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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17641/2026

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to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoRICCARDO MANFREDI;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 6/2021 depositata il02/01/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva ed otteneva dalGiudice di Pace di Cosenza decreto ingiuntivo nei confronti diProkapital s.r.l., per il pagamento di due fatture - per complessivi €.2.270,00 - emesse a saldo della consegna di un caminocommissionato dall’ingiunta.Il decreto ingiuntivo veniva opposto da [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi almedesimo giudice, deducendo di aver versato, ancor prima dellaconsegna del camino, €. 2.500,00 nelle mani di [OSCURATO:PERSONA],presentatosi quale amministratore e responsabile della società, comedocumentato dalla quietanza di pagamento da questi rilasciata, e chesolo al momento della consegna si avvedeva della rottura del vetrotemprato, alla cui sostituzione o riparazione non provvedeva lasocietà fornitrice.

Chiedeva, pertanto, l’opponente la riduzione delprezzo ex art. 1492 c.c. e la condanna dell’opposta al risarcimentodei danni.Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestava – tra l’altro- l’avvenuto versamento della somma di €. 2.500,00: rimarcaval’assenza del rilascio della quietanza e ne disconosceva lasottoscrizione; eccepiva la decadenza dalla garanzia per vizi per ildecorso del termine di otto giorni, nonché la prescrizione per ildecorso del termine annuale; sosteneva che la lesione del vetro delcamino - probabilmente generatasi durante il trasporto - non potevaessere imputata alla fornitrice non essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. ad occuparsi del trasporto del camino, bensì la stessaacquirente.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cosenza accoglieva l'opposizione, revocavail decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al risarcimento deidanni, oltre alla riduzione del prezzo di acquisto del camino, percomplessivi €. 800,00.Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello laMastrosimone [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Cosenza, il qualeaccoglieva il gravame ritenendo inammissibile l’istanza diverificazione dell’opponente, in quanto non adeguatamentesupportata da mezzi di prova; riteneva, altresì, non sussistere provadella denunzia dei vizi al venditore negli otto giorni richiesti dall’art.1595 c.c.Contro la sentenza in epigrafe ha promosso ricorso percassazione [OSCURATO:SOCIETA]. articolandolo in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazioneall'art. 214 c.p.c., per aver ritenuto esperibile il procedimento diverificazione e non considerato la quietanza del 21.05.2014 qualescrittura proveniente da un terzo.Il motivo di impugnazione si fonda sulla corretta qualificazionedella posizione di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della societàMastrosimone [OSCURATO:SOCIETA].: in assenza di adeguata prova di unsuo ruolo ufficiale (amministratore, rappresentante, collaboratore odipendente), né di una procura conferitagli, ad avviso del ricorrente,dal punto di vista formale egli risultava un soggetto terzo, estraneosia alla compagine sociale sia alla struttura organizzativa della societàfornitrice.

La giurisprudenza citata in sentenza, infatti, stabilisce cheil disconoscimento di una scrittura privata tramite istanza diverificazione presuppone che essa provenga dalla parte o da un suorappresentante, condizione non verificata nel caso di specie.Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026In sintesi, secondo la ricorrente il Tribunale ha errato sia nelconsiderare [OSCURATO:PERSONA] come parte, sia nel ritenereinutilizzabile la quietanza in assenza di adeguate prove nelprocedimento di verificazione.

Secondo la giurisprudenza dilegittimità, le scritture provenienti da terzi costituiscono prove2.

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., in relazioneall'art 116 c.p.c., riguardo alla valutazione della prova, per omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi dellacontroversia, oltre all'omesso esame di prove del giudizio(testimonianze e documenti), assunte e prodotte correttamente nelprocesso.La ricorrente contesta la contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, avuto riguardo alla scelta e valutazione dei diversi datiprobatori, trascurando la genuinità e concordanza delle deposizionidei testi, senza neanche tenere conto del complessivocomportamento delle parti e del documento proveniente dal terzo.3.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamentein quanto strettamente connessi, e sono infondati per le ragioni cheseguono.La Corte territoriale ha riesaminato la questione attinente aldisconoscimento della sottoscrizione della quietanza di ricevutopagamento anticipato di parte del prezzo (€. 2.500,00),disconoscimento ritenuto dal primo giudice non valido in quantoeffettuato da persona diversa (cioè dalla rappresentante legale dellasocietà fornitrice) dal soggetto persona fisica ([OSCURATO:PERSONA])che appariva come sottoscrittore della quietanza.

Poiché la quietanzain esame è riferibile alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026poiché è incontroverso che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] agito in nome e per conto della società fornitrice, inapplicazione del principio dell’apparenza la Corte d’Appello ha tenutoconto dell’orientamento di questa Corte a mente del quale l'onere deldisconoscimento della scrittura privata presuppone che il documentoprodotto provenga da un soggetto che, trattandosi di personagiuridica (nel caso, società), in ragione del rapporto organico, puòimpegnare la responsabilità dell'ente, senza che al disconoscimentostesso debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisicache nello stesso si immedesima quale suo organo (Sez. 2, n. 2095del 30/01/2014,; conf. ex multis: Sez. 2, n. 5595 del 03/03/2025;Sez. 2, n. 21614 del 31/07/2024; Sez. 2, n. 28293 del 09/10/2023).Nel caso che ci occupa, [OSCURATO:PERSONA] aveva agito inqualità di rappresentante della società fornitrice, quantomeno inapplicazione del principio dell’apparenza, la rappresentante legaleessendo soggetto diverso.

Per tale ragione, concludeva il giudicedell’appello, spettava all’acquirente, che aveva tempestivamenteproposto istanza di verificazione a fronte del disconoscimento dellasottoscrizione della quietanza, assolvere all’onere della prova ex art.216 c.c.In assenza di produzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., delle proveutili richieste dal codice di rito, il Tribunale ha ritenuto di nonaccogliere l’eccezione di pagamento sollevata.Ritiene il Collegio che tale argomentazione si corretta in diritto,non prospettandosi alcuna violazione di legge.Neanche i due mezzi di impugnazione censurano la suddettaargomentazione in maniera adeguata.Non il primo motivo, ove si contesta – peraltro per la prima voltain questo procedimento - il rapporto organico riconducibile a MauroNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026Mastrosimone rispetto alla società fornitrice, mettendo in rilievo, dicontro, la sua qualità di terzo rispetto alla struttura societaria, nonavendo egli mai ricoperto cariche sociali e avendo agito in assenza diprocura, ovvero in virtù di altro rapporto di collaborazione o di lavoroche lo inserisse nella struttura della società.La censura non coglie nel segno, in quanto non contesta ilprincipio di apparenza sul quale il secondo giudice ha fondato lariferibilità della quietanza alla società.Tantomeno può in questa sede essere scrutinata, in quantonuova, l’ulteriore difesa avanzata in memoria dalla ricorrente,relativa alla ratifica tacita, ex art. 1399 c.c., dell’operato di MauroMastrosimone, in virtù della quale l'emissione delle fatture e l'azionemonitoria costituiscono comportamenti concludenti, dai quali risultain modo inequivoco la volontà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. difare propri gli effetti del contratto gestito da [OSCURATO:PERSONA],incluso l'incasso del corrispettivo.Neanche il secondo motivo censura in maniera adeguata lamotivazione della sentenza impugnata.

La ricorrente contesta lavalutazione delle prove dalle quali, invece, il secondo giudice avrebbedovuto trarre dimostrazione dell’autenticità della scrittura.In disparte l’aspetto di inammissibilità della doglianza, che nontiene conto dei limiti applicativi dell’art. 116 c.p.c. (censuraammissibile solo ove il giudice abbia preteso di attribuire alla provaun altro e diverso valore, oppure abbia attribuito ad essa il valore cheil legislatore invece riconosce ad una differente risultanza probatoria,come, ad esempio, il valore di prova legale; oppure, qualora la provasia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento: Sez.

U,n. 20867 del 30/09/2020,; conf. ex multis: Sez. 5, n. 16016 delNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/202609/06/2021; Sez. 2, n. 29177 del 20/10/2023), risolvendosi ladoglianza in una richiesta di lettura alternativa dei mezzi istruttori.Preme qui rilevare che l’applicazione degli artt. 215 e 216 c.p.c.da parte del Tribunale in materia di istanza di verifica comportavanecessariamente, da parte dell’odierna ricorrente, il rispettodell’attività processuale ivi prevista, in particolare la produzione dimezzi istruttori utili ovvero delle scritture di comparazione (v.

Sez.3, n. 23959 del 07/08/2023, ove si precisa che la produzionedell’originale della scrittura non è prescritta dagli artt. 216 e 217c.p.c. quale requisito di ammissibilità dell’istanza di verificazione, sìche la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata adimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documentocon i mezzi ordinari di prova); attività processuale alla quale l’odiernaricorrente non aveva ottemperato (v. sentenza pag. 6, 2° e 3°capoverso).4.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazioneall'art. 1495 c.c., per aver ritenuto non assolto l'onere della denunciadel vizio e/o difetto al momento della consegna del bene.La ricorrente censura, innanzitutto, la ricostruzione effettuata dalsecondo giudice tramite le dichiarazioni testimoniali rese sul puntodal tecnico incaricato di seguire i lavori di ristrutturazione,evidenziando che quest’ultimo, anche rappresentante legale dellaProkapital s.r.l., presente al momento della consegna, avevadirettamente rilevato e contestato il difetto (lesione del vetro delcamino) ai dipendenti della società venditrice i quali, in quantoincaricati della consegna, erano a loro volta soggetti legittimati aricevere la denuncia.

In secondo luogo, sottolinea che la denuncianon era necessaria, poiché il venditore aveva comunque riconosciutoNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026il vizio, come emerge dalla deposizione di un teste (dalla quale sievince una dichiarazione in tal senso da parte di MauroMastrosimone), nonché dalla comparsa di costituzione di contropartenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove si ammette lapresenza di una lesione del vetro con valore confessorio, anche seaccompagnato dalla tesi difensiva che il difetto fosse irrilevante.4.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dimerito.Come rilevato in ricorso, il Tribunale ha ritenuto tardiva ladenuncia dei vizi consegnata all’atto di opposizione, atteso che nonha considerato provata la denunzia tempestiva negli otto giorni.stretto, che può essere compiuto dall’acquirente o da un terzo cheagisca per suo conto, in difetto di una espressa previsione di forma,con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare aconoscenza del venditore i vizi riscontrati, anche con una telefonata,purché sia rivolta al venditore o a soggetti autorizzati a riceverla(Sez. 2, n. 5142 del 03/04/2003, Rv. 561774 – 01; conf. di recente:Sez. 3, n. 26202 del 07/10/2024; Sez. 2, n. 28827 del 17/10/2023;Sez. 2, n. 3695 del 07/02/2022), secondo il Tribunale, dalla provatestimoniale resa dallo stesso rappresentate legale dell’acquirente,nonché tecnico incaricato di seguire i lavori di ristrutturazione,sarebbe emerso che furono gli operai della società venditrice achiamare l’azienda per segnalare il problema; né il medesimo testeha precisato se gli operai avessero comunicato con MauroMastrosimone ovvero con altra persona autorizzata a ricevere ladenuncia; sì che, conclude il secondo giudice, essa non può ritenersiNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026efficace ai fini di evitare la decadenza prevista dall’art. 1495 c.c. (v.sentenza pag. 8, pag. 9 1° capoverso).Rispetto a tali argomentazioni, il motivo di gravame contesta ilmodo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazionidiscrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili daimezzi di prova acquisiti al giudizio (ex multis, Sez. 2, n. 12697 del09/05/2024; Sez. 3, 3 maggio 2022, n. 13918), così proponendoinammissibilmente innanzi a questa Corte una valutazionealternativa di essi.5.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, dadistrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fattorichiesta.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara infondati i primi duemotivi del ricorso, inammissibile il terzo;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €.2.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoRICCARDO MANFREDI;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 6/2021 depositata il02/01/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva ed otteneva dalGiudice di Pace di Cosenza decreto ingiuntivo nei confronti diProkapital s.r.l., per il pagamento di due fatture - per complessivi €.2.270,00 - emesse a saldo della consegna di un caminocommissionato dall’ingiunta.Il decreto ingiuntivo veniva opposto da [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi almedesimo giudice, deducendo di aver versato, ancor prima dellaconsegna del camino, €. 2.500,00 nelle mani di [OSCURATO:PERSONA],presentatosi quale amministratore e responsabile della società, comedocumentato dalla quietanza di pagamento da questi rilasciata, e chesolo al momento della consegna si avvedeva della rottura del vetrotemprato, alla cui sostituzione o riparazione non provvedeva lasocietà fornitrice. Chiedeva, pertanto, l’opponente la riduzione delprezzo ex art. 1492 c.c. e la condanna dell’opposta al risarcimentodei danni.Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestava – tra l’altro- l’avvenuto versamento della somma di €. 2.500,00: rimarcaval’assenza del rilascio della quietanza e ne disconosceva lasottoscrizione; eccepiva la decadenza dalla garanzia per vizi per ildecorso del termine di otto giorni, nonché la prescrizione per ildecorso del termine annuale; sosteneva che la lesione del vetro delcamino - probabilmente generatasi durante il trasporto - non potevaessere imputata alla fornitrice non essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. ad occuparsi del trasporto del camino, bensì la stessaacquirente.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cosenza accoglieva l'opposizione, revocavail decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al risarcimento deidanni, oltre alla riduzione del prezzo di acquisto del camino, percomplessivi €. 800,00.Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello laMastrosimone [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Cosenza, il qualeaccoglieva il gravame ritenendo inammissibile l’istanza diverificazione dell’opponente, in quanto non adeguatamentesupportata da mezzi di prova; riteneva, altresì, non sussistere provadella denunzia dei vizi al venditore negli otto giorni richiesti dall’art.1595 c.c.Contro la sentenza in epigrafe ha promosso ricorso percassazione [OSCURATO:SOCIETA]. articolandolo in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazioneall'art. 214 c.p.c., per aver ritenuto esperibile il procedimento diverificazione e non considerato la quietanza del 21.05.2014 qualescrittura proveniente da un terzo.Il motivo di impugnazione si fonda sulla corretta qualificazionedella posizione di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della societàMastrosimone [OSCURATO:SOCIETA].: in assenza di adeguata prova di unsuo ruolo ufficiale (amministratore, rappresentante, collaboratore odipendente), né di una procura conferitagli, ad avviso del ricorrente,dal punto di vista formale egli risultava un soggetto terzo, estraneosia alla compagine sociale sia alla struttura organizzativa della societàfornitrice. La giurisprudenza citata in sentenza, infatti, stabilisce cheil disconoscimento di una scrittura privata tramite istanza diverificazione presuppone che essa provenga dalla parte o da un suorappresentante, condizione non verificata nel caso di specie.Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026In sintesi, secondo la ricorrente il Tribunale ha errato sia nelconsiderare [OSCURATO:PERSONA] come parte, sia nel ritenereinutilizzabile la quietanza in assenza di adeguate prove nelprocedimento di verificazione. Secondo la giurisprudenza dilegittimità, le scritture provenienti da terzi costituiscono prove2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., in relazioneall'art 116 c.p.c., riguardo alla valutazione della prova, per omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi dellacontroversia, oltre all'omesso esame di prove del giudizio(testimonianze e documenti), assunte e prodotte correttamente nelprocesso.La ricorrente contesta la contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, avuto riguardo alla scelta e valutazione dei diversi datiprobatori, trascurando la genuinità e concordanza delle deposizionidei testi, senza neanche tenere conto del complessivocomportamento delle parti e del documento proveniente dal terzo.3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamentein quanto strettamente connessi, e sono infondati per le ragioni cheseguono.La Corte territoriale ha riesaminato la questione attinente aldisconoscimento della sottoscrizione della quietanza di ricevutopagamento anticipato di parte del prezzo (€. 2.500,00),disconoscimento ritenuto dal primo giudice non valido in quantoeffettuato da persona diversa (cioè dalla rappresentante legale dellasocietà fornitrice) dal soggetto persona fisica ([OSCURATO:PERSONA])che appariva come sottoscrittore della quietanza. Poiché la quietanzain esame è riferibile alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026poiché è incontroverso che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] agito in nome e per conto della società fornitrice, inapplicazione del principio dell’apparenza la Corte d’Appello ha tenutoconto dell’orientamento di questa Corte a mente del quale l'onere deldisconoscimento della scrittura privata presuppone che il documentoprodotto provenga da un soggetto che, trattandosi di personagiuridica (nel caso, società), in ragione del rapporto organico, puòimpegnare la responsabilità dell'ente, senza che al disconoscimentostesso debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisicache nello stesso si immedesima quale suo organo (Sez. 2, n. 2095del 30/01/2014,; conf. ex multis: Sez. 2, n. 5595 del 03/03/2025;Sez. 2, n. 21614 del 31/07/2024; Sez. 2, n. 28293 del 09/10/2023).Nel caso che ci occupa, [OSCURATO:PERSONA] aveva agito inqualità di rappresentante della società fornitrice, quantomeno inapplicazione del principio dell’apparenza, la rappresentante legaleessendo soggetto diverso. Per tale ragione, concludeva il giudicedell’appello, spettava all’acquirente, che aveva tempestivamenteproposto istanza di verificazione a fronte del disconoscimento dellasottoscrizione della quietanza, assolvere all’onere della prova ex art.216 c.c.In assenza di produzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., delle proveutili richieste dal codice di rito, il Tribunale ha ritenuto di nonaccogliere l’eccezione di pagamento sollevata.Ritiene il Collegio che tale argomentazione si corretta in diritto,non prospettandosi alcuna violazione di legge.Neanche i due mezzi di impugnazione censurano la suddettaargomentazione in maniera adeguata.Non il primo motivo, ove si contesta – peraltro per la prima voltain questo procedimento - il rapporto organico riconducibile a MauroNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026Mastrosimone rispetto alla società fornitrice, mettendo in rilievo, dicontro, la sua qualità di terzo rispetto alla struttura societaria, nonavendo egli mai ricoperto cariche sociali e avendo agito in assenza diprocura, ovvero in virtù di altro rapporto di collaborazione o di lavoroche lo inserisse nella struttura della società.La censura non coglie nel segno, in quanto non contesta ilprincipio di apparenza sul quale il secondo giudice ha fondato lariferibilità della quietanza alla società.Tantomeno può in questa sede essere scrutinata, in quantonuova, l’ulteriore difesa avanzata in memoria dalla ricorrente,relativa alla ratifica tacita, ex art. 1399 c.c., dell’operato di MauroMastrosimone, in virtù della quale l'emissione delle fatture e l'azionemonitoria costituiscono comportamenti concludenti, dai quali risultain modo inequivoco la volontà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. difare propri gli effetti del contratto gestito da [OSCURATO:PERSONA],incluso l'incasso del corrispettivo.Neanche il secondo motivo censura in maniera adeguata lamotivazione