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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47995/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento del concordato proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., esclusivamente afferente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena ad entrambi irrogata in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 240,00 di multa, in ordine al reato loro ascritto.

Ritenuto che l'unico motivo da entrambi proposto (motivazione intrinsecamente contraddittoria laddove, nel richiamare i termini dell'accordo delle parti in punto di rideterminazione della pena, si legge "mesi 2 mesi 8 di reclusione", mentre nel dispositivo la pena della reclusione è stabilita in anni 2 mesi 8 di reclusione) si appalesa manifestamente infondato; Considerato che, nel caso di specie, la predetta dizione di "mesi 2 mesi 8 di reclusione", contenuta nella prima pagina della sentenza, costituisce all'evidenza un refuso irrilevante, chiara essendo la determinazione della pena espressa dal dispositivo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il t‘r..e id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento del concordato proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., esclusivamente afferente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena ad entrambi irrogata in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 240,00 di multa, in ordine al reato loro ascritto. Ritenuto che l'unico motivo da entrambi proposto (motivazione intrinsecamente contraddittoria laddove, nel richiamare i termini dell'accordo delle parti in punto di rideterminazione della pena, si legge "mesi 2 mesi 8 di reclusione", mentre nel dispositivo la pena della reclusione è stabilita in anni 2 mesi 8 di reclusione) si appalesa manifestamente infondato; Considerato che, nel caso di specie, la predetta dizione di "mesi 2 mesi 8 di reclusione", contenuta nella prima pagina della sentenza, costituisce all'evidenza un refuso irrilevante, chiara essendo la determinazione della pena espressa dal dispositivo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il t‘r..e id
Sentenza Cassazione n. 47995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris