Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2026
ECLI:EU:C:2026:9
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0494_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 gennaio 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa C‑494/24 P)
« Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Siria – Elenco delle persone a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco in questione»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Motivo diretto unicamente a contestare la fondatezza della sentenza impugnata – Motivo che trae origine dalla stessa sentenza impugnata – Ricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punto 35)
2.
Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Potere discrezionale del Tribunale
(v. punti 55)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, artt. 27, § 2, a), e 3, e 28, § 2, a), e 3, e allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, e allegato, e 2023/1027, allegato]
(v. punti 72‑74)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Diritto a un processo equo – Requisito d’imparzialità
(Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, commi 1 e 2; Statuto della Corte di giustizia, art. 18, commi 1 e 2)
(v. punti 95‑97)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.