CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 09754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- controricorrente –nonché controCOOP. MURATORI E [OSCURATO:PERSONA].COOP.;- intimata -avverso la sentenza n. 3852/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 3573/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliNou mdeerol r egistro generale 8533/2023Numero sezionale 598/202605/02/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 9754/2026Data pubblicazione 16/04/20261.Con sentenza n. 3852 del 2022, la Corte d’appello di Roma hariformato la decisione del Tribunale che, in accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato laCoop Muratori e Cementisti CMC di Ravenna SocietàCooperativa nonché la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, in solido, laprima come datore di lavoro e la seconda in qualità dicommittente ex art. 29 D.lgs n.276/2003 al pagamento infavore del ricorrente della complessiva somma di euro10.095,81 oltre accessori, a titolo di differenze retributivecorrelate al superiore inquadramento rivendicato.In particolare, la Corte, andando di contrario avviso rispettoall’iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto nonadeguatamente allegato e dimostrato lo svolgimento dellemansioni superiori e non sufficientemente motivato il percorsologico-giuridico seguito dal Tribunale.Per la cassazione della sentenza, propone ricorso FabrizioTomaino, affidandolo a due motivi. Resiste con controricorsoCassa Depositi e Prestiti.[OSCURATO:PERSONA] e Cementisti CMC di Ravenna SocietàCorporativa è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, sotto il profilo di cuiall’art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, motivazione perplessa e omesso esame dei riscNoumnetrroi r egistro generale 8533/2023Numero sezionale 598/2026probatori. Numero di raccolta generale 9754/20262.Deduce parte ricorrente con la seconda censura la violazionDeat a pubblicazione 16/04/2026e falsa applicazione degli accordi collettivi nazionali, del CCNLedilizia, degli artt. 2094, 2013 c.c. e 13 Statuto dei Lavoratori.3.Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.4. E’ opportuno premettere che, come affermato da questaCorte, (Cfr., sul punto, Cass. n. 3521 del 2024), la denuncia didi violazione o di falsa applicazione dei contratti oaccordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006,è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto,sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità,l'interpretazione delle loro clausole in base alle normecodicistiche di ermeneutica negoziale come criteriointerpretativo diretto e non come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità delladoglianza, di una specifica indicazione delle normeasseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti. (Cass. n. 3521 del2025; nella specie, la S.C., in relazione a controversia aventead oggetto la domanda di un lavoratore volta al riconoscimentodel diritto al superiore inquadramento nel quarto livello delc.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011, ha ritenuto correttal'interpretazione delle previsioni del citato c.c.n.l fornita dalgiudice di merito, secondo cui, ai fini dell'individuazione deldiscrimine tra le declaratorie di terzo e quarto livello, occorrevaaver riguardo all'attività - in concreto espletata dal lavoratoremedesimo - di compilazione e sottoscrizione dei formulaNrumi edroi r egistro generale 8533/2023Numero sezionale 598/2026identificazione dei rifiuti, la quale, essendo ricompresa inN qumueerol ldai r accolta generale 9754/2026di "registrazione", riconducibile, per espressa previsione, alDlaat a pubblicazione 16/04/2026sola declaratoria del quarto livello, non poteva rientrare tra le"operazioni connesse" ai diversi compiti contemplati nelladeclaratoria del livello inferiore).Nella specie, il Giudice d’appello, oltre ad affermare che ilricorrente non avrebbe offerto elementi a sostegno del secondo,ineliminabile passaggio del procedimento trifasico, che consta diaccertamento del fatto, individuazione delle qualifichecontrattuali e raffronto (su cui, fra le tante, Cass. n. 16763 del2023), ha escluso che le mansioni svolte (e ritenute accertateper effetto delle dichiarazioni rese dai testi escussi nonché dellamancata risposta del legale rappresentante della societàall’interrogatorio formale deferitogli) potessero dirsi riconducibilial livello rivendicato.Ha osservato la Corte come la sola guida dei mezzi meccaniciconsiderati come accertata in base alle prove testimonialiassunte non comportasse automaticamente l’attribuzione delterzo livello.5.Orbene, va evidenziato come, nel denunziare la naturaperplessa ed incomprensibile della sentenza, parte ricorrentecensuri il percorso argomentativo del giudice di secondo gradolà dove ha ritenuto insufficiente la mera allegazione dei compitisvolti e delle relative disposizioni contrattuali, reputandonecessario rendere evidente, sul piano probatorio, la gradazionee l’intensità dell’attività corrispondente al modello contrattualeinvocato rispetto a quello attribuito in considerazione delcarattere piramidale che assiste i livelli di valore inclusi in unparticolare sistema professionale (il richiamo è a Cass. n. 8025del 2023).Va rilevato come su tale base abbia concluso la CorteN umpeeror r egistro generale 8533/2023Numero sezionale 598/2026l’apodittica riconduzione da parte del giudice di primo grNaumdeoro adi lr accolta generale 9754/2026terzo livello di inquadramento del CCNL in assenza di puntuaDleat a pubblicazione 16/04/2026riscontro probatorio, significando, tuttavia, aver rilievo ilriferimento alla giurisprudenza di legittimità in merito alriconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.In particolare, ha osservato la Corte come, per chi invochi losvolgimento di mansioni superiori, non sia sufficiente allegare,tout court, i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali,occorrendo pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sulpiano probatorio, la gradazione e l’intensità dell’attivitàcorrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto aquello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli divalore inclusi in un particolare sistema professionalecontrattuale a carattere piramidale (il richiamo della Corte è aCass. n. 8025 del 2003 e Cass. n. 7641 del 1997).Orbene, va evidenziato come, nella specie, parte ricorrente nonavesse rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori rispettoa quelle originariamente assegnate, ma si fosse limitata, invece,ad invocare il corretto inquadramento in considerazionedell’attività lavorativa svolta ab origine e, cioè, a decorrere dalladata di assunzione, avvenuta il 16 gennaio 2014 e sino allicenziamento in data 5 ottobre 2017, di conducente di mezzimeccanici, che assumeva riconducibile al III livello diinquadramento del CCNL di settore, anziché al II.Assumeva, in merito, che, in base alla declaratoria del CCNLEdilizia, l'operaio addetto alla conduzione di macchine operatrici(come gru ed escavatori) è considerato un operaio specializzatoe rientra solitamente nel 3° livello.Tanto premesso, il ragionamento decisorio della Corte di meritorisulta viziato in radice dalla considerazione che leNumero registro generale 8533/2023argomentazioni sviluppate non risultano pertinenti alla concretaN umero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 9754/2026fattispecie dedotta ( attinente al corretto inquadramento e noDnat a pubblicazione 16/04/2026allo svolgimento di mansioni superiori). Inoltre, sussisteperplessità di motivazione in relazione al contratto collettivoapplicabile posto che da un lato la Corte di merito assume cheesso non è stato specificato dall’originario ricorrente ( sentenza,pag. 2 in fine) e dall’altro mostra comunque di esprimere leproprie valutazioni con riferimento aduna declaratoriaconcernente il 3° livello rivendicato ( sentenza, pag. 3 , primocapoverso).A tanto consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso coneffetto di assorbimento del secondo motivo.La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accoltoe la causa rimessa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio dilegittimità.Così deciso nell’Adunanza camerale del 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 8533/2023Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 9754/2026Data pubblicazione 16/04/2026