della sentenza impugnata. La ricorrente contesta lavalutazione delle prove dalle quali, invece, il secondo giudice avrebbedovuto trarre dimostrazione dell’autenticità della scrittura.In disparte l’aspetto di inammissibilità della doglianza, che nontiene conto dei limiti applicativi dell’art. 116 c.p.c. (censuraammissibile solo ove il giudice abbia preteso di attribuire alla provaun altro e diverso valore, oppure abbia attribuito ad essa il valore cheil legislatore invece riconosce ad una differente risultanza probatoria,come, ad esempio, il valore di prova legale; oppure, qualora la provasia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento: Sez. U,n. 20867 del 30/09/2020,; conf. ex multis: Sez. 5, n. 16016 delNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/202609/06/2021; Sez. 2, n. 29177 del 20/10/2023), risolvendosi ladoglianza in una richiesta di lettura alternativa dei mezzi istruttori.Preme qui rilevare che l’applicazione degli artt. 215 e 216 c.p.c.da parte del Tribunale in materia di istanza di verifica comportavanecessariamente, da parte dell’odierna ricorrente, il rispettodell’attività processuale ivi prevista, in particolare la produzione dimezzi istruttori utili ovvero delle scritture di comparazione (v. Sez.3, n. 23959 del 07/08/2023, ove si precisa che la produzionedell’originale della scrittura non è prescritta dagli artt. 216 e 217c.p.c. quale requisito di ammissibilità dell’istanza di verificazione, sìche la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata adimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documentocon i mezzi ordinari di prova); attività processuale alla quale l’odiernaricorrente non aveva ottemperato (v. sentenza pag. 6, 2° e 3°capoverso).4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazioneall'art. 1495 c.c., per aver ritenuto non assolto l'onere della denunciadel vizio e/o difetto al momento della consegna del bene.La ricorrente censura, innanzitutto, la ricostruzione effettuata dalsecondo giudice tramite le dichiarazioni testimoniali rese sul puntodal tecnico incaricato di seguire i lavori di ristrutturazione,evidenziando che quest’ultimo, anche rappresentante legale dellaProkapital s.r.l., presente al momento della consegna, avevadirettamente rilevato e contestato il difetto (lesione del vetro delcamino) ai dipendenti della società venditrice i quali, in quantoincaricati della consegna, erano a loro volta soggetti legittimati aricevere la denuncia. In secondo luogo, sottolinea che la denuncianon era necessaria, poiché il venditore aveva comunque riconosciutoNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026il vizio, come emerge dalla deposizione di un teste (dalla quale sievince una dichiarazione in tal senso da parte di MauroMastrosimone), nonché dalla comparsa di costituzione di contropartenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove si ammette lapresenza di una lesione del vetro con valore confessorio, anche seaccompagnato dalla tesi difensiva che il difetto fosse irrilevante.4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dimerito.Come rilevato in ricorso, il Tribunale ha ritenuto tardiva ladenuncia dei vizi consegnata all’atto di opposizione, atteso che nonha considerato provata la denunzia tempestiva negli otto giorni.stretto, che può essere compiuto dall’acquirente o da un terzo cheagisca per suo conto, in difetto di una espressa previsione di forma,con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare aconoscenza del venditore i vizi riscontrati, anche con una telefonata,purché sia rivolta al venditore o a soggetti autorizzati a riceverla(Sez. 2, n. 5142 del 03/04/2003, Rv. 561774 – 01; conf. di recente:Sez. 3, n. 26202 del 07/10/2024; Sez. 2, n. 28827 del 17/10/2023;Sez. 2, n. 3695 del 07/02/2022), secondo il Tribunale, dalla provatestimoniale resa dallo stesso rappresentate legale dell’acquirente,nonché tecnico incaricato di seguire i lavori di ristrutturazione,sarebbe emerso che furono gli operai della società venditrice achiamare l’azienda per segnalare il problema; né il medesimo testeha precisato se gli operai avessero comunicato con MauroMastrosimone ovvero con altra persona autorizzata a ricevere ladenuncia; sì che, conclude il secondo giudice, essa non può ritenersiNumero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026efficace ai fini di evitare la decadenza prevista dall’art. 1495 c.c. (v.sentenza pag. 8, pag. 9 1° capoverso).Rispetto a tali argomentazioni, il motivo di gravame contesta ilmodo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazionidiscrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili daimezzi di prova acquisiti al giudizio (ex multis, Sez. 2, n. 12697 del09/05/2024; Sez. 3, 3 maggio 2022, n. 13918), così proponendoinammissibilmente innanzi a questa Corte una valutazionealternativa di essi.5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, dadistrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fattorichiesta.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara infondati i primi duemotivi del ricorso, inammissibile il terzo;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €.2.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8088/2021Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 17641/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
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