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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45825/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vercelli ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che, in primo grado, aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di cui agli artt. 581 e 612, comma 1, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, determinata dalla immotivata mancata audizione di testimoni già ammessi, è manifestamente infondata, posto che è jus receptum, come si legge nella sentenza impugnata, che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732); - che l'eccezione di mancata rinnovazione officiosa dell'istruttoria dibattimentale in appello, sollevata sempre con il primo motivo di ricorso, è genericamente articolata, posto che, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017 - dep. 06/02/2018, Rv. 272573; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Rv. 256968), il ricorrente si sarebbe dovuto far carico di lumeggiare la decisività delle testimonianze indicate; - che il secondo motivo deduce un vizio non consentito, atteso che le doglianze cui esso è affidato si risolvono in una critica all'operata valutazione delle prove, sulla base di un alternativo e, in ipotesi, maggiormente persuasivo modello di ragionamento, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge; donde, vale il principio secondo il quale, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo operato, nella sentenza di primo grado, alle circostanze di tempo e di luogo e alla gratuità della violenza e della minaccia e, nella sentenza di secondo grado, ai precedenti penali anche specifici dell'imputato], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vercelli ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che, in primo grado, aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di cui agli artt. 581 e 612, comma 1, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, determinata dalla immotivata mancata audizione di testimoni già ammessi, è manifestamente infondata, posto che è jus receptum, come si legge nella sentenza impugnata, che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732); - che l'eccezione di mancata rinnovazione officiosa dell'istruttoria dibattimentale in appello, sollevata sempre con il primo motivo di ricorso, è genericamente articolata, posto che, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017 - dep. 06/02/2018, Rv. 272573; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Rv. 256968), il ricorrente si sarebbe dovuto far carico di lumeggiare la decisività delle testimonianze indicate; - che il secondo motivo deduce un vizio non consentito, atteso che le doglianze cui esso è affidato si risolvono in una critica all'operata valutazione delle prove, sulla base di un alternativo e, in ipotesi, maggiormente persuasivo modello di ragionamento, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge; donde, vale il principio secondo il quale, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo operato, nella sentenza di primo grado, alle circostanze di tempo e di luogo e alla gratuità della violenza e della minaccia e, nella sentenza di secondo grado, ai precedenti penali anche specifici dell'imputato], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favo
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