CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38822/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 215/2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma dalla sentenza del Tribunale di Lecce, ha rideterminato la pena inflitta a Dell'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Anna si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivi di ricorso, peraltro assolutamente anche generici, introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la natura di sostanza stupefacente pur in assenza di una consulenza chimica, tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti e delle modalità e circostanze del sequestro. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il bilanciamento delle circostanze è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi che potessero giustificare un giudizio di prevalenza a fronte anche della disposta mitigazione della pena in sede di appello. Infine, a differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della reiterazione delle condotte illecite che della gravità del fatto. A fronte di una motivazione puntuale, la ricorrente ha argomentato dei rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/202