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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2026

ECLI:EU:C:2026:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0494_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa C‑494/24 P) « Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Siria – Elenco delle persone a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco in questione»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Motivo diretto unicamente a contestare la fondatezza della sentenza impugnata – Motivo che trae origine dalla stessa sentenza impugnata – Ricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 35)

2. Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Potere discrezionale del Tribunale (v. punti 55)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, artt. 27, § 2, a), e 3, e 28, § 2, a), e 3, e allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, e allegato, e 2023/1027, allegato] (v. punti 72‑74)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Diritto a un processo equo – Requisito d’imparzialità (Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, commi 1 e 2; Statuto della Corte di giustizia, art. 18, commi 1 e 2) (v. punti 95‑97) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0494_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa C‑494/24 P) « Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Siria – Elenco delle persone a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco in questione» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Motivo diretto unicamente a contestare la fondatezza della sentenza impugnata – Motivo che trae origine dalla stessa sentenza impugnata – Ricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 35) 2. Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Potere discrezionale del Tribunale (v. punti 55) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, artt. 27, § 2, a), e 3, e 28, § 2, a), e 3, e allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, e allegato, e 2023/1027, allegato] (v. punti 72‑74) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Diritto a un processo equo – Requisito d’imparzialità (Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, commi 1 e 2; Statuto della Corte di giustizia, art. 18, commi 1 e 2) (v. punti 95‑97) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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