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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02555/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saatite le conclusioni del PG f i .

C....O..t..* LtJ ci-tt ..Ytic-0.)1A-Z [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo in tema di proroga del regime di sorveglianza particolare (disposta per tre mesi) introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione il Tribunale riporta le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] durante la sottoposizione alla sorveglianza particolare (e nonostante la medesima) dal 2 giugno al 18 ottobre 2021 (minaccia ad altro detenuto, danneggiamenti, sputi, minacce ed aggressioni al personale, offese al direttore, lanci di cibo lungo il corridoio della Sezione ed altro).

Si tratta di molteplici condotte lesive dell'ordine e disciplina interna, volutamente provocatorie. 1.2Nel valutare i contenuti del reclamo, ove si invoca, in sostanza, la legittimità delle condotte di 'protesta' contro condotte arbitrarie poste in essere dalla Amministrazione, nonché si rappresenta una propria condizione di fragilità psichica tale da impedire la sottoposizione alla sorveglianza particolare, il Tribunale a) le condotte tenute durante il primo periodo di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare sono di elevata gravità e contrastano con le più basilari regole del vivere civile, tanto da non poter - in alcun modo - essere scriminate da eventuali condotte illegittime tenute dall'amministrazione; ml b) anche le condotte di protesta sono state poste in essere in modo da creare ostacoli allo svolgimento dei servizi e disagio agli altri soggetti reclusi, nonché associate a manifestazioni verbali offensive nei confronti del personale; c) da ciò la legittima emissione del provvedimento di proroga, in ragione di quanto previsto dall'art.14 bis comma 1 lett. a) ord.pen.; d) la sottoposizione non è in contrasto con le pretese condizioni psichiche del reclamante, non essendo emersa alcuna incompatibilità a simile aggravamento del trattamento penitenziario, realizzato in concreto con modalità rispettose dei diritti essenziali della persona.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.2.1 La critica si rivolge - essenzialmente - alla 'acritica ricezione' - da parte del Tribunale - delle memorie provenienti dall'amministrazione penitenziaria (di cui si contesta l'avvenuta acquisizione), sì da far apparire ingiustificata (in modo difforme dalla realtà) la reiterata condotta di protesta tenuta nel corso del tempo dal ricorrente.

Secondo il ricorrente la Direzione avrebbe, di contro, più volte non osservato le decisioni emesse dal Magistrato di Sorveglianza, sì da determinare una condizione di complessiva illegalità della detenzione.

Si ribadiscono, sul punto, le ragioni poste a fondamento dell'atto di reclamo e si reputa non congruamente motivata la decisione, anche in rapporto ai concreti contenuti del provvedimento di proroga. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va premesso che il regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 (già applicato al ricorrente) è compatibile con quello di sorveglianza particolare, previsto dal precedente art. 14-bis, in quanto, mentre il primo consiste nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all'esterno del circuito penitenziario, il secondo ha connotazione disciplinare e la finalità di impedire condotte del detenuto stesso che rechino pregiudizio alla sicurezza o all'ordine interno dell'istituto (Sez.

I n. 44072 del 23.10.2008, rv 241838). 3.2Nel caso in esame il ricorrente non contesta la ricostruzione storica delle numerose condotte lesive dell'ordine e della sicurezza interna all'istituto e continua a prospettarne, in sostanza, la legittimità in chiave di 'reazione' a condotte non conformi alle regole trattamentali, a suo dire poste in essere dalla Direzione dell'istituto. 3.3 Si tratta di un percorso difensivo del tutto inaccoglibile perché contrario ai principi generali dell'ordinamento penitenziario.

Le condotte dimostrative di 'protesta' possono essere considerate legittime (e dunque non rilevanti sul piano disciplinare e trattamentale) nella misura in cui : a) siano giustificate da evidenti situazioni di fatto - con compromissione di diritti fondamentali - di particolare gravità e tali da rendere intempestivo il ricorso alla tutela giurisdizionale; b) non diano luogo a rilevanti violazioni dei diritti della restante popolazione carceraria (in tal senso, di recente v.

Sez.

I n. 33745 del 15.7.2021, rv 281792).Di contro, lì dove vi sia possibilità concreta di ricorso alla giurisdizione di prossimità o le modalità di esecuzione della 'protesta' si pongano in contrasto con i diritti altrui e con le minime regole di civile convivenza, la condotta non può in alcun modo ritenersi legittima e può dar luogo alla emissione di provvedimenti previsti dalla legge di ordinamento penitenziario in chiave disciplinare e inibitoria. 3.4 Nel caso in esame il Tribunale, con ampia motivazione, ha dato conto della imponente serie di comportamenti altamente lesivi di regole essenziali della comune convivenza e della dignità degli operatori penitenziari (sputi, minacce, lancio di escrementi ed altro) e ciò esclude in radice la riconducibilità ad una forma di protesta legittima da parte dell'Attanasio.

