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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40676/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da FERRO Tommaso per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 20.7.2016 (irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e con la sentenza emessa in data 22.9.2017 dal Tribunale di Messina (irrevocabile il 23.5.2019), entrambe relative alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; considerato, in particolare: - che il giudice adito, nonostante l'omogeneità delle violazioni e la loro riferibilità alla medesima misura di prevenzione, ha stimato ostativa alla sussistenza di una deliberazione unitaria la significativa distanza temporale tra i reati commessi (quasi due anni); - che, ad avviso del giudice a quo, lungi dal giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, le reiterate violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale rendevano i fatti ancora più gravi, rivelando un'allarmante indifferenza ai precetti delle autorità; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità dei reati, la predisposizione di identici mezzi e l'analogo modus operandi, nonché il possibile collegamento tra i singoli episodi delittuosi; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché generica e basata su motivi aspecifici e meramente assertivi, che non si confrontano con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da FERRO Tommaso per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 20.7.2016 (irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e con la sentenza emessa in data 22.9.2017 dal Tribunale di Messina (irrevocabile il 23.5.2019), entrambe relative alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; considerato, in particolare: - che il giudice adito, nonostante l'omogeneità delle violazioni e la loro riferibilità alla medesima misura di prevenzione, ha stimato ostativa alla sussistenza di una deliberazione unitaria la significativa distanza temporale tra i reati commessi (quasi due anni); - che, ad avviso del giudice a quo, lungi dal giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, le reiterate violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale rendevano i fatti ancora più gravi, rivelando un'allarmante indifferenza ai precetti delle autorità; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità dei reati, la predisposizione di identici mezzi e l'analogo modus operandi, nonché il possibile collegamento tra i singoli episodi delittuosi; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché generica e basata su motivi aspecifici e meramente assertivi, che non si confrontano con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris