CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 1977
Cassazione n. 25670/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 14/03/2025del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Caltanissetta ha respinto l'istanza di riesame presentata avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990.Al ricorrente, in particolare, è stato contestato di avere , in più occasioni, ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore dell'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], di cui, nel periodo dal 14 ottobre 2023 al 20 dicembre 2023,è stato stabile fornitore. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, in mancanza di sequestr i di sostanza stupefacente o di denaro, di servizi di osservazione , controllo e pedinament o a carico del ricorrentee nell’impossibilità di stabilire se oggetto delle conversazioni intercettate sia effettivamente sostanza stupefacente ed,eventualmente, di che tipo,quantità e qualità. Nella prospettazione difensiva in data 05/12/2023 non vi sarebbe stata una cessione di stupefacenti,in quanto la droga è stata rinvenuta dalle forze dell'ordine in unluogo distante dieci chilometri rispetto a quello comunicat o a [OSCURATO:PERSONA] dal ricorrente, il quale, peraltro, nel colloquio captato si è riferito semplicemente ad una busta bianca,ben diversa da quella rinvenuta. In riferimento agli altri episodi di presunta cessione l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a offrire una mera rilettura degli stessi elementi descritti nell'ordinanza genetica, senza confrontarsi con le doglianze difensive ; c osì , in riferimento agli episodi del 08/11/2023 e del 16/11/2023 i dialoghi captati non sarebbero sufficienti a provare l'oggetto della conversazione ; i n riferimento all'episodio del 21/11/2023 mancherebbero elementi a supporto del supposto incontro tra il ricorrente e Cuccia ; in riferimento all'episodio del 29/11/2023 i dialoghi captati, intervenuti tra altri soggetti , non farebbero alcun riferimento al ricorrente;infine, in relazione all'episodio del 01/12/2023 , non sarebbe emerso che il ricorrente abbia consegnato stupefacente al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, essendo l e a rgomentazion i dell’ordinanza impugnata meramente congetturali e astratt e. Non sarebbe stato , inoltre , adeguatamente valutato il decorso del tempo dai fattie il loro dispiegarsi in unarco temporale molto ristretto . Si contesta, in ogni caso , l'adeguatezza della misura applicata in difetto di indicazione di elementi specifici ostativi alla adozione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va respi nto. 2. Va premesso che i n tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del T ribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. 3. L’ordinanza impugnata, dopo aver dato conto della struttura dell'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha ripercorsoanaliticamente gli elementi di prova a carico del ricorrente in relazione a tutti gli episodi oggetto di contestazione, costituiti essenzialmente da intercettazioni telefoniche. Sul punto va specificato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715 – 01 ) . Così, la fornitura del 08/11/2023 è stata desunta dai dialoghi, ritenuti univoci con motivazione del tutto adeguata,da cui emerge che il ricorrente, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], ha posizionato “ qualcosa ” sotto il sedile , per poi affermare chiaramente di avere consegnato ”250”; la circostanza che si trattasse di stupefacente è stata desunta dai successivi dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla distribuzione della sostanza tra i pusher per il successivo spaccioal dettaglio. Anche in riferimento ai fatti del 16/11/2023 e del 21/11/2023 le conversazioni sono valutate come aventi significato univoco ( in relazione a quest'ultimo episodio dall’ordinanza impugnata emerge ch e il ricorrente e SebastianoMiano si s ono incontrati , grazie a [OSCURATO:PERSONA] , che comunicava ai due le rispettive posizioni e i tempi di arrivo; dal dialogo tra R osario Cuccia e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto subitodopo l’incontro, emerge con chiarezza che era stato consegnato stupefacente in quantità ridotta rispetto alle attese, tanto da richiedere ulteriori operazioni di taglio; pag. 6 ordinanza impugnata). La cessione del 29/11/2023 è stataripresa dalla videocamera installata sulla vettura di [OSCURATO:PERSONA], i cui fotogrammi ritraggono la dazione da parte del ricorrente di un involucro che è stato occultato tra lo schienale del sedile e le spalle del conducente. Dopo circa mezz ’ ora, Rosario C uccia ha chiamato [OSCURATO:PERSONA], riferendogli di aver ricevuto “trecento grammi”. La cessione del del 01/12/2023 è stata desunta da conversazioni dal significato univoco (riportate a pagina 7 dell'ordinanza impugnata). Quanto alla cessione del 05/12/2023 la doglianza difensiva appare fondata, in quanto la posi zione G PS invi ata da l ricorrente a R osario Cuccia dista di eci chilometri da quella in cui la sostanza stupefacente è stata trovata dalle forze dell’ordine. In difett o di altri elementi, che non emergono dall ’ ordinanza impugnata, non si può,quindi, ritenere che la sostanza ritrovata sia stata lasciata dal ricorrente.L’insufficienza del quadro in dizi a rio in relazione a tale cessione, tuttavia,non intacca la gravi tà indiziaria del le precedenti , numerose cessioni d i stupefacente poste in essere dal ricorrente. 2.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione dell ’ ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già adeguatamente respinte. Il T ribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari alla luce dell'inserimento delricorrente in un ambiente criminale di elevato spessore, della professionalità nella commissione di reati oltre che de lla possibilità di approvvigionarsi in modo costante distupefacente sul mercato. Il tempo decorso dai fatti(poco più di un anno) è stato valutato come recessivo rispetto ai numerosi precedenti anche specifici (tra cui uno per il delitto di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990),da cui è stata desunta una dedizione mai interrotta alla commissione di reati della stessa specie.Né misure meno afflittive sono state ritenute adeguate a tutelare le esigenze cautelari, rispetto alle quali la misura custodiale è stata considerata l'unica idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto anche conto che il ricorrentesi è mostrato completamente impermeabile a qualsivoglia trattamento rieducativo continuando nella condotta delittuosa nonostante le plurime condanne 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te