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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 11164/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6494/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domiciliazione digitaleex lege -resistenti con procura - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5626/2022 depositata il 15/09/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la tardiva costituzione delle parti resistenti, effettuata ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica, non celebrata, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6494/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domiciliazione digitaleex lege -resistenti con procura - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5626/2022 depositata il 15/09/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la tardiva costituzione delle parti resistenti, effettuata ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica, non celebrata, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025 Il
Decreto Cassazione n. 11164/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris