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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 1986

Cassazione n. 19552/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1986 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di estorsione e truffa in continuazione alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Roma), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli (per asserita inattendibilità della ricognizione fotografica operata dalle pp.00.) ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla non operata riduzione per il rito abbreviato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.

1. Il primo motivo è in parte privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, in parte non consentito in sede di legittimità, risolvendosi in una non consentita richiesta di rivalutazione di accertamenti di natura fattuale, incensurabilmente svolti dai giudici del merito.

1.1. Il motivo non considera, infatti, che la Corte di appello (f. 2 ss. della sentenza impugnata) ha scrupolosamente valutato le dichiarazioni rese dalle pp.00., dettagliatamente indicando le ragioni per le quali riteneva credibili le rispettive ricognizione fotografiche, puntualmente confutando le obiezioni della difesa.

2. Da analoghi vizi è affetto il secondo motivo, sia per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (incensurabilnnente argomentato dalla Corte di appello - f. 4 s. della sentenza impugnata - valorizzando la premessa gravità dei fatti accertati, nonché i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, le speciali modalità della condotta, apparsa il risultato di una pianificazione indicativa di particolare intensità del dolo, e l'assenza di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza), sia per quanto riguarda la non operata riduzione per il rito abbreviato.

A tale ultimo proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Alfiero, Rv. 266216 - 01) ha già affermato che il giudice del dibattimento che abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice dell'udienza preliminare ovvero proposta per la prima volta in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, cod. proc. pen., se riconosce, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare, ritenendo dovuta la predetta riduzione nel caso in cui l'attività istruttoria espletata nel corso del dibattimento avesse coinciso con quella alla quale l'imputato aveva condizionato la richiesta di accedere al rito alternativo).

Ciò premesso, se - come lamenta il ricorrente - appare frutto di evidente travisamento l'affermazione della Corte di appello riguardante la non operata tempestiva reiterazione della richiesta di accesso al rito, deve peraltro rilevarsi che, come già osservato dal Tribunale (con argomentazione non contestata dall'atto di appello, in parte qua privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) non ricorrevano i presupposti necessari per riconoscere ex post all'imputato la menzionata riduzione di pena, poiché la richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una formale ricognizione di persona era stata disattesa, essendo stata tale attività istruttoria ritenuta non necessaria, ed essa non era stata svolta neppure in dibattimento, in quanto ancora una volta ritenuta superflua.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso il 08/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1986 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di estorsione e truffa in continuazione alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Roma), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli (per asserita inattendibilità della ricognizione fotografica operata dalle pp.00.) ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla non operata riduzione per il rito abbreviato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Il primo motivo è in parte privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, in parte non consentito in sede di legittimità, risolvendosi in una non consentita richiesta di rivalutazione di accertamenti di natura fattuale, incensurabilmente svolti dai giudici del merito. 1.1. Il motivo non considera, infatti, che la Corte di appello (f. 2 ss. della sentenza impugnata) ha scrupolosamente valutato le dichiarazioni rese dalle pp.00., dettagliatamente indicando le ragioni per le quali riteneva credibili le rispettive ricognizione fotografiche, puntualmente confutando le obiezioni della difesa. 2. Da analoghi vizi è affetto il secondo motivo, sia per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (incensurabilnnente argomentato dalla Corte di appello - f. 4 s. della sentenza impugnata - valorizzando la premessa gravità dei fatti accertati, nonché i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, le speciali modalità della condotta, apparsa il risultato di una pianificazione indicativa di particolare intensità del dolo, e l'assenza di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza), sia per quanto riguarda la non operata riduzione per il rito abbreviato. A tale ultimo proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Alfiero, Rv. 266216 - 01) ha già affermato che il giudice del dibattimento che abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice dell'udienza preliminare ovvero proposta per la prima volta in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, cod. proc. pen., se riconosce, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare, ritenendo dovuta la predetta riduzione nel caso in cui l'attività istruttoria espletata nel corso del dibattimento avesse coinciso con quella alla quale l'imputato aveva condizionato la richiesta di accedere al rito alternativo). Ciò premesso, se - come lamenta il ricorrente - appare frutto di evidente travisamento l'affermazione della Corte di appello riguardante la non operata tempestiva reiterazione della richiesta di accesso al rito, deve peraltro rilevarsi che, come già osservato dal Tribunale (con argomentazione non contestata dall'atto di appello, in parte qua privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) non ricorrevano i presupposti necessari per riconoscere ex post all'imputato la menzionata riduzione di pena, poiché la richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una formale ricognizione di persona era stata disattesa, essendo stata tale attività istruttoria ritenuta non necessaria, ed essa non era stata svolta neppure in dibattimento, in quanto ancora una volta ritenuta superflua. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 08/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore DEPO
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