A nulla rileva la eventuale fondatezza di singole rimostranze, tra le molteplici segnalate, trattandosi di aspetti del trattamento tutelabili in sede di reclamo ordinario ex art.35 bis ord.pen. innanzi al Magistrato di Sorveglianza, con completezza di tutela offerta dall'ordinamento penitenziario per il caso di inottemperanza. 3.5Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saatite le conclusioni del PG f i . C....O..t..* LtJ ci-tt ..Ytic-0.)1A-Z [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo in tema di proroga del regime di sorveglianza particolare (disposta per tre mesi) introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione il Tribunale riporta le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] durante la sottoposizione alla sorveglianza particolare (e nonostante la medesima) dal 2 giugno al 18 ottobre 2021 (minaccia ad altro detenuto, danneggiamenti, sputi, minacce ed aggressioni al personale, offese al direttore, lanci di cibo lungo il corridoio della Sezione ed altro). Si tratta di molteplici condotte lesive dell'ordine e disciplina interna, volutamente provocatorie. 1.2Nel valutare i contenuti del reclamo, ove si invoca, in sostanza, la legittimità delle condotte di 'protesta' contro condotte arbitrarie poste in essere dalla Amministrazione, nonché si rappresenta una propria condizione di fragilità psichica tale da impedire la sottoposizione alla sorveglianza particolare, il Tribunale a) le condotte tenute durante il primo periodo di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare sono di elevata gravità e contrastano con le più basilari regole del vivere civile, tanto da non poter - in alcun modo - essere scriminate da eventuali condotte illegittime tenute dall'amministrazione; ml b) anche le condotte di protesta sono state poste in essere in modo da creare ostacoli allo svolgimento dei servizi e disagio agli altri soggetti reclusi, nonché associate a manifestazioni verbali offensive nei confronti del personale; c) da ciò la legittima emissione del provvedimento di proroga, in ragione di quanto previsto dall'art.14 bis comma 1 lett. a) ord.pen.; d) la sottoposizione non è in contrasto con le pretese condizioni psichiche del reclamante, non essendo emersa alcuna incompatibilità a simile aggravamento del trattamento penitenziario, realizzato in concreto con modalità rispettose dei diritti essenziali della persona. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.2.1 La critica si rivolge - essenzialmente - alla 'acritica ricezione' - da parte del Tribunale - delle memorie provenienti dall'amministrazione penitenziaria (di cui si contesta l'avvenuta acquisizione), sì da far apparire ingiustificata (in modo difforme dalla realtà) la reiterata condotta di protesta tenuta nel corso del tempo dal ricorrente. Secondo il ricorrente la Direzione avrebbe, di contro, più volte non osservato le decisioni emesse dal Magistrato di Sorveglianza, sì da determinare una condizione di complessiva illegalità della detenzione. Si ribadiscono, sul punto, le ragioni poste a fondamento dell'atto di reclamo e si reputa non congruamente motivata la decisione, anche in rapporto ai concreti contenuti del provvedimento di proroga. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va premesso che il regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 (già applicato al ricorrente) è compatibile con quello di sorveglianza particolare, previsto dal precedente art. 14-bis, in quanto, mentre il primo consiste nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all'esterno del circuito penitenziario, il secondo ha connotazione disciplinare e la finalità di impedire condotte del detenuto stesso che rechino pregiudizio alla sicurezza o all'ordine interno dell'istituto (Sez. I n. 44072 del 23.10.2008, rv 241838). 3.2Nel caso in esame il ricorrente non contesta la ricostruzione storica delle numerose condotte lesive dell'ordine e della sicurezza interna all'istituto e continua a prospettarne, in sostanza, la legittimità in chiave di 'reazione' a condotte non conformi alle regole trattamentali, a suo dire poste in essere dalla Direzione dell'istituto. 3.3 Si tratta di un percorso difensivo del tutto inaccoglibile perché contrario ai principi generali dell'ordinamento penitenziario. Le condotte dimostrative di 'protesta' possono essere considerate legittime (e dunque non rilevanti sul piano disciplinare e trattamentale) nella misura in cui : a) siano giustificate da evidenti situazioni di fatto - con compromissione di diritti fondamentali - di particolare gravità e tali da rendere intempestivo il ricorso alla tutela giurisdizionale; b) non diano luogo a rilevanti violazioni dei diritti della restante popolazione carceraria (in tal senso, di recente v. Sez. I n. 33745 del 15.7.2021, rv 281792).Di contro, lì dove vi sia possibilità concreta di ricorso alla giurisdizione di prossimità o le modalità di esecuzione della 'protesta' si pongano in contrasto con i diritti altrui e con le minime regole di civile convivenza, la condotta non può in alcun modo ritenersi legittima e può dar luogo alla emissione di provvedimenti previsti dalla legge di ordinamento penitenziario in chiave disciplinare e inibitoria. 3.4 Nel caso in esame il Tribunale, con ampia motivazione, ha dato conto della imponente serie di comportamenti altamente lesivi di regole essenziali della comune convivenza e della dignità degli operatori penitenziari (sputi, minacce, lancio di escrementi ed altro) e ciò esclude in radice la riconducibilità ad una forma di protesta legittima da parte dell'Attanasio. A nulla rileva la eventuale fondatezza di singole rimostranze, tra le molteplici segnalate, trattandosi di aspetti del trattamento tutelabili in sede di reclamo ordinario ex art.35 bis ord.pen. innanzi al Magistrato di Sorveglianza, con completezza di tutela offerta dall'ordinamento penitenziario per il caso di inottemperanza. 3.5Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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