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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02054/2026

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3345/22proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (volontariamente rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie.

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Silvia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gaetano M addalena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 2 luglio 2021 n. 4860 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2014 un gruppo di 167 attori, tutti laureati in medicina, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1983 ed il 1994; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive, quantificato in euro 11.103,82per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione, oltre rivalutazione ed interessi (così la citazione, p. 22).

2. Con sentenza 17 maggio 2019 n. 10417il Tribunale di Roma: -) rigettò le domande di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) rigettò le domande di quanti avevano conseguito una specializzazione non prevista dalle Direttive 75/362 e 75/363; -) accolse le domande restanti, liquidando il danno in euro 6.713 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione.

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

3. La sentenza fu appellata in via principale dalla Presidenza del Consiglio ed in via incidentale da centosei degli originari attori. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio sostenne che dieci degli attori avevano già proposto identica domanda negli anni precedenti, rigettata con sentenza passata in giudicato.

Gli appellanti incidentali proposero censure composite: -) coloro la cui domanda fu rigettata perché iscritti prima del 1982 censurarono tale valutazione; -) coloro la cui domanda fu rigettata perché specializzatiin discipline non previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 si dolsero di tale decisione; -) coloro la cui domanda fu accolta censurarono la stima del danno.

4. Con sentenza 2 luglio 2021 n. 4860 la Corte d’appello di Roma così provvide: -) rigettò il gravame della Presidenza del Consiglio, ritenendo non esservi prova del giudicatoesterno; -) accolse l’appello di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) accolse l’appello soltanto di alcuni , tra coloro che avevano conseguitospecializzazioni non previste dalle Direttive suddette; -) rigettò il gravame di quanti si dolsero della sottostima del danno e della mancata liquidazione degli interessi compensativi.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione (in ordine cronologico): (a) dalla Presidenza del Consiglio, con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 28.1.2022); (b) da un gruppo di sette ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; d’ora innanzi “il gruppo Carriero”), con ricorso fondato su tre motivi(ricorso notificato il 2.2.2022).

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

5.1. Al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio hanno resistito con separati controricorsi (ma col ministero del medesimo difensore): a) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , i quali hanno proposto ricorso incidentale basato su tre motivi(d’ora innanzi, “il gruppo D’Alpaos”); b) un gruppo di 106 degli originari attori [[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fusaro ilaria, Gaetano maddalena, Salesi D iletta e S alesi B enedetto ( gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA], Sgarbi N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Giorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ] , i quali hanno proposto ricorso incidentale basato su cinquemotivi (d’ora innanzi, “il gruppo Aceto”);

5.2. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso al ricorso proposto dal “gruppo Carriero”.

5.4. Il difensore del “gruppo Aceto” e del “gruppo D’Alpaos” ha depositato una memoria unitaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorsodella Presidenza del Consiglio.

Il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio concerne la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con esso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla Presidenza del Consiglio con riferimento alle suddette posizioni.

Nell’illustrazione del motivo la Presidenza del Consiglio deduce che: -) la domanda proposta dagli attori sopra elencati, già proposta in precedenti giudizi, era stata rigettata dal Tribunale di Roma con due sentenze: la n. 17039 del 2005 e la n. 1955 del 2013; -) queste sentenze eranostata pronunciate nei confronti di numerose parti, come di consueto nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione; -) soltanto alcune delle parti private soccombenti avevano proposto appello, e tra queste non rientravano i soggetti sopra indicati; -) sia la cancelleria del Tribunale di Roma, sia la cancelleria della Corte d’appello di Roma, rifiutarono di rilasciare alla Presidenza del consiglio la certificazione prevista dall’articolo 124 disp. att. c.p.c.; N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) questo rifiuto fu il frutto d’una interpretazione restrittiva dell’art.124 disp. att. c.p.c. da parte delle cancellerie, le quali ritennero che la certificazione ivi prevista debba essere necessariamente unitaria, e non possa attestare quanti degli attori abbiano impugnato la sentenza ad essi favorevole, e quanti no; -) per effetto di questa interpretazione chi, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si trovi costretto a fronteggiare una domanda proposta cumulativamente da centinaia di soggetti, viene a trovarsi nell’assoluta impossibilità di contestare il giudicato esterno, quando questo si sia formato nei confronti di alcune soltanto delle controparti originarie.

1.1. I controricorrenti del “gruppo Aceto” hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio, per violazione “dell’onere di indicazione” imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c..

Reputa il Collegio che l’eccezione sia fondatae ciò rende superfluo l’esame del merito di questo motivo di ricorso.

Per stabilire se sussista o meno un giudicato esterno, occorre accertare se vi sia identità non solo di parti, ma anche di petita e di decisa tra la regiudicata e la regiudicanda.

Perciò denunciare in sede di legittimità la violazione del giudicato esterno è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sulla sentenza del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Di questi tre oneri, l’Amministrazione ricorrente non ha assolto compiutamente il primo.

L’esposizione di cui alle pp. 11-17 del ricorso infatti non consente di stabilire con tranquillizzante certezza, se non attingendo agli atti di causa, quale domanda fu proposta da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi precedentemente introdotti.

In particolare, se vi fu coincidenza tra la specializzazione per la quale fu richiesto il risarcimento nel primo giudizio, e quella per la quale fu richiesto il risarcimento nel presente giudizio; né consente di stabilire se la prima domanda fu rigettata -ad es. - per ragioni di rito o di merito, e quindi se la sua riproposizione fosse consentita oppur no.

2. Il secondo motivo del ricorsodella Presidenza del Consiglio.

Il secondo motivo di ricorso della Presidenza del consiglio (indicato col numero “1”, p. 16 del ricorso) concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA]Alpaos.

Con tale motivo la Presidenza del consiglio prospetta la violazione dell’articolo 39 c.p.c.

Deduce l’amministrazione ricorrente che [OSCURATO:PERSONA]Alpaos introdusse il presente giudizio dopo averne già proposto uno identico dinanzi al Tribunale di Roma, con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe pertanto dovuto dichiarare la litispendenza.

2.1. Anche di tale motivo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Alpaos ha eccepito l’inammissibilità, per la ragione già indicata al §

1.1. L’eccezione è fondata, per quanto già detto al paragrafo precedente.

3. Il terzo motivo del ricorsodella Presidenza del Consiglio.

Il terzo motivo di ricorso della Presidenza del consiglio (indicato col numero “2”, p. 18 del ricorso) concerne la posizione di 26 degli originari attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Corvo N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Clemente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

L’amministrazione ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha accolto la domanda proposta dalle persone appena indicate, dal momento che esse, essendosi iscritte alla scuola di specializzazione prima del 1982, non rientravano nel campo di applicazione delle direttive 75/362 e 75/363.

3.1. Il motivo è infondato alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Cass. Sez.

U., 31/07/2018, n. 20348, alla cui motivazione si può rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c..

4. Il primo motivo di ricorsodel “gruppo Carriero”.

Colprimo motivo è denunciata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..

I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non si è pronunciata “in relazione alla domanda svolta dagli appellati, in via incidentale, in relazione alla maggiore diversa liquidazione del danno”(p 6 del ricorso).

4.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia il motivo è manifestamente infondato.

A pagina 18, ultimo capoverso, della sentenza d’appello, infatti, si legge che “non sussistono ragioni giustificative di una liquidazione del danno in misura maggiore rispetto a quanto liquidato dal primo giudice”.

4.2. Inammissibile invece è il motivo in esame nella parte in cui prospetta il vizio di violazione dell’articolo 132 “cc” (sic, a p. 7 del ricorso) , per l’impossibilità di ravvisare nel motivo in esame una ragionata censura avverso la sentenza impugnata.

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

4.3. Infine, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - lo si rileva ad abundantiam - il motivo è addirittura inammissibile per inintelligibilità, dal momento che è lo stesso ricorrente a riferire che la sua domanda è stata “ accolta senza motivazione” , sicché non è dato comprendere di cosa intenda lamentarsi.

5. Il secondo motivo di ricorsodel “gruppo Carriero”.

Il secondo motivo di ricorso è un pot-pourri di censure inconcludenti e frammiste: l’illustrazione di esso esordisce lamentando che il diritto al risarcimento sarebbe spettato anche a [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “idrologia medica”; poi prosegue discettando dell’onere della prova, del principio di non contestazione e del fatto notorio.

Il motivo è dunque inammissibile per inintelligibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c..

5.1. In ogni caso, ove si volesse benevolmente qualificare (rectius, reinterpretare) la censura supponendo che, con essa, i ricorrenti avesse ro inteso sostenere non essere loro onere dimostrare di avere frequentato una scuola di specializzazione sostanzialmente coincidente con almeno una di quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363, il motivo sarebbe manifestamenteinfondato, alla luce dei princìpi già stabiliti da questa Corte con plurime decisioni alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c. (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/2025).

5.2. Infine, che la specializzazione in “idrologia medica” non rientri fra quelle previste dalle direttive comunitariee non giustifichi una domanda di risarcimento del danno è principio già affermato da questa Corte, sinanche a Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 2024, § 5.1).

6. Il terzo motivo di ricorsodel “gruppo Carriero”.

Col terzo motivo è lamentata la violazione di dieci differenti norme (comunitarie, costituzionali, codicistiche e di legge ordinaria), lamentandosene i “riflessi sulquantum debeatur” (sic).

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Il motivo è rivolto a censurare la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno applicando in via equitativa l’importo previsto dall’articolo 11 della legge 370/99 (e dunque euro 6.713 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione), in luogo dell’importo previsto dall’articolo 6 d. lgs. 257/91 (e dunque euro 11.103,82 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione).

6.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi stabiliti dalle SS.UU., di questa Corte con la nota sentenza Cass. Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649, nonché costantemente applicati anche da numerose successive decisioni (talora rese su ricorsi patrocinati dallo stesso difensore), alla cui motivazione si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c..

7. Il primo motivo di ricorsodel “gruppo D’Alpaos”.

Il primo motivo di ricorso incidentale del “gruppo D’Alpaos” (che la difesa intitola “appello incidentale”: p. 11 del controricorso) censura la scelta del giudice di merito di liquidare il danno nella misura di euro 6 . 713,94, ed è inammissibile per le ragionigià esposte al precedente § 5.1.

8. Il secondo motivo di ricorsodel “gruppo D’Alpaos”.

Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello per non avere accordato alle parti risultate vittoriose gli interessi compensativi.

8.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1, c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).

9. Alle p. 26-28 del ricorso del “gruppo D’Alpaos” si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato il diritto comunitario e varie norme della CEDU, e chiede che “la questione della corretta determinazione dell’importo risarcitorio per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento, venga sottoposta pregiudizialmente alla Corte di giustizia Europea sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario”.

9.1. L’istanza è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in duecentoquattordici fattispecie identiche e, in ben ventotto casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).

10. Il primo motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”.

Il primo motivo di ricorso incidentale del “gruppo Aceto” (che la difesa intitola “appello incidentale”: p. 18 del controricorso) censura la scelta del giudice di merito di liquidare il danno nella misura di euro 6.713,94, ed è inammissibile per le ragionigià esposte al precedente § 5.1.

11. Il secondo motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”.

Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello per non avere accordato alle parti risultate vittoriose gli interessi compensativi.

11.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già indicate al § 7.1..

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

12. Il terzo “motivo”di ricorso del “gruppo Aceto”.

Alle p. 35 ss. del ricorso del “gruppo Aceto” si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato il diritto comunitario e varie norme della CEDU, e chiede che “la questione della corretta determinazione dell’importo risarcitorio per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento, venga sottoposta pregiudizialmente alla Corte di giustizia Europea sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario”.

12.1. L’istanza è irrilevante per le ragioni già indicate al precedente § 8.1.

13. Il quarto motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”.

Il quartomotivo di ricorso concerne la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](e, per lui, dei suoi eredi); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La censura si può così riassumere: -) in primo grado la domanda risarcitoria proposta dai cinque ricorrenti appena elencati fu rigettata per la ragione che risultarono iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) la sentenza fu da essi impugnata su tale punto, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri proponesse impugnazioni incidentali o riproponesse ex articolo 346 c.p.c. le eccezioni sollevate in primo grado; -) la Corte d’appello, pur ritenendo dovuto il risarcimento ratione temporis per il periodo successivo al 1982, rigettò comunque la domanda per difetto del requisito della equipollenza fra la specializzazione da essi conseguita e le specializzazioni elencate dalle direttive75/362 e 75/363; -) in questo modo la Corte d’appello violò il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

13.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

In primo luogo il motivo è inammissibile per genericità.

La sentenza di primo grado fu appellata dalla Presidenza del Consiglio nei confronti di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sef N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E’ dunque ovvio ed evidente che, in quell’atto, nulla aveva da dedurre l’Amministrazione sulla posizione di costoro, essendo essa risultata vittoriosa in primo grado.

Le suddette parti, nel costituirsi, proposero appello incidentale, e dunque è con riferimento a tale impugnazione incidentale che sorse l’onere per la Presidenza del Consiglio di riproporre le questioni rimaste assorbite ex art.346 c.p.c..

Il motivo di ricorso qui in esame, tuttavia, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 n. 3 (riassunto dei fatti di causa) e 366 n. 6 (indicazione ed allegazione degli atti su cui il ricorso si fonda) c.p.c., tace sulla posizione assunta dalla difesa erariale a petto della proposizione del loro appello incidentale.

13.1.1. Il motivo comunque, se fosse esaminabile per come dedotto, sarebbeanche infondato nel merito.

Infatti lo stabilire se una certa specializzazione post lauream in medicina rientri o non rientri fra quelle previste dalla direttiva comunitaria è questione di diritto, e non di fatto.

Una decisione di questo tipo infatti consiste nel sussumere una fattispecie concreta ed oggettiva (la specializzazione conseguita) in una fattispecie astratta (la previsione della Direttiva), e costituisce perciò il paradigma stesso delle valutazioni in iure.

In quanto questione di puro diritto, essa poteva essere rilevata d’ufficio o prospettata dalle parti anche per la prima volta in grado di appello (ex multis, in identica fattispecie, Sez. 3, Ordinanza n. 19313 del 07/07/2023).

14. Il quinto motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”.

Col quinto motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno per diciannove degli originari attori, sul presupposto che la specializzazione da essiconseguita non fosse prevista dalle direttive comunitarie 75/362 e 75/363.

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

14.1. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono che la specializzazione da essi conseguita (“oftalmologia”) è espressamente prevista dall’art. 5 della Direttiva 75/362.

14.1.1. Il motivo è fondato.

Il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di “ Oculistica ” , è compreso nell’elenco di cuiall’art.5 della direttiva n. 75/362/CEE; inoltre, vi è la comunanza della specializzazione in Ophtalmology a due o più Stati membri, come già stabilito da questa Corte (Sez.

L, Ordinanza n. 3294 del 05/02/2024; Cass., Sez. 3,n. 20468 del 17 luglio 2023).

14.2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono analoga deduzione con riferimento alla specializzazione in nefrologia.

14.2.1. Il motivo è fondato.

Il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di “nefrologia”, è compreso nell’elenco di cui all’art. 5 della direttiva n. 75/363/CEE (Sez.

L, Ordinanza n. 4060 del 14/02/2024; Cass., Sez.

VI-3, n. 6469 del 31 marzo 2015; Cass., Sez.

L, n. 9561 del 7 aprile 2023).

14.3. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, per quest’ultimo, i suoi eredi) svolgono analoga deduzione con riferimento alla specializzazione in “malattie dell’apparato digerente”.

14.3.1. Il motivo è fondato.

Il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di “malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio ”, è compreso nell’elenco di cui all’art. 5 della direttiva n. 75/363/CEE.

14.4. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono analoga deduzione con riferimento alla specializzazione in “patologia generale”.

N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

14.3.1. Il motivo è infondato.

Il corso di specializzazione in parolainfatti non è previsto né dalla Direttiva 75/362/CEE, né dalla direttiva 75/363/CEE ( Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022).

14.5. Manifestamente infondate, infine sono le censure proposte: -) da [OSCURATO:PERSONA] (e per lui dai suoi eredi) e [OSCURATO:PERSONA], specializzati in medicina dello sport, non compresa nelle Direttive sopra indicate ( Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/ 2025 ; Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023); -) da [OSCURATO:PERSONA], specializzato in tossicologia medica ( Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/08/ 2022 ; Sez. 3, Sentenza n. 23201 del 15/11/2016); -) da [OSCURATO:PERSONA] , specializzata in foniatria ( Sez. 3, Ordinanza n. 23317 del 31/07/2023); -) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , specializzati in medicina legale e delle assicurazioni(Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15080 del 29/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14.12.2020); -) da [OSCURATO:PERSONA], specializzato in psicologia clinica ( Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4280 del 18/02/2025; Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024); -) da [OSCURATO:PERSONA] , specializzato in c hirurgia d’urgenza e pronto soccorso ( Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17/06/ 2025 ; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30.5.2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass. 08/01/2016, n. 147; Cass.17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217); N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) da [OSCURATO:PERSONA], specializzata in ortognatodonzia, in questo caso non solo perché tale specializzazione non è compresa negli elenchi di cui alle Direttive 75/362 e 75/363( Sez. 3, Ordinanza n. 33846 del 2022), ma anche - lo si rileva ad abundantiam - perché di durata triennale, inferiore al minimo stabilito dalle suddette Direttive.

15. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. il difensore dei diciannove ricorrenti indicati nei precedenti §§ 14 e ss. ribadisce che, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 sarebbe “irrilevante” la circostanza che la specializzazione conseguita da chi chiede il risarcimento non sia inclusa tra quelle previste dalle suddette Direttive.

Quel che rileva, sostengono i ricorrenti, è che la specializzazione conseguita sia prevista dalla normativa secondaria di diritto interno, ed in particolaredall’art. 1 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale approvò l’elenco dellespecializzazioni “di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee ”, elenco nel quale comparivano tutte le specializzazioni da essi conseguite.

Aggiunge che il giudizio col quale le Sezioni Unite hanno stabilito, in identica fattispecie, l’erroneità della tesi degli odierni ricorrenti, sarebbe “contraddittorio”, e la contraddizione consisterebbe in ciò: avere ravvisato un contrasto di giurisprudenza a petto d’una norma comunitaria ambigua, ed averlo risolto senza sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

15.1. A confutare tali deduzioni basterà rilevare che le direttive 75/362 e 75/363 (e successive integrazioni) non presentano alcun margine di ambiguità: esse stabiliscono che deve essere remunerato chi ha conseguito una specializzazione comune ad almeno due Stati membri; quella conseguita dai ricorrenti non lo era, e null’altro v’è da discorrere.

16. Le spese del presente giudizio di legittimità sono così regolate: a) nel rapporto processuale tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spina N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], esse saranno regolate dal giudice di rinvio; b) nel rapporto processuale tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e dall’altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alpaos, S alvatore D e Rubertis, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le spese vanno compensate per reciproca soccombenza; le parti sopra indicate, infatti, risultano vittoriose rispetto all’impugnazione proposta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma soccombenti rispetto alla propria impugnazione incidentale c) i ricorrenti del “gruppo Carriero”, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], vanno condannati alla rifusione delle spese in favore della Presidenza del Consiglio; d) quanto ai ricorrenti del “gruppo D’Alpaos” e del “gruppo Aceto” ulteriori rispetto alle parti indicate sub (b) non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte della Presidenza del Consiglio.

16.1. Il valore della causa viene determinato in base alla domanda, il cui valore ai sensi dell’art. 10 c.p.c. è dato dalla sommatoria del capitale, della rivalutazione e degli interessi richiesti con l’atto di citazione(224.713).

La misura risultante è maggioratadel 30% per ciascuna parte oltre la prima fino alla decima ( ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ( Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367), ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], e dunque del 150%.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri; (a) accoglie il quinto motivo del ricorso proposto dal “gruppo Aceto”, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spina N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàlimitatamente ai suddetti ricorrenti; (b) rigetta i restanti motivi del ricorso proposto dal “gruppo Aceto”; (c) rigetta il ricorso proposto dal “gruppo D’Alpaos”; (d) rigetta il ricorso proposto dal “gruppo Carriero”; (e) compensa le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e dall’altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alpaos, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (f)condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 14.700, oltre spese eventualmente prenotate a debito; (g) ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3345/22proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (volontariamente rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie. N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Silvia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gaetano M addalena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 2 luglio 2021 n. 4860 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 un gruppo di 167 attori, tutti laureati in medicina, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1983 ed il 1994; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive, quantificato in euro 11.103,82per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione, oltre rivalutazione ed interessi (così la citazione, p. 22). 2. Con sentenza 17 maggio 2019 n. 10417il Tribunale di Roma: -) rigettò le domande di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) rigettò le domande di quanti avevano conseguito una specializzazione non prevista dalle Direttive 75/362 e 75/363; -) accolse le domande restanti, liquidando il danno in euro 6.713 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione. N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 3. La sentenza fu appellata in via principale dalla Presidenza del Consiglio ed in via incidentale da centosei degli originari attori. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio sostenne che dieci degli attori avevano già proposto identica domanda negli anni precedenti, rigettata con sentenza passata in giudicato. Gli appellanti incidentali proposero censure composite: -) coloro la cui domanda fu rigettata perché iscritti prima del 1982 censurarono tale valutazione; -) coloro la cui domanda fu rigettata perché specializzatiin discipline non previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 si dolsero di tale decisione; -) coloro la cui domanda fu accolta censurarono la stima del danno. 4. Con sentenza 2 luglio 2021 n. 4860 la Corte d’appello di Roma così provvide: -) rigettò il gravame della Presidenza del Consiglio, ritenendo non esservi prova del giudicatoesterno; -) accolse l’appello di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) accolse l’appello soltanto di alcuni , tra coloro che avevano conseguitospecializzazioni non previste dalle Direttive suddette; -) rigettò il gravame di quanti si dolsero della sottostima del danno e della mancata liquidazione degli interessi compensativi. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione (in ordine cronologico): (a) dalla Presidenza del Consiglio, con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 28.1.2022); (b) da un gruppo di sette ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; d’ora innanzi “il gruppo Carriero”), con ricorso fondato su tre motivi(ricorso notificato il 2.2.2022). N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 5.1. Al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio hanno resistito con separati controricorsi (ma col ministero del medesimo difensore): a) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , i quali hanno proposto ricorso incidentale basato su tre motivi(d’ora innanzi, “il gruppo D’Alpaos”); b) un gruppo di 106 degli originari attori [[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fusaro ilaria, Gaetano maddalena, Salesi D iletta e S alesi B enedetto ( gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA], Sgarbi N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Giorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ] , i quali hanno proposto ricorso incidentale basato su cinquemotivi (d’ora innanzi, “il gruppo Aceto”); 5.2. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso al ricorso proposto dal “gruppo Carriero”. 5.4. Il difensore del “gruppo Aceto” e del “gruppo D’Alpaos” ha depositato una memoria unitaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorsodella Presidenza del Consiglio. Il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio concerne la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con esso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla Presidenza del Consiglio con riferimento alle suddette posizioni. Nell’illustrazione del motivo la Presidenza del Consiglio deduce che: -) la domanda proposta dagli attori sopra elencati, già proposta in precedenti giudizi, era stata rigettata dal Tribunale di Roma con due sentenze: la n. 17039 del 2005 e la n. 1955 del 2013; -) queste sentenze eranostata pronunciate nei confronti di numerose parti, come di consueto nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione; -) soltanto alcune delle parti private soccombenti avevano proposto appello, e tra queste non rientravano i soggetti sopra indicati; -) sia la cancelleria del Tribunale di Roma, sia la cancelleria della Corte d’appello di Roma, rifiutarono di rilasciare alla Presidenza del consiglio la certificazione prevista dall’articolo 124 disp. att. c.p.c.; N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) questo rifiuto fu il frutto d’una interpretazione restrittiva dell’art.124 disp. att. c.p.c. da parte delle cancellerie, le quali ritennero che la certificazione ivi prevista debba essere necessariamente unitaria, e non possa attestare quanti degli attori abbiano impugnato la sentenza ad essi favorevole, e quanti no; -) per effetto di questa interpretazione chi, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si trovi costretto a fronteggiare una domanda proposta cumulativamente da centinaia di soggetti, viene a trovarsi nell’assoluta impossibilità di contestare il giudicato esterno, quando questo si sia formato nei confronti di alcune soltanto delle controparti originarie. 1.1. I controricorrenti del “gruppo Aceto” hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio, per violazione “dell’onere di indicazione” imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.. Reputa il Collegio che l’eccezione sia fondatae ciò rende superfluo l’esame del merito di questo motivo di ricorso. Per stabilire se sussista o meno un giudicato esterno, occorre accertare se vi sia identità non solo di parti, ma anche di petita e di decisa tra la regiudicata e la regiudicanda. Perciò denunciare in sede di legittimità la violazione del giudicato esterno è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sulla sentenza del cui mancato esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). “Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Di questi tre oneri, l’Amministrazione ricorrente non ha assolto compiutamente il primo. L’esposizione di cui alle pp. 11-17 del ricorso infatti non consente di stabilire con tranquillizzante certezza, se non attingendo agli atti di causa, quale domanda fu proposta da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi precedentemente introdotti. In particolare, se vi fu coincidenza tra la specializzazione per la quale fu richiesto il risarcimento nel primo giudizio, e quella per la quale fu richiesto il risarcimento nel presente giudizio; né consente di stabilire se la prima domanda fu rigettata -ad es. - per ragioni di rito o di merito, e quindi se la sua riproposizione fosse consentita oppur no. 2. Il secondo motivo del ricorsodella Presidenza del Consiglio. Il secondo motivo di ricorso della Presidenza del consiglio (indicato col numero “1”, p. 16 del ricorso) concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA]Alpaos. Con tale motivo la Presidenza del consiglio prospetta la violazione dell’articolo 39 c.p.c. Deduce l’amministrazione ricorrente che [OSCURATO:PERSONA]Alpaos introdusse il presente giudizio dopo averne già proposto uno identico dinanzi al Tribunale di Roma, con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe pertanto dovuto dichiarare la litispendenza. 2.1. Anche di tale motivo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Alpaos ha eccepito l’inammissibilità, per la ragione già indicata al § 1.1. L’eccezione è fondata, per quanto già detto al paragrafo precedente. 3. Il terzo motivo del ricorsodella Presidenza del Consiglio. Il terzo motivo di ricorso della Presidenza del consiglio (indicato col numero “2”, p. 18 del ricorso) concerne la posizione di 26 degli originari attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Corvo N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Clemente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). L’amministrazione ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha accolto la domanda proposta dalle persone appena indicate, dal momento che esse, essendosi iscritte alla scuola di specializzazione prima del 1982, non rientravano nel campo di applicazione delle direttive 75/362 e 75/363. 3.1. Il motivo è infondato alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Cass. Sez. U., 31/07/2018, n. 20348, alla cui motivazione si può rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.. 4. Il primo motivo di ricorsodel “gruppo Carriero”. Colprimo motivo è denunciata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non si è pronunciata “in relazione alla domanda svolta dagli appellati, in via incidentale, in relazione alla maggiore diversa liquidazione del danno”(p 6 del ricorso). 4.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia il motivo è manifestamente infondato. A pagina 18, ultimo capoverso, della sentenza d’appello, infatti, si legge che “non sussistono ragioni giustificative di una liquidazione del danno in misura maggiore rispetto a quanto liquidato dal primo giudice”. 4.2. Inammissibile invece è il motivo in esame nella parte in cui prospetta il vizio di violazione dell’articolo 132 “cc” (sic, a p. 7 del ricorso) , per l’impossibilità di ravvisare nel motivo in esame una ragionata censura avverso la sentenza impugnata. N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 4.3. Infine, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - lo si rileva ad abundantiam - il motivo è addirittura inammissibile per inintelligibilità, dal momento che è lo stesso ricorrente a riferire che la sua domanda è stata “ accolta senza motivazione” , sicché non è dato comprendere di cosa intenda lamentarsi. 5. Il secondo motivo di ricorsodel “gruppo Carriero”. Il secondo motivo di ricorso è un pot-pourri di censure inconcludenti e frammiste: l’illustrazione di esso esordisce lamentando che il diritto al risarcimento sarebbe spettato anche a [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “idrologia medica”; poi prosegue discettando dell’onere della prova, del principio di non contestazione e del fatto notorio. Il motivo è dunque inammissibile per inintelligibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c.. 5.1. In ogni caso, ove si volesse benevolmente qualificare (rectius, reinterpretare) la censura supponendo che, con essa, i ricorrenti avesse ro inteso sostenere non essere loro onere dimostrare di avere frequentato una scuola di specializzazione sostanzialmente coincidente con almeno una di quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363, il motivo sarebbe manifestamenteinfondato, alla luce dei princìpi già stabiliti da questa Corte con plurime decisioni alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c. (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/2025). 5.2. Infine, che la specializzazione in “idrologia medica” non rientri fra quelle previste dalle direttive comunitariee non giustifichi una domanda di risarcimento del danno è principio già affermato da questa Corte, sinanche a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 26603 del 2024, § 5.1). 6. Il terzo motivo di ricorsodel “gruppo Carriero”. Col terzo motivo è lamentata la violazione di dieci differenti norme (comunitarie, costituzionali, codicistiche e di legge ordinaria), lamentandosene i “riflessi sulquantum debeatur” (sic). N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Il motivo è rivolto a censurare la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno applicando in via equitativa l’importo previsto dall’articolo 11 della legge 370/99 (e dunque euro 6.713 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione), in luogo dell’importo previsto dall’articolo 6 d. lgs. 257/91 (e dunque euro 11.103,82 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione). 6.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi stabiliti dalle SS.UU., di questa Corte con la nota sentenza Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30649, nonché costantemente applicati anche da numerose successive decisioni (talora rese su ricorsi patrocinati dallo stesso difensore), alla cui motivazione si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.. 7. Il primo motivo di ricorsodel “gruppo D’Alpaos”. Il primo motivo di ricorso incidentale del “gruppo D’Alpaos” (che la difesa intitola “appello incidentale”: p. 11 del controricorso) censura la scelta del giudice di merito di liquidare il danno nella misura di euro 6 . 713,94, ed è inammissibile per le ragionigià esposte al precedente § 5.1. 8. Il secondo motivo di ricorsodel “gruppo D’Alpaos”. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello per non avere accordato alle parti risultate vittoriose gli interessi compensativi. 8.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1, c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012). 9. Alle p. 26-28 del ricorso del “gruppo D’Alpaos” si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato il diritto comunitario e varie norme della CEDU, e chiede che “la questione della corretta determinazione dell’importo risarcitorio per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento, venga sottoposta pregiudizialmente alla Corte di giustizia Europea sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario”. 9.1. L’istanza è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in duecentoquattordici fattispecie identiche e, in ben ventotto casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 10. Il primo motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”. Il primo motivo di ricorso incidentale del “gruppo Aceto” (che la difesa intitola “appello incidentale”: p. 18 del controricorso) censura la scelta del giudice di merito di liquidare il danno nella misura di euro 6.713,94, ed è inammissibile per le ragionigià esposte al precedente § 5.1. 11. Il secondo motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello per non avere accordato alle parti risultate vittoriose gli interessi compensativi. 11.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già indicate al § 7.1.. N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 12. Il terzo “motivo”di ricorso del “gruppo Aceto”. Alle p. 35 ss. del ricorso del “gruppo Aceto” si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato il diritto comunitario e varie norme della CEDU, e chiede che “la questione della corretta determinazione dell’importo risarcitorio per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento, venga sottoposta pregiudizialmente alla Corte di giustizia Europea sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario”. 12.1. L’istanza è irrilevante per le ragioni già indicate al precedente § 8.1. 13. Il quarto motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”. Il quartomotivo di ricorso concerne la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](e, per lui, dei suoi eredi); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La censura si può così riassumere: -) in primo grado la domanda risarcitoria proposta dai cinque ricorrenti appena elencati fu rigettata per la ragione che risultarono iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) la sentenza fu da essi impugnata su tale punto, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri proponesse impugnazioni incidentali o riproponesse ex articolo 346 c.p.c. le eccezioni sollevate in primo grado; -) la Corte d’appello, pur ritenendo dovuto il risarcimento ratione temporis per il periodo successivo al 1982, rigettò comunque la domanda per difetto del requisito della equipollenza fra la specializzazione da essi conseguita e le specializzazioni elencate dalle direttive75/362 e 75/363; -) in questo modo la Corte d’appello violò il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 13.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. In primo luogo il motivo è inammissibile per genericità. La sentenza di primo grado fu appellata dalla Presidenza del Consiglio nei confronti di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sef N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E’ dunque ovvio ed evidente che, in quell’atto, nulla aveva da dedurre l’Amministrazione sulla posizione di costoro, essendo essa risultata vittoriosa in primo grado. Le suddette parti, nel costituirsi, proposero appello incidentale, e dunque è con riferimento a tale impugnazione incidentale che sorse l’onere per la Presidenza del Consiglio di riproporre le questioni rimaste assorbite ex art.346 c.p.c.. Il motivo di ricorso qui in esame, tuttavia, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 n. 3 (riassunto dei fatti di causa) e 366 n. 6 (indicazione ed allegazione degli atti su cui il ricorso si fonda) c.p.c., tace sulla posizione assunta dalla difesa erariale a petto della proposizione del loro appello incidentale. 13.1.1. Il motivo comunque, se fosse esaminabile per come dedotto, sarebbeanche infondato nel merito. Infatti lo stabilire se una certa specializzazione post lauream in medicina rientri o non rientri fra quelle previste dalla direttiva comunitaria è questione di diritto, e non di fatto. Una decisione di questo tipo infatti consiste nel sussumere una fattispecie concreta ed oggettiva (la specializzazione conseguita) in una fattispecie astratta (la previsione della Direttiva), e costituisce perciò il paradigma stesso delle valutazioni in iure. In quanto questione di puro diritto, essa poteva essere rilevata d’ufficio o prospettata dalle parti anche per la prima volta in grado di appello (ex multis, in identica fattispecie, Sez. 3, Ordinanza n. 19313 del 07/07/2023). 14. Il quinto motivo di ricorsodel “gruppo Aceto”. Col quinto motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno per diciannove degli originari attori, sul presupposto che la specializzazione da essiconseguita non fosse prevista dalle direttive comunitarie 75/362 e 75/363. N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 14.1. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono che la specializzazione da essi conseguita (“oftalmologia”) è espressamente prevista dall’art. 5 della Direttiva 75/362. 14.1.1. Il motivo è fondato. Il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di “ Oculistica ” , è compreso nell’elenco di cuiall’art.5 della direttiva n. 75/362/CEE; inoltre, vi è la comunanza della specializzazione in Ophtalmology a due o più Stati membri, come già stabilito da questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 3294 del 05/02/2024; Cass., Sez. 3,n. 20468 del 17 luglio 2023). 14.2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono analoga deduzione con riferimento alla specializzazione in nefrologia. 14.2.1. Il motivo è fondato. Il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di “nefrologia”, è compreso nell’elenco di cui all’art. 5 della direttiva n. 75/363/CEE (Sez. L, Ordinanza n. 4060 del 14/02/2024; Cass., Sez. VI-3, n. 6469 del 31 marzo 2015; Cass., Sez. L, n. 9561 del 7 aprile 2023). 14.3. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, per quest’ultimo, i suoi eredi) svolgono analoga deduzione con riferimento alla specializzazione in “malattie dell’apparato digerente”. 14.3.1. Il motivo è fondato. Il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di “malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio ”, è compreso nell’elenco di cui all’art. 5 della direttiva n. 75/363/CEE. 14.4. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono analoga deduzione con riferimento alla specializzazione in “patologia generale”. N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 14.3.1. Il motivo è infondato. Il corso di specializzazione in parolainfatti non è previsto né dalla Direttiva 75/362/CEE, né dalla direttiva 75/363/CEE ( Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022). 14.5. Manifestamente infondate, infine sono le censure proposte: -) da [OSCURATO:PERSONA] (e per lui dai suoi eredi) e [OSCURATO:PERSONA], specializzati in medicina dello sport, non compresa nelle Direttive sopra indicate ( Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/ 2025 ; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023); -) da [OSCURATO:PERSONA], specializzato in tossicologia medica ( Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/08/ 2022 ; Sez. 3, Sentenza n. 23201 del 15/11/2016); -) da [OSCURATO:PERSONA] , specializzata in foniatria ( Sez. 3, Ordinanza n. 23317 del 31/07/2023); -) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , specializzati in medicina legale e delle assicurazioni(Sez. U, Sentenza n. 26603 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15080 del 29/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14.12.2020); -) da [OSCURATO:PERSONA], specializzato in psicologia clinica ( Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4280 del 18/02/2025; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024); -) da [OSCURATO:PERSONA] , specializzato in c hirurgia d’urgenza e pronto soccorso ( Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17/06/ 2025 ; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30.5.2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass. 08/01/2016, n. 147; Cass.17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217); N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) da [OSCURATO:PERSONA], specializzata in ortognatodonzia, in questo caso non solo perché tale specializzazione non è compresa negli elenchi di cui alle Direttive 75/362 e 75/363( Sez. 3, Ordinanza n. 33846 del 2022), ma anche - lo si rileva ad abundantiam - perché di durata triennale, inferiore al minimo stabilito dalle suddette Direttive. 15. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. il difensore dei diciannove ricorrenti indicati nei precedenti §§ 14 e ss. ribadisce che, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 sarebbe “irrilevante” la circostanza che la specializzazione conseguita da chi chiede il risarcimento non sia inclusa tra quelle previste dalle suddette Direttive. Quel che rileva, sostengono i ricorrenti, è che la specializzazione conseguita sia prevista dalla normativa secondaria di diritto interno, ed in particolaredall’art. 1 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale approvò l’elenco dellespecializzazioni “di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee ”, elenco nel quale comparivano tutte le specializzazioni da essi conseguite. Aggiunge che il giudizio col quale le Sezioni Unite hanno stabilito, in identica fattispecie, l’erroneità della tesi degli odierni ricorrenti, sarebbe “contraddittorio”, e la contraddizione consisterebbe in ciò: avere ravvisato un contrasto di giurisprudenza a petto d’una norma comunitaria ambigua, ed averlo risolto senza sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. 15.1. A confutare tali deduzioni basterà rilevare che le direttive 75/362 e 75/363 (e successive integrazioni) non presentano alcun margine di ambiguità: esse stabiliscono che deve essere remunerato chi ha conseguito una specializzazione comune ad almeno due Stati membri; quella conseguita dai ricorrenti non lo era, e null’altro v’è da discorrere. 16. Le spese del presente giudizio di legittimità sono così regolate: a) nel rapporto processuale tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spina N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], esse saranno regolate dal giudice di rinvio; b) nel rapporto processuale tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e dall’altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alpaos, S alvatore D e Rubertis, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le spese vanno compensate per reciproca soccombenza; le parti sopra indicate, infatti, risultano vittoriose rispetto all’impugnazione proposta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma soccombenti rispetto alla propria impugnazione incidentale c) i ricorrenti del “gruppo Carriero”, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], vanno condannati alla rifusione delle spese in favore della Presidenza del Consiglio; d) quanto ai ricorrenti del “gruppo D’Alpaos” e del “gruppo Aceto” ulteriori rispetto alle parti indicate sub (b) non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte della Presidenza del Consiglio. 16.1. Il valore della causa viene determinato in base alla domanda, il cui valore ai sensi dell’art. 10 c.p.c. è dato dalla sommatoria del capitale, della rivalutazione e degli interessi richiesti con l’atto di citazione(224.713). La misura risultante è maggioratadel 30% per ciascuna parte oltre la prima fino alla decima ( ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ( Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367), ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], e dunque del 150%. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri; (a) accoglie il quinto motivo del ricorso proposto dal “gruppo Aceto”, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spina N.R.G.: 3345/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàlimitatamente ai suddetti ricorrenti; (b) rigetta i restanti motivi del ricorso proposto dal “gruppo Aceto”; (c) rigetta il ricorso proposto dal “gruppo D’Alpaos”; (d) rigetta il ricorso proposto dal “gruppo Carriero”; (e) compensa le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra la Presidenza del Consiglio da un lato, e dall’altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alpaos, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (f)condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 14.700, oltre spese eventualmente prenotate a debito; (g) ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 02054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris