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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 715/2021

ECLI:EU:C:2021:363
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0690_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 maggio 2021 – CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel II) (Cause riunite da C‑690/18 a C‑692/18) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Programma che agisce sulla centralina di controllo del motore – Tecnologie e strategie volte a consentire di limitare la produzione delle emissioni di agenti inquinanti»

1. Questioni pregiudiziali – Questioni identiche ad altre già risolte dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 58-60)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Impianto di manipolazione – Elemento di progetto – Nozione – Software inserito nella centralina di controllo del motore o che agisce su di essa – Software che agisce sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni riducendone l’efficacia – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n..715/2007, art. 3, punto 10) (v. punto 61, dispositivo 1)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Impianto di manipolazione – Sistema di controllo delle emissioni – Nozione – Tecnologie e strategie che consentono di ridurre la produzione delle emissioni di agenti inquinanti sia dopo la loro formazione sia nel corso di essa – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2007, art. 3, punto 10) (v. punto 61, dispositivo 2)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Impianto di manipolazione – Nozione – Dispositivo che rileva tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione al fine di incrementare le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni nel corso di tali procedure – Inclusione – Incremento saltuariamente riscontrabile in condizioni normali di uso dei veicoli – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 715/2007, art. 3, punto 10) (v. punto 61, dispositivo 3)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Obblighi dei costruttori relativi all’omologazione – Divieto di uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Eccezioni – Protezione del motore da danni o avarie e funzionamento sicuro dei veicoli – Portata – Dispositivo che incrementa le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni nel corso delle procedure di omologazione – Dispositivo che contribuisce a prevenire l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni nel motore – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 715/2007, art. 5, paragrafo 2, lettera a)] (v. punto 61, dispositivo 4) Dispositivo 1) L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «elemento di progetto», ai sensi della disposizione medesima, un software inserito nella centralina di controllo motore o che agisca su di essa, qualora agisca sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni riducendone l’efficacia. 2) L’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sistema di controllo delle emissioni», ai sensi della disposizione medesima, tanto le tecnologie e la strategia dette «di trattamento a valle dei gas di scarico», volte a ridurre le emissioni a valle, ossia successivamente alla loro formazione, quanto quelle che, al pari del sistema di ricircolo dei gas di scarico, riducono le emissioni a monte, vale a dire al momento della loro formazione. 3) L’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di detta disposizione, un dispositivo che rilevi tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento medesimo, al fine di incrementare, nel corso delle procedure stesse, le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l’omologazione del veicolo, ancorché tale incremento possa anche rilevarsi, saltuariamente, nelle normali condizioni di utilizzazione del veicolo. 4) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che incrementi sistematicamente, nel corso delle procedure di omologazione, le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli al fine di rispettare i valori limite delle emissioni fissati dal regolamento medesimo e di ottenere, quindi, l’omologazione dei veicoli stessi, non può rientrare nella deroga al divieto di tali impianti previsto in tale disposizione, relativa alla protezione del motore contro danni o avarie e al funzionamento sicuro del veicolo, ancorché detto impianto contribuisca a prevenire l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni del motore.

62018CO0690_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 maggio 2021 – CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel II) (Cause riunite da C‑690/18 a C‑692/18) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Programma che agisce sulla centralina di controllo del motore – Tecnologie e strategie volte a consentire di limitare la produzione delle emissioni di agenti inquinanti» 1. Questioni pregiudiziali – Questioni identiche ad altre già risolte dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 58-60) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Impianto di manipolazione – Elemento di progetto – Nozione – Software inserito nella centralina di controllo del motore o che agisce su di essa – Software che agisce sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni riducendone l’efficacia – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n..715/2007, art. 3, punto 10) (v. punto 61, dispositivo 1) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Impianto di manipolazione – Sistema di controllo delle emissioni – Nozione – Tecnologie e strategie che consentono di ridurre la produzione delle emissioni di agenti inquinanti sia dopo la loro formazione sia nel corso di essa – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2007, art. 3, punto 10) (v. punto 61, dispositivo 2) 4. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Impianto di manipolazione – Nozione – Dispositivo che rileva tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione al fine di incrementare le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni nel corso di tali procedure – Inclusione – Incremento saltuariamente riscontrabile in condizioni normali di uso dei veicoli – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 715/2007, art. 3, punto 10) (v. punto 61, dispositivo 3) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Regolamento n. 715/2007 – Obblighi dei costruttori relativi all’omologazione – Divieto di uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Eccezioni – Protezione del motore da danni o avarie e funzionamento sicuro dei veicoli – Portata – Dispositivo che incrementa le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni nel corso delle procedure di omologazione – Dispositivo che contribuisce a prevenire l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni nel motore – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 715/2007, art. 5, paragrafo 2, lettera a)] (v. punto 61, dispositivo 4) Dispositivo 1) L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «elemento di progetto», ai sensi della disposizione medesima, un software inserito nella centralina di controllo motore o che agisca su di essa, qualora agisca sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni riducendone l’efficacia. 2) L’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sistema di controllo delle emissioni», ai sensi della disposizione medesima, tanto le tecnologie e la strategia dette «di trattamento a valle dei gas di scarico», volte a ridurre le emissioni a valle, ossia successivamente alla loro formazione, quanto quelle che, al pari del sistema di ricircolo dei gas di scarico, riducono le emissioni a monte, vale a dire al momento della loro formazione. 3) L’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di detta disposizione, un dispositivo che rilevi tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento medesimo, al fine di incrementare, nel corso delle procedure stesse, le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l’omologazione del veicolo, ancorché tale incremento possa anche rilevarsi, saltuariamente, nelle normali condizioni di utilizzazione del veicolo. 4) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che incrementi sistematicamente, nel corso delle procedure di omologazione, le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli al fine di rispettare i valori limite delle emissioni fissati dal regolamento medesimo e di ottenere, quindi, l’omologazione dei veicoli stessi, non può rientrare nella deroga al divieto di tali impianti previsto in tale disposizione, relativa alla protezione del motore contro danni o avarie e al funzionamento sicuro del veicolo, ancorché detto impianto contribuisca a prevenire l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni del motore.
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