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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45476/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PIAGGIO Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato di una autovettura e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnova- zione dell'istruttoria dibattimentale, nonché in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio ritenendolo eccessivo e al mancato riconoscimento del giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adéguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti.

In particolare la Corte di Appello non riteneva l'assoluta necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale, laddove la prova storica e la prova logica fornite dalla presenza del cellulare all'interno del veicolo sottratto, nonché dalla verifica delle celle telefoni- che raggiunte in occasione dell'episodio di furto, davano adeguata dimostrazione della responsabilità del PIAGGIO, mentre veniva riconosciuta l'assoluta invero- simiglianza dell'asserito furto del cellulare in epoca coeva al rinvenimento dello stesso all'interno del veicolo sottratto, in assenza di alcuna denuncia di furto e in mancanza di ulteriori elementi di riscontro. 3.1 Del tutto correttamente il giudice di appello ha poi escluso il giudizio di pre- valenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del numero e della portata delle circostanze aggravanti e dei precedenti penali specifici, evi- denziando altresì che la misura del trattamento sanzionatorio era del tutto com- misurato alla gravità del fatto e comunque fondato su criteri edittali improntati a criteri medio bassi che non richiedevano una puntuale e più specifica motivazio- ne sul punto. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PIAGGIO Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato di una autovettura e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnova- zione dell'istruttoria dibattimentale, nonché in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio ritenendolo eccessivo e al mancato riconoscimento del giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adéguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti. In particolare la Corte di Appello non riteneva l'assoluta necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale, laddove la prova storica e la prova logica fornite dalla presenza del cellulare all'interno del veicolo sottratto, nonché dalla verifica delle celle telefoni- che raggiunte in occasione dell'episodio di furto, davano adeguata dimostrazione della responsabilità del PIAGGIO, mentre veniva riconosciuta l'assoluta invero- simiglianza dell'asserito furto del cellulare in epoca coeva al rinvenimento dello stesso all'interno del veicolo sottratto, in assenza di alcuna denuncia di furto e in mancanza di ulteriori elementi di riscontro. 3.1 Del tutto correttamente il giudice di appello ha poi escluso il giudizio di pre- valenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del numero e della portata delle circostanze aggravanti e dei precedenti penali specifici, evi- denziando altresì che la misura del trattamento sanzionatorio era del tutto com- misurato alla gravità del fatto e comunque fondato su criteri edittali improntati a criteri medio bassi che non richiedevano una puntuale e più specifica motivazio- ne sul punto. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estenso
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