CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 maggio 1963
Cassazione n. 23142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1963 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (-0-• 4, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 337 cod. peri ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì che, decidendo in sede di riesame avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro, ex artt. 352 e 355, comma 2, cod. proc. pen., emesso in data 18/01/2021 dal pubblico ministero, lo ha annullato limitatamente alla parte relativa alla somma di denaro in sequestro, confermando nel resto il provvedimento. 2. Il 15/01/2021, i Carabinieri di Cesenatico procedevano al controllo di [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo aver fatto ingresso all'interno dell'abitazione del Fanesi, soggetto noto agli operanti in quanto già tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente, si allontanava a bordo della propria auto al cui interno veniva poi rinvenuto un involucro contenente gr. 0,800 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (come da successivo narcotest) che la Rossi riferiva avere acquistato dal Fanesi dietro il pagamento della somma in contanti di euro 80,00. La perquisizione veicolare e personale del Fanesi consentiva di rinvenire la somma in contanti di euro 410,00, un telefono cellulare I-Phone, un involucro di gr. 0,61 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a materiale presumibilmente riconducibile al confezionamento di sostanza stupefacente. La perquisizione era estesa all'abitazione del Fanesi, ove veniva trovata la somma di 30.000,00 in contanti. 3. Il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione di legge, inosservanza degli artt. 355, comma 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla totale assenza di motivazione del provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro del predetto telefono cellulare I-Phone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Giova ricordare che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'art. 325, comma 1„ cod. proc. pen., solo "per violazione di legge", in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce delle Sezionr semplici (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 3. Deve, inoltre, ricordarsi che, in tema di misure cautelari reali, la verifica del Tribunale non deve tradursi nel sindacato sulla concrel:a fondatezza dell'accusa, ma deve investire solo la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò non significa, ovviamente, che sia sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissí delicti, la mera postulazione da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame (Sez. 4, n. 4049 del 30/11/2011, Proc. Trib. Firenze in proc. Sereni ed altri). In sede di riesame del sequestro probatorio, dunque, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato con riferimento alla idoneità degli elementi( su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278542). 4. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che, con la dedotta violazione di legge, si lamenta in realtà una inesistente carenza motivazionale relativa alla asserita mancanza di elementi indiziari, sollecitandosi, pertanto, un vaglio precluso a questa Corte di legittimità. La censura del ricorrente si appalesa, peraltro, infondata, poiché il Tribunale forlivese ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui è stato disposto e, conseguentemente, confermato il sequestro del telefono cellulare dell'indagato, evidenziando come dagli atti sia risultato «che vi siano stati contatti tra l'indagato e altri soggetti (come emerso dall'attività di estrapolazione delle chat dell'applicativo whatsapp e messenger) da ricondurre, presumibilmente, ad accordi per la cessione di stupefacente, di talché è evidente che la motivazione adottata nel decreto di convalida (ritenuto che quanto è stato oggetto di sequestro è cosa pertinente al reato") sia idonea a palesare l'utilità a fini investigativi sia della perquisizione che del successivo sequestro». 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente i31 pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce