CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 gennaio 2023
Cassazione n. 39202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Catania confermava il decreto del 2 novembre 2022, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore europeo delegato ("EPPO"), aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 650.702 euro a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disponendo, in caso di incapienza dei beni della società e di impossibilità del sequestro in via diretta, l'esecuzione della misura per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 40 del d. Igs. n. 504 del 1995. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa contesta l'omessa valutazione delle deduzioni difensive, riferite in particolare al tema dell'impignorabilità dei beni oggetto di sequestro, essendo stata documentata la pertinenzialità delle somme di denaro sequestrate al lavoro lecito di [OSCURATO:PERSONA], per cui, come risulta dai contratti di lavoro e dalle fatture di pagamento, gli emolumenti incamerati sul conto corrente del ricorrente rientravano nella cornice normativa dell'art. 409 cod. proc. civ., con relativa operatività dei limiti di impignorabilità ex art. 545 cod. proc. civ. Con il secondo motivo, è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ai militari della Guardia di Finanza senza assistenza difensiva, non avendo il Tribunale riportato la data in cui l'indagato avrebbe reso le presunte confessioni, non risultando chiaro inoltre né se, in dipendenza di un sito chiuso il 5 agosto 2021, ovvero qualche mese prima della perquisizione del 19 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] sia stato contattato dalla Guardia di Finanza per recarsi sui luoghi della perquisizione, né a che titolo egli si trovasse presso la sede di un'attività chiusa, i cui locali erano stati già restituiti al proprietario locatore. Non è stato considerato, in ogni caso, che, nel corso dell'interrogatorio del 12 dicembre 2022, l'indagato ha professato la sua innocenza, escludendo di aver mai compilato né un DAS né un registro di carico e scarico di carburanti e di non aver mai materialmente gestito il deposito di carburanti di [OSCURATO:PERSONA] e di non aver mai avuto le chiavi di accesso, affermazioni queste che hanno trovato riscontro negli accertamenti compiuti dall'Ufficio delle Dogane. Si contesta inoltre il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico di sottrarsi deliberatamente al pagamento delle imposte, avendo al riguardo il Tribunale compiuto un improponibile automatismo tra la responsabilità penale dell'indagato e il ruolo astratto da lui ricoperto. Con il terzo motivo, si deducono infine la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e la motivazione apparente dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza dei presupposti del sequestro, non avendo i giudici cautelari tenuto conto dei rilievi difensivi, volti a provare la liceità delle somme presenti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel chiarire la propria posizione, che non era certo quella di una testa di legno, ha reso anche dichiarazioni etero-accusatorie nei confronti di una terza persona, [OSCURATO:PERSONA], risultato estraneo all'indagine e autore di una vera manipolazione, soggetto peraltro già condannato per reati analoghi. 2.1. Con memoria trasmessa il 30 maggio 2023, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 26252 del 24/02/2022, Rv. 283245, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) hanno affermato il principio secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato. Nondimeno, le Sezioni Unite hanno chiarito che proprio la stretta correlazione tra natura dei crediti tutelati e limiti di pignorabilità stabiliti per legge comporta, quale necessario presupposto dell'applicabilità degli stessi anche nel campo cautelare penale, che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano imputabili con certezza a detti titoli, con la precisazione che tale aspetto inevitabilmente si riflette anche sul piano degli oneri di allegazione e probatori incombenti sul soggetto interessato, sicché, in altri termini, la mancata emersione della natura qualificata dei crediti oggetto del sequestro implica la inoperatività delle norme processual-civilistiche. È stato in tal senso ribadito che devono inoltre restare fermi, sul piano strettamente interno alla stessa interpretazione dell'art. 545 cod. proc. civ., gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di giurisdizione civile, con particolare riguardo alla non assimilabilità ai crediti da lavoro o pensionistici degli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone giuridiche. Tanto premesso, deve convenirsi con il Procuratore generale circa la genericità della doglianza difensiva, posto che, nella vicenda in esame, il ricorrente non ha dedotto alcunché in merito alla provenienza delle somme da emolumenti impignorabili, né risultano compensi ulteriori rispetto a quelli percepiti quale amministratore della società impiegata per l'attività illecita contestata.A ciò deve solo aggiungersi che anche nel giudizio cautelare di merito la censura difensiva in esame non era stata formulata in termini specifici, posto che nella memoria del 21 dicembre 2022 la questione dell'impignorabilità fu proposta in maniera generica e senza il conforto delle necessarie allegazioni documentali. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. Ed invero, premesso che il tema dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] alla P.G. non ha formato oggetto di formale censura nel giudizio celebrato dinanzi al Tribunale del Riesame, deve in ogni caso evidenziarsi che, nella valutazione del fumus commisi delicti, tali dichiarazioni hanno assunto un rilievo del tutto marginale, posto che il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente è stato fondato, in maniera del tutto prevalente, sugli accertamenti della Guardia di Finanza compiuti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, società che gestiva il deposito commerciale di prodotti energetici recante il codice ditta ITOORCY00608H e il relativo sito di stoccaggio, autorizzato a stoccare 20 mc di gasolio autotrazione e 40 mc di gasolio colorato/denaturato. Dalla successiva consultazione della banca dati "[OSCURATO:PERSONA] & Corrispettivi" si appurava che la società nel periodo contestato (2021) si era approvvigionata solo ed esclusivamente di gasolio agevolato per uso agricolo per complessivi 437.999 litri. Nel corso delle perquisizioni del 19 ottobre 2021 svolte presso il sito di stoccaggio della [OSCURATO:PERSONA] (ubicato a Montepaone, in Provincia di Catanzaro), [OSCURATO:PERSONA], presente sui luoghi, faceva presente di non essere in possesso di alcuna documentazione contabile/fiscale in quanto consegnata all'Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], interpellato dal paritetico Ufficio di Catania, spiegava di aver ricevuto esclusivamente 15 DAS di scarico di gasolio per uso agricolo diretto al deposito palermitano [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico e che l'unico registro effettivamente compilato era quello dove erano state annotate tali movimentazioni, sebbene presso il sito fossero stati rinvenuti altri DAS regolarmente firmati, ma non annotati in alcun registro. Dunque, dalla documentazione acquisita emergeva che il deposito della [OSCURATO:PERSONA], durante l'esercizio finanziario 2021, aveva introdotto nel proprio sito di stoccaggio solo 16 partite di gasolio uso agricolo per complessivi 437.999 litri e, in corrispondenza di tali introduzioni, il depositario della [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato estrazioni per 438.000 litri, tutti diretti al deposito commerciale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico di Villabate (Palermo). Da succ:essivi accertamenti emergeva tuttavia la falsità di tali DAS, in quanto il mezzo di trasporto riportato su tali documenti (autocisterna targata [OSCURATO:TARGA], con il rimorchio' targato AC53983), all'epoca dei fatti, era sottoposto a monitoraggio con sistema GPS e non risultava essersi mai recato in Calabria per prelevare gasolio, avendo percorso esclusivamente strade siciliane, essendo emerso altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto alcuna fattura di vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Dall'interrogazione della banca dati doganale risultava altresì che il deposito calabrese della [OSCURATO:PERSONA], pur avendo compilato 44 e-DAS telematici relativi a forniture a terzi per complessivi 657.423 litri di gasolio uso autotrazione, non aveva introdotto, nel proprio sito, analoga tipologia di carburante, mentre il deposito era stato destinatario di 126 spedizioni di gasolio uso agricolo per complessivi 1.364.000 litri, provenienti dal sito di stoccaggio di Buccheri (Siracusa) della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], benchè non risultasse sui registri di carico e scarico alcuna annotazione di gasolio uso agricolo. Alla stregua di tali elementi investigativi, gli inquirenti sono giunti pertanto alla conclusione che nel 2021 il gasolio uso agricolo era stato consumato in frode per un importo complessivo pari a 1.802.000 litri e che il gasolio uso autotrazione consumato in frode fosse pari a 657.423 litri, con conseguente evasione di accisa, per il suddetto periodo di imposta, pari a 650.702 litri. A carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato dunque ritenuto ravvisabile, perlomeno in questa fase, il reato di cui all'art. 40 del d. Igs. n. 504 del 1995, posto che la società da lui gestita o ha destinato il gasolio per uso agricolo fittiziamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] e apparentemente ricevuto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] a fini diversi da quelli agricoli, ovvero lo ha ceduto a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti di trasporto e dichiarati alle Dogane, in tal modo non consentendo la tracciabilità dei prodotti energetici e dunque la verifica della reale destinazione del gasolio. Tale condotta illecita è stata ritenuta ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], essendo riconducibile alla sua carica di amministratore di diritto un ben preciso dovere di controllo rispetto alle operazioni commerciali connesse all'oggetto dell'impresa; è stata inoltre esclusa l'asserita buona fede dell'indagato, in ragione del fatto che egli era presente presso il sito di stoccaggio al momento delle perquisizioni, avendo fornito agli operanti alcuni chiarimenti sull'inoltro dei DAS, per cui è inverosimile che egli fosse all'oscuro delle dinamiche aziendali, accompagnandosi quindi alla carica formale un concreto interessamento alla gestione operativa. Orbene, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta preceduto da un'adeguata disamina del compendio investigativo disponibili e sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma al contrario razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che si muovono nel perimetro non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo non deducibile nel giudizio di legittimità riguardante le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, avendo questa Corte5 (g affermato (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656) che, in materia cautelare reale, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 3. Anche il terzo motivo è infine manifestamente infondato. Deve evidenziarsi in proposito che, procedendosi per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'onere motivazionale a carico dei giudici cautelari può essere assolto anche nel caso in cui il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, nel caso di specie tale onere argomentativo risulta adeguatamente adempiuto, avendo il Tribunale del Riesame ritenuto sussistente in proposito "il concreto ed elevato rischio che, nelle more del giudizio penale, possa essere completamente azzerato il patrimonio sociale, trattandosi verosimilmente di una società di comodo appositamente creata e utilizzata per commerciare fraudolentemente prodotti energetici, e quello personale degli stessi indagati, dimostratisi particolarmente inclini all'ideazione e attuazione di complesse operazioni sistematicamente orientate alla realizzazione di finalità elusive degli obblighi di legge" (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). A ciò è stato aggiunto che le obiezioni difensive circa la lecita provenienza dei redditi sequestrati al ricorrente non potevano ritenersi dirimenti, atteso che il sequestro preventivo e la successiva confisca per equivalente non presuppongono la dimostrazione del nesso pertinenziale tra il reato e le somme assoggettate al vincolo cautelare. Anche tale impostazione appare immune da censure, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Rv. 274561) che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente„ non basandosi sul nesso di pertinenzialità della "res" rispetto al reato, è legittimo soltanto se i proventi dell'illecito non sono rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'indagato o, nel caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, non sono rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato tributario è stato commesso, dovendo farsi ricorso a questo istituto solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del prodotto o del prezzo del reato. Sul punto, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, ricorrente C., hanno chiarito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione, non potendosi peraltro sottacere che, nel caso di specie, sebbene non fosse risolutiva, non risulta comunque fornita adeguata prova circa l'asserita provenienza legittima del denaro attinto dalla cautela reale, richiamando la memoria difensiva del 21 dicembre 2022 depositata dinanzi al Tribunale del Riesame una documentazione bancaria di cui, neanche nell'odierno ricorso, non sono stati specificati né i dati temporali, né, soprattutto, i contenuti. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammend