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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 31599/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11563-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Agente per la Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Anastasio II n. 130 , presso lo studi o dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegatain calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.A.I. ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

E [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11563sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 [OSCURATO:PERSONA],in p ersona del curatore pro tempore. -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA datato 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione, ex artt. 98 - 99 l.fall., avverso l’avvenuta parziale ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) - dichiarato in estensione di quello della F.A.I. ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci illimitatamente responsabili - dei crediti dalla stessa azionati.

Contestò, in particolare, l’esclusione di alcuni importi, in ragione della prescrizione quinquennale dei corrispondenti crediti previdenziali eccepita dal curatore in sede di verifica, nonché la mancata ammissione concernenti le voci “aggio”, “interessi di mora” e “spese di notifica”, per le quali il giudice delegato non aveva ritenuto provata l’attività di riscossione svolta dall’esattore ante fallimento.

2. L’adito Tribunale di Caltanissetta, pronunciatosi nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 26 marzo 2021, comunicato il successivo 6 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, il giudicedi merito: i) ha rilevato «l’estrema genericità dell’opposizione in quanto finalizzata alla pronuncia Ric. 2021 n. 11563sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 di un provvedimento di ammissione al passivo fallimentare di crediti “INPS, INAIL, etc.”, nonché dei relativi interessi, aggio e spese di notifica, tuttavia non specificamente quantificati nel loro ammontare, né in sede di istanza di ammissione al passivo, né nell’ambito della presente opposizione»; ii) ha ritenuto non provati i fatti interruttivi della prescrizione eccepita dal curatore in sede di verifica, essendosi l’opponente «limitata ad opporre un generico richiamo alla corposa documentazione in atti e agli effetti interruttivi determinati dalle notifiche di ben diciotto cartelle di pagamento e di ulteriori otto avvisi di addebito, relativi ad una molteplicità di crediti, maturati nell’ambito di un arco temporale compreso tra il 1993 ed il 2015, senza tuttavia, nulla allegare in merito alle date di ciascun evento interruttivo in rapporto ai singoli crediti oggetto di insinuazione.

Inoltre, l’opponente ha omesso ogni allegazione in ordine all’ammontare dei crediti vantati a titolo di interessi, aggio e spese di notifica».

3. Avverso questo decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi.

Neppure in questa sede il [OSCURATO:PERSONA] svolge difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere erroneamente il Tribunale di Caltanissetta rilevato di ufficio la prescrizione non opposta in quanto la curatela del fallimento è rimasta contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo; II) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 della Legge Fallimentare (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere erroneamente il Tribunale di Caltanissetta rilevato la prescrizione dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in mancanza di una costituzione, da parte della curatela, nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Ric. 2021 n. 11563sez.

M1 -Ad. 4-10-2022

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano inammissibili ex art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., avendo questa Corte già chiarito che, una volta che il curatore abbia sollevato un'eccezione in senso stretto (quale, nella specie, è la prescrizione) nella fase sommaria, non ha affatto l'obbligo di costituirsi nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo perché l'eccezione, già sollevata ed accolta, rimane ferma, salvo il suo riesame di fondatezza in diritto o nel merito (cfr. Cass. n. 6522 del 2017). 3 Il terzo motivo, rubricato «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», ascrive al tribunale nisseno di aver omesso di esaminare i fatti di cui all’opposizione allo stato passivo.

Si assume che, «fin dall’insinuazione allo stato passivo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha fornito la documentazione attestante il credito vantato e, anche nella fase di opposizione allo stato passivo, nonostante la contumacia della curatela, ha provato anche l’interruzione della prescrizione.

Sono stati depositati in giudizio, infatti, estratti di ruolo con p iani di ripartizione del debito, avvisi di accertamento, ulteriori intimazioni di pagamento, relative attestazioni e notifiche e visure anagrafiche di cui nil Collegio non ha tenuto conto immotivatamente, omettendo di analizzare un fatto, riportato nei relativi atti, decisivo per il giudizio».

3.1. Anche questa doglianza si rivela inammissibile posto che dimentica completamente che, come già ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla Ric. 2021 n. 11563sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021).

3.2. Nulla è specificato, nel motivo in esame, circa l’effettivo contenuto della documentazione che l’odierna ricorrente dichiara di aver sottoposto all’attenzione del tribunale, sicché, in questa sede, nemmeno è possibile valutarsene l’effettiva decisività.

4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto solo intimato, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr .

Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 11563sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11563-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Agente per la Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Anastasio II n. 130 , presso lo studi o dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegatain calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.A.I. ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. E [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 [OSCURATO:PERSONA],in p ersona del curatore pro tempore. -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA datato 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione, ex artt. 98 - 99 l.fall., avverso l’avvenuta parziale ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) - dichiarato in estensione di quello della F.A.I. ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci illimitatamente responsabili - dei crediti dalla stessa azionati. Contestò, in particolare, l’esclusione di alcuni importi, in ragione della prescrizione quinquennale dei corrispondenti crediti previdenziali eccepita dal curatore in sede di verifica, nonché la mancata ammissione concernenti le voci “aggio”, “interessi di mora” e “spese di notifica”, per le quali il giudice delegato non aveva ritenuto provata l’attività di riscossione svolta dall’esattore ante fallimento. 2. L’adito Tribunale di Caltanissetta, pronunciatosi nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 26 marzo 2021, comunicato il successivo 6 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile l’opposizione. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, il giudicedi merito: i) ha rilevato «l’estrema genericità dell’opposizione in quanto finalizzata alla pronuncia Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 di un provvedimento di ammissione al passivo fallimentare di crediti “INPS, INAIL, etc.”, nonché dei relativi interessi, aggio e spese di notifica, tuttavia non specificamente quantificati nel loro ammontare, né in sede di istanza di ammissione al passivo, né nell’ambito della presente opposizione»; ii) ha ritenuto non provati i fatti interruttivi della prescrizione eccepita dal curatore in sede di verifica, essendosi l’opponente «limitata ad opporre un generico richiamo alla corposa documentazione in atti e agli effetti interruttivi determinati dalle notifiche di ben diciotto cartelle di pagamento e di ulteriori otto avvisi di addebito, relativi ad una molteplicità di crediti, maturati nell’ambito di un arco temporale compreso tra il 1993 ed il 2015, senza tuttavia, nulla allegare in merito alle date di ciascun evento interruttivo in rapporto ai singoli crediti oggetto di insinuazione. Inoltre, l’opponente ha omesso ogni allegazione in ordine all’ammontare dei crediti vantati a titolo di interessi, aggio e spese di notifica». 3. Avverso questo decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi. Neppure in questa sede il [OSCURATO:PERSONA] svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere erroneamente il Tribunale di Caltanissetta rilevato di ufficio la prescrizione non opposta in quanto la curatela del fallimento è rimasta contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo; II) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 della Legge Fallimentare (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere erroneamente il Tribunale di Caltanissetta rilevato la prescrizione dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in mancanza di una costituzione, da parte della curatela, nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano inammissibili ex art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., avendo questa Corte già chiarito che, una volta che il curatore abbia sollevato un'eccezione in senso stretto (quale, nella specie, è la prescrizione) nella fase sommaria, non ha affatto l'obbligo di costituirsi nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo perché l'eccezione, già sollevata ed accolta, rimane ferma, salvo il suo riesame di fondatezza in diritto o nel merito (cfr. Cass. n. 6522 del 2017). 3 Il terzo motivo, rubricato «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», ascrive al tribunale nisseno di aver omesso di esaminare i fatti di cui all’opposizione allo stato passivo. Si assume che, «fin dall’insinuazione allo stato passivo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha fornito la documentazione attestante il credito vantato e, anche nella fase di opposizione allo stato passivo, nonostante la contumacia della curatela, ha provato anche l’interruzione della prescrizione. Sono stati depositati in giudizio, infatti, estratti di ruolo con p iani di ripartizione del debito, avvisi di accertamento, ulteriori intimazioni di pagamento, relative attestazioni e notifiche e visure anagrafiche di cui nil Collegio non ha tenuto conto immotivatamente, omettendo di analizzare un fatto, riportato nei relativi atti, decisivo per il giudizio». 3.1. Anche questa doglianza si rivela inammissibile posto che dimentica completamente che, come già ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021). 3.2. Nulla è specificato, nel motivo in esame, circa l’effettivo contenuto della documentazione che l’odierna ricorrente dichiara di aver sottoposto all’attenzione del tribunale, sicché, in questa sede, nemmeno è possibile valutarsene l’effettiva decisività. 4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto solo intimato, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 11563sez. M1 -Ad. 4-10-2022 pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do
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