tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Lanciano sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Il Tribunale, disattendendo il contrario avviso del Pubblico Ministero, con ordinanza 24 ottobre 1963, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della dedotta questione, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale osservando che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale nei casi di rigetto o di inammissibilità del ricorso in cassazione, è in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito in modo assoluto ed incondizionato dall'art. 24 della Costituzione. L'ordinanza di rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata ritualmente alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 28 dicembre 1963, n. 336. Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con deposito di atto di intervento e memoria in cancelleria rispettivamente in data 28 novembre 1963 e 30 aprile 1964. Nei propri scritti l'Avvocatura rileva che la questione di legittimità appartiene concettualmente e sistematicamente alla materia degli oneri di carattere patrimoniale imposti da norme di legge a carico delle parti al fine di garantire, a tutela dell'interesse pubblico, il regolare svolgimento del processo. Inquadrando la norma impugnata nell'ambito dei principi esposti dalla Corte, specialmente con le recenti sentenze nn. 83 e 113 del 1963, non può contestarsi - continua l'Avvocatura -, che la funzione della norma sia di pubblico interesse tendendo ad evitare la proposizione di ricorsi temerari e infondati con conseguente intralcio nell'amministrazione della giustizia. Trattasi di norma che non comporta esclusione o limitazione del diritto dell'imputato a far valere le proprie ragioni mediante la impugnazione, in quanto si limita a sanzionare, successivamente alla definizione del giudizio, la infondatezza dell'impugnativa onde indurre l'imputato, e per esso il difensore, a valutare preventivamente e responsabilmente la serietà del ricorso per cassazione che egli intenda proporre. L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale. : Secondo il Tribunale la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale per i ricorsi per cassazione che siano rigettati o dichiarati inammissibili sarebbe in contrasto con l'assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione. È facile però osservare in contrario che il diritto alla tutela giurisdizionale non è così assoluto e incondizionato, come ritiene il giudice a quo, non essendo possibile dare ad esso una estensione tale da farne deviare la funzione dirigendola a uno scopo sterile e dilatorio (sentenza n. 56 del 27 aprile 1963). La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale è un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale per la tutela di un preminente interesse pubblico essendo diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici fini dilatori. Come risulta dalla relazione ministeriale al progetto definitivo del Codice di procedura penale con l'anzidetta sanzione si è inteso impedire la presentazione di ricorsi che hanno il solo scopo di prolungare la durata del processo e di ritardare il momento della esecuzione della condanna. La sanzione ha una funzione analoga al deposito preventivo stabilito a pena di inammissibilità per i ricorsi per cassazione in materia civile. Anche per i ricorsi in materia penale era previsto dal Codice di procedura del 1865 (art. 656) il deposito preventivo; ma con il Codice del 1913 si ritenne opportuno sostituire al deposito la sanzione pecuniaria da applicarsi con la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per cassazione o lo rigetta. E la sanzione è rimasta ferma anche nel Codice vigente. È chiaro che in tal modo quelli che intendono esercitare il diritto di impugnativa si trovano in una condizione più favorevole poiché il deposito preventivo è una condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, mentre la sanzione pecuniaria non incide direttamente sul procedimento di impugnazione, essendo applicata con la sentenza, di inammissibilità o di rigetto, che ad esso pone termine. Non può quindi tale sanzione ritenersi idonea a impedire o comunque a limitare il diritto di produrre ricorso per cassazione e difendersi in tale sede. E'stato obiettato che il timore della sanzione pecuniaria può indurre a non esercitare il diritto di impugnativa. A tale osservazione è però agevole replicare che la sanzione tende a rafforzare la responsabilità processuale, responsabilità che deve essere particolarmente sentita quando, dopo avere goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, si intenda promuovere il giudizio per cassazione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale nella parte relativa alla sanzione pecuniaria prevista nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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