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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 8 luglio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione grave e, con la recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 8 luglio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione grave e, con la recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0
Sentenza Cassazione n. 26827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris