CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 43520/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 20/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di TRIESTE. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Svolgimento del processo e motivi della decisione Luigi GRIMALDI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sua condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva ed alla tardività della querela. Il ricorso, presentato per motivi in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, in parte non consentiti ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., è integralmente inammissibile. I motivi riguardanti le affermazioni di responsabilità (per assenza di dolo ed erronea valutazione della prova) possono essere esaminati congiuntamente: essi sono tutti privi della necessaria specificità, nonché manifestamente infondati. La Corte di appello (f. 2 della sentenza impugnata), pur in estrema sintesi, ha incensurabilmente osservato che, pacifiche essendo le contestate appropriazioni, l'insussistenza di documentati crediti dell'imputato verso la p.o., che anzi gli aveva concesso "anticipazioni suille provvigioni ancora da maturare", ed esclusa conseguentemente "ogni ipotesi di ritenzione in compensazione o garanzia", il dolo dell'imputato appariva evidente. Quanto alla mancata esclusione della recidiva, la Corte di appello ha puntualmente valorizzato la precedente condanna per bancarotta fraudolenta per fatti del 2007 (in tempi non particolarmente remoti), la reiterazione delle accertate condotte appropriative, che non è possibile ritenere sporadiche, perché reiterate per sette mesi, e la pervicacia nel complesso dimostrata. Il motivo riguardante la presunta tardività della querela non è consentito, poiché non dedotto in appello ed implicante accertamenti fattuali non sollecitati nei gradi di merito, ed incompatibili con la struttura del giudizio di legittimità; esso sarebbe, comunque, manifestamente infondato, poiché, in conseguenza della contestazione della recidiva reiterata specifica, il reato sarebbe comunque procedibile di ufficio (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280262 - 01). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B