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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 gennaio 1967

Cassazione n. 41763/2025

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E Confiscati avverso l'ordinanza del 08/08/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dell’8 agosto 2024, la Corte di appello di Catania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il vincolo apposto sui beni loro intestati e consistenti nella quota del 25 % ciascuna di un fondo rustico sito in Militello, nella quota del 12,2 % ciascuna della srlEdilcalcestruzzi, nella quota del 25 % ciascuna della s.s.

Malaricotta, nella quota del 33 % la sola [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

L’appello era avverso il decreto con il quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale applicata al proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1965.

1.1. In risposta di dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue.

Muovendo dall’analisi della sentenza delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la n. 43669 del 2022, riteneva (anche per le critiche da questa mosse alla precedente pronuncia Auddino) che dovessero applicarsi i medesimi principi - in tema di prove nuove che giustificherebbero la revocazione del provvedimento divenuto definitivo - ivi formulati a riguardo della revocazione prevista dall’art 28 d.lgs. n. 159 del 2011, anche ai casi disciplinati dalla precedente normativa, all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

Così che la documentazione, offerta dalle appellanti, poteva costituire una prova nuova solo qualora, se già esistenti all’epoca del processo principale (la confisca era divenuta definitiva con la sentenza della Cassazione n. 34523 del 2020, l’istanza era stata avanzata nel 2009), la stessa fosse stata scoperta solo in epoca successiva o fosse stato impossibile, per causa forza maggiore, tempestivamente produrla.

Si trattava, infatti, di documentazione afferente un finanziamento emesso da [OSCURATO:SOCIETA] il 21 gennaio 2009 a favore di [OSCURATO:PERSONA], i contributi AIMA del 1998, i premi reginali, i premi regionali per bovini maschi del 1991, una consulenza del perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] del 18 gennaio 2016 e dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di dissequestro dei beni a favore dia altri familiari.

Tutti documenti non sopravvenuti alla definitività del provvedimento di ablazione (se si eccettuano quelli però valutativi, la consulenza ed i provvedimenti giudiziari).

Né le appellanti avevano congruamente dimostrato l’impossibilità di produrli nel processo principale, l’appello del quale, a cui le predette avevano partecipato, era proseguito dal 2009 al 2012.

L’affermazione del fatto che i documenti erano stati reperiti solo dopo la conclusione del processo principale, peraltro nella propria abitazione, era priva di ogni concreto elemento di riscontro.

Non si trattava pertanto di nuove prove così che la richiesta revocazione non poteva essere accolta.

1.2. La Corte d’appello osservava anche che ulteriore documentazione fosse stata depositata nella stessa fase di appello e precisamente due copie di diverse istanze, la prima rivolta ad Agea per documentare i contributi ricevuti nel 1998, e la seconda al comune di Militello per attestare i contributi erogati nel 1991.

Entrambe datate 25 novembre 2022, senza che risulti che avessero avuto risposta.

Si era poi prodotto un provvedimento di restituzione beni al proposto del 22 dicembre 2017.

Si trattava di documentazione o inconferente, quella che riguarda altri procedimenti, o non sopravvenuta.

Si osservava inoltre che i contributi ricevuti non erano idonei ad incrementare il patrimonio personale dato che erano finalizzati a favorire la continuità aziendale e non giustificavano certo acquisti di beni immobili.

2. Propongono ricorso le predette [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto ed a mezzo del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed in particolare dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

Nel decreto impugnato si erano ritenuti estensibili anche ai procedimenti di prevenzione regolati dalla legge del 1956 i principi di diritto in tema di prova nuova in sede di revocazione precisati dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni unite (n. 43668 del 2022), nonostante tale pronuncia afferisca espressamente alla successiva disciplina, quella prevista da d. lgs. n. 159 del 2011 (e non citi la precedente legge del 1956).

Non vi erano invece ragioni per trasferire quanto espressamente disciplinato dall’art. 28 del d.lgs del 2011 a quanto ritenuto, in via di interpretazione, applicabile al rimedio tratto dall’art. 7 della legge del 1956.

La sentenza lo [OSCURATO:PERSONA] poi assimilava il rimedio dell’art. 28 alla revocazione della sentenza civile disciplinata dall’art. 395 cod. proc. civ., mentre le precedenti pronunce sul tema, delle Sezioni unite penali (Prisco ed Auddino), collocavano la revocazione dell’art. 7 del decreto del 1956 nel diverso alveo dei ricorsi straordinari avverso la sentenza penale (art. 629 e ss. cod. proc. pen.) Così che le pronunce delle Sezioni unite Pisano ed Auddino indicavano come dovessero considerarsi prove nuove sia quelle non acquisite nel presente giudizio (ma già esistenti), sia quelle acquisite ma neppure implicitamente considerate, indipendentemente dalla eventuale negligenza del condannato.

Principi che si pongono in evidente contraddizione con quanto affermato dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] in ordine al nuovo rimedio previsto dal decreto del 2011.

Nel senso auspicato si era pronunciata la sentenza della Sezione 6 n. 7009 del 2024, in cui si era affermato che la prova nuova poteva anche essere preesistente ma non dedotta per causa di forza maggiore o per fatto del terzo, non avendo, appunto, rilievo il comportamento eventualmente negligente del condannato, così discostandosi dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Aveva pertanto errato la Corte distrettuale a non considerare la documentazione offerta, mai neppure implicitamente valutata nel processo originario.

Tutta documentazione che non era stato possibile, alle ricorrenti, produrre nel giudizio nella fase di prime cure del processo originario non avendo le predette interessate partecipato al medesimo.

Né avevano potuto produrre alcunchè nella fase d’appello per le limitazioni del devolutum.

Anche considerando il brevissimo termine per proporre quella impugnazione.

E il limite del decennio di conservazione della documentazione della pubblica amministrazione.

Solo a far data dal 3 giugno 2021 si era potuta reperire tale documentazione, quando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano così avuto accesso a documenti che avevano consentito loro di richiedere ulteriore documentazione a Asp ed Agea.

Si doveva poi considerare che le ricorrenti erano state private del primo grado di giudizio posto che il sequestro delle quote della sas era stato adottato solo con il decreto del Tribunale.

Né poteva fondatamente affermarsi, come aveva fatto la Corte d’appello, che le somme indicate – peraltro in modo erroneo - fossero talmente esigue da non poter sovvertire il precedente giudizio.

Ci sarebbe voluta una perizia patrimoniale per verificarlo, in relazione ai contestati acquisti delle quote della sas per complessivi 5.000 euro.

Né poteva affermarsi che si trattassero di somme inevitabilmente destinate al reinvestimento aziendale.

2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge discendente dal contrasto del decreto impugnato rispetto al precedente giudicato.

Il procedimento a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA] si era concluso con una confisca definitiva.

Tuttavia, l’altro fratello (rispetto alle odierne ricorrenti) [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], avevano promosso distinti incidenti di esecuzione ottenendo la revoca delle confische ordinate sui beni loro intestati.

Avevano allegato la percezione dei contributi Agea dal 1993 al 1997 ed avevano prodotto consulenza di parte.

Avevano attestato i redditi di [OSCURATO:PERSONA].

Si era così determinato, anche ad esito di perizia di ufficio, un incremento patrimoniale di euro 449.555,90.

Si trattava di un provvedimento di revoca che anch’esso costituiva un elemento di novità rispetto al giudicato.

Adottato con un’istruttoria che qui era stata negata.

La posizione delle odierne ricorrenti era, invece, del tutto analoga.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite sulla revocazione prevista dall’art. 7 legge n. 1423/1956.

4. Il difensore delle ricorrenti ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento.

1. Nelle more della presente fase di legittimità, le Sezioni unite di questa Corte, decidendo a seguito di rimessione della medesima questione oggetto del presente ricorso (a causa della quale la discussione del presente ricorso era stata rinviata all’odierna udienza), hanno affermato, con sentenza pronunciata il 10 luglio 2025, che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento diprevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti inassenza di cause di forza maggiore.

Così confermando la tesi in diritto propugnata dalla Corte di merito nell’odierno processo di revocazione.

2. A ciò deve solo aggiungersi che le generiche indicazioni fornite dalla ricorrenti circa il fatto che non avrebbero potuto produrre i documenti ritenuti decisivi per la invocata revocazione al giudizio di appello, a cui avevano partecipato (in un ampio lasso di tempo, dal 2009 al 2012, che avrebbe loro consentito di effettuare tutte le ricerche documentale possibili, chiedendone poi l’ammissione in quanto prove nuove), non costituiscono certo una causa di forza maggiore, peraltro in sostanza neppure concretamente invocata.

Si deve infatti ricordare che di forza maggiore può parlarsi solo in relazione al il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne ai prevenuti non imputabili, in cui l’onero probatorio incombe su chi l’afferma (così in generale Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01).

E che certo non può consistere nella, solo assunta, difficoltà di reperire nella abitazione comune al proposto i documenti necessari per affermare le proprie pretese.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

Il diverso esito decisorio rispetto ad altri beni non può costituire alcuna ipotesi di “prova” sopravvenuta, sostanziandosi in un giudizio e non in un elemento concreto di fatto, atto a sovvertire la decisione.

Quanto al possibile contrasto di giudicati la mera restituzione di beni ad opera del giudice dell’esecuzione costituisce un “dictum” riferibile ai soli soggetti che avevano avanzato le istanze sulle quali in quella sede si era deciso (in ricorso si afferma che si erano valutati i redditi dell’altro fratello del proposto, [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla presente revocazione), senza che ciò possa comportare una corrispondente sussunzione nel presente giudizio di revocazione di elementi di prova giudicati, invece, in questa sede, non ammissibili ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E Confiscati avverso l'ordinanza del 08/08/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell’8 agosto 2024, la Corte di appello di Catania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il vincolo apposto sui beni loro intestati e consistenti nella quota del 25 % ciascuna di un fondo rustico sito in Militello, nella quota del 12,2 % ciascuna della srlEdilcalcestruzzi, nella quota del 25 % ciascuna della s.s. Malaricotta, nella quota del 33 % la sola [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. L’appello era avverso il decreto con il quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale applicata al proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1965. 1.1. In risposta di dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. Muovendo dall’analisi della sentenza delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la n. 43669 del 2022, riteneva (anche per le critiche da questa mosse alla precedente pronuncia Auddino) che dovessero applicarsi i medesimi principi - in tema di prove nuove che giustificherebbero la revocazione del provvedimento divenuto definitivo - ivi formulati a riguardo della revocazione prevista dall’art 28 d.lgs. n. 159 del 2011, anche ai casi disciplinati dalla precedente normativa, all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956. Così che la documentazione, offerta dalle appellanti, poteva costituire una prova nuova solo qualora, se già esistenti all’epoca del processo principale (la confisca era divenuta definitiva con la sentenza della Cassazione n. 34523 del 2020, l’istanza era stata avanzata nel 2009), la stessa fosse stata scoperta solo in epoca successiva o fosse stato impossibile, per causa forza maggiore, tempestivamente produrla. Si trattava, infatti, di documentazione afferente un finanziamento emesso da [OSCURATO:SOCIETA] il 21 gennaio 2009 a favore di [OSCURATO:PERSONA], i contributi AIMA del 1998, i premi reginali, i premi regionali per bovini maschi del 1991, una consulenza del perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] del 18 gennaio 2016 e dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di dissequestro dei beni a favore dia altri familiari. Tutti documenti non sopravvenuti alla definitività del provvedimento di ablazione (se si eccettuano quelli però valutativi, la consulenza ed i provvedimenti giudiziari). Né le appellanti avevano congruamente dimostrato l’impossibilità di produrli nel processo principale, l’appello del quale, a cui le predette avevano partecipato, era proseguito dal 2009 al 2012. L’affermazione del fatto che i documenti erano stati reperiti solo dopo la conclusione del processo principale, peraltro nella propria abitazione, era priva di ogni concreto elemento di riscontro. Non si trattava pertanto di nuove prove così che la richiesta revocazione non poteva essere accolta. 1.2. La Corte d’appello osservava anche che ulteriore documentazione fosse stata depositata nella stessa fase di appello e precisamente due copie di diverse istanze, la prima rivolta ad Agea per documentare i contributi ricevuti nel 1998, e la seconda al comune di Militello per attestare i contributi erogati nel 1991. Entrambe datate 25 novembre 2022, senza che risulti che avessero avuto risposta. Si era poi prodotto un provvedimento di restituzione beni al proposto del 22 dicembre 2017. Si trattava di documentazione o inconferente, quella che riguarda altri procedimenti, o non sopravvenuta. Si osservava inoltre che i contributi ricevuti non erano idonei ad incrementare il patrimonio personale dato che erano finalizzati a favorire la continuità aziendale e non giustificavano certo acquisti di beni immobili. 2. Propongono ricorso le predette [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto ed a mezzo del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed in particolare dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956. Nel decreto impugnato si erano ritenuti estensibili anche ai procedimenti di prevenzione regolati dalla legge del 1956 i principi di diritto in tema di prova nuova in sede di revocazione precisati dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni unite (n. 43668 del 2022), nonostante tale pronuncia afferisca espressamente alla successiva disciplina, quella prevista da d. lgs. n. 159 del 2011 (e non citi la precedente legge del 1956). Non vi erano invece ragioni per trasferire quanto espressamente disciplinato dall’art. 28 del d.lgs del 2011 a quanto ritenuto, in via di interpretazione, applicabile al rimedio tratto dall’art. 7 della legge del 1956. La sentenza lo [OSCURATO:PERSONA] poi assimilava il rimedio dell’art. 28 alla revocazione della sentenza civile disciplinata dall’art. 395 cod. proc. civ., mentre le precedenti pronunce sul tema, delle Sezioni unite penali (Prisco ed Auddino), collocavano la revocazione dell’art. 7 del decreto del 1956 nel diverso alveo dei ricorsi straordinari avverso la sentenza penale (art. 629 e ss. cod. proc. pen.) Così che le pronunce delle Sezioni unite Pisano ed Auddino indicavano come dovessero considerarsi prove nuove sia quelle non acquisite nel presente giudizio (ma già esistenti), sia quelle acquisite ma neppure implicitamente considerate, indipendentemente dalla eventuale negligenza del condannato. Principi che si pongono in evidente contraddizione con quanto affermato dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] in ordine al nuovo rimedio previsto dal decreto del 2011. Nel senso auspicato si era pronunciata la sentenza della Sezione 6 n. 7009 del 2024, in cui si era affermato che la prova nuova poteva anche essere preesistente ma non dedotta per causa di forza maggiore o per fatto del terzo, non avendo, appunto, rilievo il comportamento eventualmente negligente del condannato, così discostandosi dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Aveva pertanto errato la Corte distrettuale a non considerare la documentazione offerta, mai neppure implicitamente valutata nel processo originario. Tutta documentazione che non era stato possibile, alle ricorrenti, produrre nel giudizio nella fase di prime cure del processo originario non avendo le predette interessate partecipato al medesimo. Né avevano potuto produrre alcunchè nella fase d’appello per le limitazioni del devolutum. Anche considerando il brevissimo termine per proporre quella impugnazione. E il limite del decennio di conservazione della documentazione della pubblica amministrazione. Solo a far data dal 3 giugno 2021 si era potuta reperire tale documentazione, quando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano così avuto accesso a documenti che avevano consentito loro di richiedere ulteriore documentazione a Asp ed Agea. Si doveva poi considerare che le ricorrenti erano state private del primo grado di giudizio posto che il sequestro delle quote della sas era stato adottato solo con il decreto del Tribunale. Né poteva fondatamente affermarsi, come aveva fatto la Corte d’appello, che le somme indicate – peraltro in modo erroneo - fossero talmente esigue da non poter sovvertire il precedente giudizio. Ci sarebbe voluta una perizia patrimoniale per verificarlo, in relazione ai contestati acquisti delle quote della sas per complessivi 5.000 euro. Né poteva affermarsi che si trattassero di somme inevitabilmente destinate al reinvestimento aziendale. 2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge discendente dal contrasto del decreto impugnato rispetto al precedente giudicato. Il procedimento a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA] si era concluso con una confisca definitiva. Tuttavia, l’altro fratello (rispetto alle odierne ricorrenti) [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], avevano promosso distinti incidenti di esecuzione ottenendo la revoca delle confische ordinate sui beni loro intestati. Avevano allegato la percezione dei contributi Agea dal 1993 al 1997 ed avevano prodotto consulenza di parte. Avevano attestato i redditi di [OSCURATO:PERSONA]. Si era così determinato, anche ad esito di perizia di ufficio, un incremento patrimoniale di euro 449.555,90. Si trattava di un provvedimento di revoca che anch’esso costituiva un elemento di novità rispetto al giudicato. Adottato con un’istruttoria che qui era stata negata. La posizione delle odierne ricorrenti era, invece, del tutto analoga. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite sulla revocazione prevista dall’art. 7 legge n. 1423/1956. 4. Il difensore delle ricorrenti ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento. 1. Nelle more della presente fase di legittimità, le Sezioni unite di questa Corte, decidendo a seguito di rimessione della medesima questione oggetto del presente ricorso (a causa della quale la discussione del presente ricorso era stata rinviata all’odierna udienza), hanno affermato, con sentenza pronunciata il 10 luglio 2025, che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento diprevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti inassenza di cause di forza maggiore. Così confermando la tesi in diritto propugnata dalla Corte di merito nell’odierno processo di revocazione. 2. A ciò deve solo aggiungersi che le generiche indicazioni fornite dalla ricorrenti circa il fatto che non avrebbero potuto produrre i documenti ritenuti decisivi per la invocata revocazione al giudizio di appello, a cui avevano partecipato (in un ampio lasso di tempo, dal 2009 al 2012, che avrebbe loro consentito di effettuare tutte le ricerche documentale possibili, chiedendone poi l’ammissione in quanto prove nuove), non costituiscono certo una causa di forza maggiore, peraltro in sostanza neppure concretamente invocata. Si deve infatti ricordare che di forza maggiore può parlarsi solo in relazione al il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne ai prevenuti non imputabili, in cui l’onero probatorio incombe su chi l’afferma (così in generale Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01). E che certo non può consistere nella, solo assunta, difficoltà di reperire nella abitazione comune al proposto i documenti necessari per affermare le proprie pretese. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Il diverso esito decisorio rispetto ad altri beni non può costituire alcuna ipotesi di “prova” sopravvenuta, sostanziandosi in un giudizio e non in un elemento concreto di fatto, atto a sovvertire la decisione. Quanto al possibile contrasto di giudicati la mera restituzione di beni ad opera del giudice dell’esecuzione costituisce un “dictum” riferibile ai soli soggetti che avevano avanzato le istanze sulle quali in quella sede si era deciso (in ricorso si afferma che si erano valutati i redditi dell’altro fratello del proposto, [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla presente revocazione), senza che ciò possa comportare una corrispondente sussunzione nel presente giudizio di revocazione di elementi di prova giudicati, invece, in questa sede, non ammissibili ed
Decreto Cassazione n. 41763/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris