Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:758
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 dicembre 2007
1
(
1
)
Cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P
[OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] française de l’express
([OSCURATO:PERSONA]) e altri
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi nuovi – Composizione del Tribunale di primo grado in una causa rinviata dalla Corte di giustizia – Motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] – Aiuti concessi dagli Stati – Settore postale – Servizio di interesse economico generale – Assistenza logistica e commerciale»
1.
I ricorsi in esame costituiscono le seconde impugnazioni di una lunga controversia, che verte principalmente sull’assistenza
logistica e commerciale prestata dalla posta francese alla sua controllata SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], che effettua un servizio di corriere
espresso. Nella decisione 98/365 (in prosieguo: la «decisione contestata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che tale assistenza
non costituiva un aiuto di Stato (
2
). Concorrenti della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (in prosieguo: causa «[OSCURATO:PERSONA] I») (
3
), il quale ha annullato la decisione contestata. Nel primo giudizio di impugnazione (in prosieguo: causa «[OSCURATO:PERSONA] I») (
4
), la Corte ha annullato la decisione del Tribunale e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo. I ricorsi ora in esame hanno
per oggetto la successiva sentenza del Tribunale, che ha nuovamente annullato la decisione contestata (in prosieguo: la «sentenza
impugnata»: causa [OSCURATO:PERSONA]) (
5
).
2.
I motivi di impugnazione dedotti in questa sede riguardano i) la composizione del Tribunale nel procedimento sfociato nella
sentenza impugnata, ii) la questione se detto giudice si sia pronunciato su un motivo irricevibile, iii) il suo esame della
motivazione della decisione contestata e iv) la sua valutazione del concetto di aiuto di Stato in relazione al trasferimento
della clientela alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
Fatti e procedimento
Fatti all’origine della controversia
3.
La controversia alla base delle cause in esame trae origine da una denuncia pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 1990.
La sentenza impugnata contiene l’esposizione dei fatti:
«2. La posta francese (in prosieguo: “[OSCURATO:PERSONA]”), che opera in regime di monopolio legale nel settore della posta ordinaria, era
parte integrante della pubblica amministrazione francese sino alla fine del 1990. A partire dal 1° gennaio 1991, essa è stata
trasformata in persona giuridica di diritto pubblico, ai sensi delle disposizioni della legge 2 luglio 1990, 90‑568, relativa
all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni (JORF 8 luglio 1990, pag. 8069; in prosieguo:
la “legge 90‑568”). Tale legge la autorizza a svolgere talune attività aperte alla concorrenza, in particolare quella di corriere
espresso.
3. [OSCURATO:PERSONA] française de messagerie internationale (in prosieguo: la “SFMI”) è una società di diritto privato a cui è stata
affidata la gestione del servizio di corriere espresso di [OSCURATO:PERSONA] [(
6
)] dalla fine del 1985. Tale impresa è stata costituita con un capitale sociale di 10 milioni di franchi francesi (FRF) (circa
EUR 1 524 490), ripartito tra la [OSCURATO:PERSONA] (66%), società finanziaria controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA], e la TAT [OSCURATO:PERSONA] (34%),
una controllata della compagnia aerea Transport aérien transrégional (in prosieguo: la “TAT”).
4. Le modalità di esercizio e di commercializzazione del servizio di corriere espresso effettuato dalla SFMI sotto la denominazione
di EMS/[OSCURATO:PERSONA] sono state definite in una circolare del Ministero francese delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 19 agosto 1986.
In base a tale circolare, [OSCURATO:PERSONA] doveva fornire alla SFMI assistenza logistica e commerciale. I rapporti contrattuali tra
[OSCURATO:PERSONA] e la SFMI erano disciplinati da convenzioni, la prima delle quali risale al 1986.
5. Nel 1992, l’organizzazione dell’attività di corriere espresso svolta dalla SFMI è stata modificata. [OSCURATO:PERSONA] e la TAT hanno
creato una nuova società, la [OSCURATO:PERSONA] SA, di cui esse continuavano a detenere rispettivamente il 66% e il 34% delle azioni.
La società [OSCURATO:PERSONA], che disponeva di un accesso esclusivo alla rete di [OSCURATO:PERSONA] fino al 1° gennaio 1995, si è concentrata
sul servizio di corriere espresso nazionale. La SFMI è stata acquistata dalla GD [OSCURATO:PERSONA], controllata di
una joint venture internazionale raggruppante la società australiana TNT e le poste di cinque paesi, concentrazione autorizzata
con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1991 (Caso IV/M.102 – TNT/[OSCURATO:PERSONA], DBP Postdienst, [OSCURATO:PERSONA], PTT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (GU C 322, pag. 19). La SFMI ha conservato l’attività di corriere espresso internazionale, utilizzando la [OSCURATO:PERSONA]
come agente e prestatore di servizi per la gestione in [OSCURATO:PERSONA] delle proprie spedizioni internazionali (in prosieguo: la “SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]”) [(
7
)].
6. [OSCURATO:PERSONA] français de l’express international (in prosieguo: lo “SFEI”), cui è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] française de l’express
(in prosieguo: la “[OSCURATO:PERSONA]”), di cui sono membri gli altri tre ricorrenti, è un’organizzazione di categoria professionale di
diritto francese, che raggruppa la quasi totalità delle società che offrono servizi di corriere espresso in concorrenza con
la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
7. In data 21 dicembre 1990 lo SFEI ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia, sostenendo in particolare che l’assistenza logistica
e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI configurava un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 87 CE). Nella denuncia era in particolare lamentato il fatto che il compenso versato dalla SFMI
per l’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva alle condizioni normali di mercato. La differenza tra il prezzo di
mercato per l’acquisto di tali servizi e quello effettivamente pagato dalla SFMI costituirebbe un aiuto di Stato. Uno studio
economico realizzato per conto dello SFEI dalla società di consulenza Braxton associés è stato allegato alla denuncia, in
modo da poter valutare l’importo dell’aiuto per il periodo 1986-1989.
8. Con lettera del 10 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato allo SFEI l’archiviazione della sua denuncia. Il 16 maggio 1992,
lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento contro tale decisione. La Corte ha
pronunciato un non luogo a statuire (ordinanza della Corte 18 novembre 1992, causa C‑222/92, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata
nella Raccolta) in seguito alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 luglio 1992, con cui è stata revocata la decisione 10 marzo
1992».
4.
Oltre alla denuncia alla [OSCURATO:PERSONA], «[i]l 16 giugno 1993, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi al Tribunal de
commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) un ricorso contro la SFMI, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri. A tale ricorso
era allegato un secondo studio della società Braxton associés, che aggiornava i dati del primo studio ed estendeva il periodo
di stima dell’aiuto fino a tutto il 1991. Con sentenza 5 gennaio 1994, il Tribunal de commerce de Paris ha sottoposto alla
Corte numerose questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), una
delle quali verteva sul concetto di aiuto di Stato nelle circostanze della causa in esame. Il governo francese ha presentato
dinanzi alla Corte, in allegato alle sue osservazioni 10 maggio 1994, uno studio economico realizzato dalla società Ernst & Young.
Con sentenza [SFEI e a.] [(
8
)] la Corte ha dichiarato che “la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un’impresa pubblica alle sue
controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 92 del Trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta
in condizioni normali di mercato” (punto 62)» (
9
).
Le indagini della [OSCURATO:PERSONA] e la decisione contestata
5.
Nel 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ricevuto ulteriori informazioni dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel marzo 1996 essa ha informato tale
Stato membro dell’apertura del procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) in relazione
a un presunto aiuto concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. Il 17 luglio 1996 essa ha pubblicato la comunicazione formale
relativa all’avvio del procedimento (
10
).
6.
Il 17 agosto 1996 lo SFEI ha presentato osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in risposta a tale comunicazione, allegando uno studio
economico realizzato dallo studio Bain & Co (
11
). [OSCURATO:PERSONA] ha replicato, allegando uno studio economico effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA].
7.
Il 1° ottobre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione contestata. L’art. 1 dispone che «[l]’assistenza logistica e commerciale
fornita da “[OSCURATO:PERSONA]” alla sua filiale SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] [e le altre misure denunciate] non costituiscono aiuti di Stato a favore
di SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]».
Le sentenze [OSCURATO:PERSONA] I
(
12
)
e [OSCURATO:PERSONA] I
(
13
)
8.
Con ricorso depositato il 30 dicembre 1997, l’[OSCURATO:PERSONA], la DHL [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la CRIE hanno chiesto al Tribunale
di annullare la decisione contestata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono successivamente intervenute a sostegno della
[OSCURATO:PERSONA].
9.
La causa è stata assegnata alla Quarta Sezione ampliata del Tribunale ed è stato designato un giudice relatore.
10.
Le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi di annullamento, concernenti i) la violazione dei diritti della difesa, ii) un’insufficienza
della motivazione, iii) errori di fatto ed errori manifesti di valutazione e iv) una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
del concetto di aiuto di Stato, da un lato, per non avere tenuto conto delle condizioni normali di mercato nell’analisi della
remunerazione dell’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, avendo ritenuto che in tale concetto
non rientrassero diverse misure di cui la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato.
11.
Il Tribunale ha accolto la prima parte del quarto motivo e ha annullato l’art. 1 della decisione contestata nella parte in
cui constatava che l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non costituiva un aiuto di
Stato. Il Tribunale ha ritenuto che non occorresse esaminare la seconda parte di tale motivo né gli altri motivi nella misura
in cui attenevano all’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, non occorreva
esaminare il secondo motivo. Il primo motivo e le parti del terzo motivo non attinenti alle censure esaminate nell’ambito
del quarto motivo sono stati respinti.
12.
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte il 19 e il 23 febbraio 2001, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
13.
Le ricorrenti hanno fatto valere vari motivi, con il primo dei quali si lamentava una violazione da parte del Tribunale dell’art. 92,
n. 1, CE (divenuto art. 87, n. 1, CE), per avere esso interpretato erroneamente la nozione di «condizioni normali di mercato»
utilizzata nella sentenza SFEI. Al punto 75 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, il Tribunale aveva dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto verificare almeno che la contropartita ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] fosse paragonabile a quella richiesta da una società finanziaria
privata o da un gruppo privato di imprese non operante in un settore riservato.
14.
La Corte ha dichiarato che tale valutazione era inficiata da un errore di diritto, in quanto non teneva conto del fatto che
[OSCURATO:PERSONA] si trovava in una situazione molto diversa da quella di un’impresa privata operante in condizioni normali di mercato.
In quanto ente incaricato di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto
art. 86, n. 2, CE), [OSCURATO:PERSONA] si era dovuta dotare, o era stata dotata, di importanti infrastrutture e di mezzi che le consentissero
di fornire il servizio postale di base a tutti gli utenti, anche in zone nelle quali le tariffe non coprivano i costi del
servizio. La costituzione e il mantenimento della rete di [OSCURATO:PERSONA] non rispondevano quindi a una logica puramente commerciale
e non sarebbero mai stati effettuati da un’impresa privata. Inoltre, la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale
consisteva per l’appunto nella messa a disposizione di tale rete ed era pertanto inscindibilmente connessa a quest’ultima.
La Corte ha concluso:
«38. Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di [OSCURATO:PERSONA] con quella di un gruppo privato
di imprese che non opera in un settore riservato, le “condizioni normali di mercato”, che sono necessariamente ipotetiche,
devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili.
39. Nel caso di specie, i costi sopportati da [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura alla propria controllata di un’assistenza logistica e
commerciale possono costituire siffatti elementi obiettivi e verificabili.
40. Su questa base, si può escludere l’esistenza di un aiuto di Stato a favore della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] qualora, da un lato, venga
accertato che la contropartita richiesta copra debitamente tutti i costi aggiuntivi variabili sopportati per la fornitura
dell’assistenza logistica e commerciale, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’utilizzazione della rete postale
nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della
SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], e qualora, dall’altro, nessun indizio faccia ritenere che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti
in modo arbitrario».
15.
La Corte ha quindi dichiarato fondato il primo motivo. Essa ha annullato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I senza esaminare gli altri motivi
e ha rinviato la causa al Tribunale.
La sentenza impugnata
(
14
)
16.
A seguito del rinvio al Tribunale, la causa è stata inizialmente assegnata alla Quarta Sezione (ampliata) ed è stato designato
lo stesso giudice relatore della causa [OSCURATO:PERSONA] I. In seguito alla decisione 13 settembre 2004 (
15
), con cui è stata modificata la composizione delle Sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato trasferito alla Terza
Sezione (ampliata), cui è stata successivamente riassegnata la causa.
17.
Le ricorrenti hanno sostanzialmente fatto valere il secondo, il terzo e il quarto motivo dedotti nel procedimento sfociato
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (
16
). Nella prima parte del quarto motivo si lamentava ora un errore nell’applicazione della nozione di condizioni normali di
mercato, quale interpretata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
18.
Le parti hanno presentato osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti della Corte all’udienza del 15 giugno 2005.
19.
Il Tribunale ha accolto il secondo motivo (insufficienza di motivazione) e la censura di cui alla seconda parte del quarto
motivo, relativa al trasferimento della Postadex. Esso ha respinto tutte le altre censure, ad eccezione di quelle della prima
parte del quarto motivo, che ha ritenuto di non poter esaminare. Esso ha annullato la decisione contestata nella parte in
cui essa dichiarava che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA],
né il trasferimento della Postadex costituivano aiuti di Stato a favore della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
I ricorsi contro la pronuncia del Tribunale
20.
Con atti introduttivi depositati nella Cancelleria della Corte, rispettivamente, il 4 e il 7 agosto 2006, la [OSCURATO:PERSONA] (causa
C‑341/06 P) e [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑342/06 P) hanno proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale. Le ricorrenti chiedono
alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare le parti ricorrenti nel giudizio di merito a tutte le spese.
[OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di statuire definitivamente nella causa e di confermare la legittimità della decisione
contestata.
21.
L’[OSCURATO:PERSONA], la DHL [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (già DHL [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e la CRIE (in liquidazione)
hanno presentato una comparsa di risposta congiunta per ciascun atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno
presentato comparse di risposta (
17
). Ai sensi dell’art. 117 del regolamento di procedura, il presidente della Corte ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a
presentare repliche sui punti relativi all’irricevibilità. L’[OSCURATO:PERSONA] ha successivamente presentato controrepliche.
22.
Le due impugnazioni sono state riunite con ordinanza del presidente della Corte 18 aprile 2007.
23.
Non essendone stata fatta domanda, non si è tenuta udienza.
Sul primo motivo di impugnazione: vizio procedurale relativo alla composizione del Tribunale
24.
Le ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto a un processo equo, in quanto il giudice relatore nel procedimento
sfociato nella sentenza impugnata era anche il giudice relatore nel procedimento che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
Disposizioni pertinenti
Regolamento di procedura della Corte di giustizia (in prosieguo: il «regolamento della Corte»)
25.
L’art. 42, n. 2, dispone che «[è] vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi
di diritto e di fatto emersi durante il procedimento».
26.
In forza dell’art. 118, l’art. 42, n. 2, si applica al procedimento di impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una
decisione del Tribunale.
Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «regolamento del Tribunale»)
27.
L’art. 48, n. 2, rispecchia, con identica formulazione, l’art. 42, n. 2, del regolamento della Corte.
28.
L’art. 118 dispone:
«1. Quando la Corte annulla una sentenza o un’ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a
un’altra sezione composta dello stesso numero di giudici.
2. Quando la Corte annulla una sentenza o un’ordinanza pronunziata dal Tribunale in seduta plenaria o dalla grande sezione, la
causa è attribuita al collegio che ha pronunciato la suddetta decisione.
2 bis. Quando la Corte annulla una sentenza o un’ordinanza pronunziata da un giudice unico, il presidente del Tribunale attribuisce
la causa a una sezione composta di tre giudici della quale non fa parte tale giudice.
(…)».
Argomenti delle parti
29.
Le ricorrenti affermano che, anche se la Comunità in quanto tale non è parte della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), essa è comunque tenuta a rispettare i diritti garantiti
dalla CEDU. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è una componente del diritto a un processo equo ai sensi dell’art. 6
della CEDU. L’apparente (obiettiva) parzialità è sufficiente a ledere tale diritto e si verifica qualora la composizione di
una corte sollevi legittimi dubbi in merito alla sua imparzialità. Emerge sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo sia da quella delle corti francesi che la presenza dello stesso giudice in procedimenti successivi solleva
dubbi del genere. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’art. 118, nn. 1 e 2 bis, del regolamento di procedura del Tribunale esprima una preoccupazione
in ordine ai giudici che riesaminano cause cui hanno già partecipato in un primo procedimento.
30.
Nelle sue comparse di risposta, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è nuovo e quindi irricevibile ai sensi del regolamento della
Corte. Lettere della cancelleria del Tribunale avevano informato le ricorrenti in merito alla composizione dello stesso prima
dell’udienza e il nome del giudice relatore era indicato nella relazione d’udienza. Nondimeno, le ricorrenti non hanno sollevato
obiezioni dinanzi a detto giudice. Dalla sentenza Petrides (
18
) emerge che una garanzia procedurale cui si sia così rinunciato non può essere invocata in sede di impugnazione.
31.
Quanto al merito del motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che la composizione del Tribunale ai fini della pronuncia della
sentenza impugnata era conforme all’art. 118 del regolamento del Tribunale per quanto riguarda la composizione dello stesso
in una causa rinviata dalla Corte previo annullamento di una decisione precedente. Inoltre, il principio di collegialità che
disciplina la composizione degli organi giurisdizionali comunitari è inteso a evitare qualsiasi rischio di parzialità. In
secondo luogo, tali norme comunitarie non violano l’art. 6, n. 1, della CEDU. La Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo
l’[OSCURATO:PERSONA], adotta un approccio casistico al problema e non ha affermato alcun principio generale secondo cui un giudice non possa
partecipare a procedimenti successivi nella medesima causa. In terzo luogo, le norme tengono conto delle diverse tradizioni
degli Stati membri. Inoltre, sarebbe nell’interesse della buona amministrazione della giustizia comunitaria mantenere lo stesso
giudice relatore in una causa complessa rinviata al Tribunale.
32.
Nelle loro repliche, le ricorrenti contestano l’eccezione di irricevibilità dedotta dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] considera l’eccezione
inoperante, in quanto una lesione del diritto a un giudice imparziale integra una violazione di un requisito di forma sostanziale.
In quanto tale, essa costituisce un motivo di ordine pubblico, che la Corte è tenuta a sollevare d’ufficio.
33.
Le ricorrenti affermano che l’eccezione di irricevibilità è in ogni caso infondata. Essa non avrebbe potuto essere sollevata
prima della pronuncia della sentenza impugnata. I motivi di impugnazione sarebbero necessariamente nuovi in quanto contestano
la sentenza impugnata. Il diritto a un giudice imparziale è inalienabile e non vi si può rinunciare al pari di una garanzia
procedurale. Inoltre, le ricorrenti affermano che non esistono procedure per contestare la composizione del Tribunale o la
presenza di uno specifico giudice nel collegio giudicante. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le lettere della cancelleria
del Tribunale non indicavano i nomi dei giudici componenti le sezioni e che essa non ha ricevuto copia della relazione d’udienza.
34.
Nelle sue controrepliche, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’affermazione secondo cui il motivo in esame è di ordine pubblico costituisce
di per sé un motivo nuovo. Poiché non vi è stata violazione di un diritto fondamentale, esso sarebbe anche inoperante. Le
ricorrenti avrebbero potuto sollevarlo dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento del Tribunale. I
motivi di impugnazione non sarebbero necessariamente nuovi, in quanto andrebbero dedotti su punti discussi dinanzi al giudice
di primo grado. Qualora siano nuovi, l’art. 42, n. 2, del regolamento della Corte si applica alle impugnazioni in forza dell’art. 118
del regolamento stesso. L’[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conoscere la composizione delle sezioni del
Tribunale, dato che era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (
19
).
Valutazione
35.
Per quanto riguarda la ricevibilità, ricordo che la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] nel
procedimento dinanzi al Tribunale.
36.
Ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte, l’interveniente può solo sostenere le conclusioni di una delle parti. I giudici
comunitari hanno interpretato tale limitazione nel senso che vieta all’interveniente di sollevare argomenti o motivi totalmente
estranei alle considerazioni su cui si basa la controversia come costituita tra ricorrente e convenuto (
20
).
37.
L’affermazione dell’esistenza di un vizio procedurale basato sulla composizione del Tribunale non presenta alcun nesso con
i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a tale giudice. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevano sollevare
tale motivo dinanzi al Tribunale.
38.
Occorre chiedersi quindi se la stessa [OSCURATO:PERSONA] potesse sollevare tale motivo nel procedimento dinanzi al Tribunale.
39.
Ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno
che essi si basino su elementi emersi durante il procedimento. Il Tribunale applica un criterio oggettivo per stabilire se
gli elementi siano «emersi» durante il procedimento, vale a dire se, in precedenza, la parte sia stata in grado di essere
a conoscenza di tali elementi (
21
).
40.
La composizione della sezione del Tribunale cui è stata attribuita la causa dopo il rinvio della Corte costituisce evidentemente
un elemento che non avrebbe potuto emergere prima dell’inizio del procedimento. Ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento
del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata quindi legittimata a sollevare un motivo nuovo per contestarla.
41.
[OSCURATO:PERSONA], inoltre, era oggettivamente in grado di farlo. Alle parti è stato comunicato a quale sezione era stata attribuita
la causa. Le variazioni intervenute nel 2004 nella composizione delle sezioni del Tribunale sono state annunciate nella Gazzetta
ufficiale. La composizione delle sezioni è inoltre resa nota sul sito Internet della Corte. Il nome del giudice relatore figura
sulla relazione d’udienza inviata alle parti prima dell’udienza. Infine, la composizione del Tribunale e il nome del giudice
relatore sono chiaramente riportati nell’avviso in cui sono elencate le cause trattate esposto fuori della sala d’udienza.
42.
[OSCURATO:PERSONA] era quindi oggettivamente in grado di sapere, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che il giudice
relatore nella causa [OSCURATO:PERSONA] I faceva parte del collegio giudicante del Tribunale nel secondo procedimento. Tuttavia, né dalla
sentenza impugnata né dal fascicolo della Corte emerge che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sollevato alcuna obiezione.
43.
Nella sentenza Petrides (
22
) la Corte ha respinto un motivo di impugnazione con cui si lamentava la violazione del principio audi alteram partem e il
principio della parità delle armi, in quanto la ricorrente non aveva sollevato la questione dinanzi al Tribunale anche se
avrebbe potuto farlo e aveva quindi rinunciato a una garanzia procedurale.
44.
Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere autorizzata a sollevare in questa sede la questione della composizione del Tribunale
come motivo di impugnazione. Essa avrebbe potuto contestare la composizione della sezione dinanzi al giudice di primo grado.
Omettendo di farlo, essa ha rinunciato a una garanzia procedurale e non può risollevare la questione nel presente procedimento.
45.
A mio parere sarebbe in contrasto sia con la sentenza della Corte nella causa Petrides sia con l’art. 40 della Statuto della
Corte il fatto che un interveniente in primo grado potesse sollevare in sede di impugnazione un motivo che la parte da esso
sostenuta non aveva sollevato dinanzi al giudice di primo grado.
46.
È vero che tale conclusione si basa su un’analisi piuttosto formale della posizione di un interveniente. Dal punto di vista
concettuale, ritengo che non si possa affermare che un interveniente
non
ha diritto a un processo equo, anche se non si tratta del suo proprio processo. Conformemente all’art. 40 dello Statuto della
Corte, l’interveniente ha necessariamente un interesse alla soluzione di una controversia (altrimenti non sarebbe autorizzato
a intervenire). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono più intervenienti, bensì ricorrenti dinanzi alla Corte. L’art. 6,
n. 1, della CEDU garantisce a
ogni persona
il diritto a un processo equo «al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta» (
23
).
47.
Mi sembra tuttavia che, qualora la Corte decidesse che la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto contestare esse stesse la
composizione del Tribunale dinanzi a detto giudice anche in mancanza di obiezioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe
ritenere, per i motivi esposti ai paragrafi 40‑43 supra, che esse abbiano rinunciato a tale diritto.
48.
Ritengo pertanto che il primo motivo di impugnazione sia irricevibile.
49.
Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui il loro motivo dev’essere esaminato dalla Corte in ogni caso
in quanto solleva una questione di ordine pubblico, non condivido la tesi dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale argomento costituisce
di per sé un motivo nuovo. Esso, semmai, era stato dedotto in risposta all’eccezione di irricevibilità dell’[OSCURATO:PERSONA].
50.
Ciò detto, non posso accogliere l’argomento delle ricorrenti.
51.
Tale argomento si fonda sulla giurisprudenza della Corte da cui emerge che sussiste violazione di forme sostanziali allorché
un’autorità amministrativa, quale la [OSCURATO:PERSONA], neghi agli interessati la possibilità di rispondere o di esprimersi prima
dell’adozione di un atto amministrativo (
24
).
52.
Tuttavia, dalla sentenza Petrides risulta chiaramente che un ricorrente il quale ometta, nel corso di un procedimento giurisdizionale,
di far valere i propri diritti alla difesa quando ha la possibilità di farlo non può invocare tali diritti in un secondo tempo.
In quella causa la Corte non ha ritenuto necessario esaminare d’ufficio il motivo della ricorrente.
53.
I principi che secondo la ricorrente nella causa Petrides erano stati violati costituiscono un elemento del diritto a un processo
equo al pari del diritto a un giudice imparziale: infatti, i principi audi alteram partem e nemo judex in sua causa costituiscono
due pilastri del diritto naturale. Non vedo quindi perché la Corte dovrebbe adottare un orientamento diverso nel caso di specie.
54.
Qualora, ciononostante, la Corte decidesse di ammettere il motivo, ritengo che esso vada respinto nel merito.
55.
In primo luogo, non sussiste alcuna palese violazione di forme sostanziali. L’art. 118, n. 1, del regolamento del Tribunale
non vieta che i procedimenti successivi di una causa rinviata siano attribuiti alla stessa Sezione. A ciò si potrebbe contrapporre
la norma molto diversa dell’art. 118, n. 2 bis, secondo cui un giudice non può essere reinvestito di una causa rinviata al
Tribunale qualora abbia svolto funzioni di giudice unico nel primo procedimento. Neppure dal regolamento del Tribunale risulta
che lo stesso giudice non possa svolgere funzioni di giudice relatore qualora una causa venga rinviata al Tribunale in seguito
ad impugnazione. Infatti, l’art. 118, n. 2, prescrive specificamente che le cause attribuite alla Grande Sezione (e ovviamente
al Tribunale in seduta plenaria) siano riesaminate dallo stesso collegio giudicante.
56.
In secondo luogo, le ricorrenti non fanno valere un’effettiva parzialità (soggettiva). L’unica parzialità (oggettiva) fatta
valere riguarda la composizione della sezione del Tribunale cui la causa è stata attribuita dopo il rinvio da parte della
Corte.
57.
Le ricorrenti osservano giustamente che, sebbene la Comunità non sia parte della CEDU, l’art. 6, n. 2, UE dispone che «[l]’Unione
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] (…)». Inoltre, la CEDU riveste un particolare significato
tra le fonti di ispirazione dei diritti fondamentali dei quali la Corte garantisce l’osservanza (
25
). L’art. 6, n. 1, della CEDU, che garantisce il diritto a un giudice imparziale, fa parte di tali diritti fondamentali.
58.
Per quanto riguarda la parzialità oggettiva, che sorge quando sussistano legittimi dubbi in ordine all’imparzialità di un
giudice, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che «
non si può
affermare, come regola generale derivante dall’obbligo di imparzialità, che un giudice superiore che annulli una decisione
amministrativa o giurisdizionale sia tenuto a rinviare il caso a un’autorità giudiziaria diversa o a una sezione di detta
autorità avente una diversa composizione»(
26
). La partecipazione dello stesso giudice alle udienze successive dello stesso procedimento può sollevare legittimi dubbi in
ordine all’imparzialità solo in presenza di altri elementi (
27
). Nel caso in esame non si fanno valere siffatti elementi supplementari.
59.
Inoltre, i giudici della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo possono occasionalmente partecipare a udienze successive
della medesima causa. Quando la sentenza di una Camera viene rinviata alla Grande Camera ai sensi dell’art. 43 della CEDU,
il presidente della Camera remittente e il giudice che ha preso parte al collegio giudicante per lo Stato parte interessata
(ma non un altro giudice della Camera remittente) può essere presente nella Grande Camera (
28
). È accaduto che giudici presenti in entrambi i procedimenti abbiano cambiato opinione (
29
).
60.
Infine, le ricorrenti osservano che l’art. 6, n. 2, UE impone all’Unione anche di rispettare i diritti fondamentali quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Esse rilevano che, in [OSCURATO:PERSONA], le corti cui venga rinviata
una causa devono essere costituite da un collegio diverso rispetto a quello investito del primo procedimento. L’[OSCURATO:PERSONA] replica
che ciò non si verifica in Germania, in Spagna e nel [OSCURATO:PERSONA]. Sembra evidente che fare riferimento alla situazione riscontrabile
in uno Stato non basta a dimostrare l’esistenza di una tradizione costituzionale
comune
degli Stati membri.
61.
Concludo pertanto nel senso che, se (quod non) il primo motivo di impugnazione fosse ricevibile, esso sarebbe in ogni caso
infondato.
Sul secondo motivo di impugnazione: vizio procedurale consistente nel fatto che il Tribunale non ha valutato l’eccezione di
irricevibilità di [OSCURATO:PERSONA] e si è pronunciato sul merito di un motivo irricevibile
Argomenti delle parti
62.
[OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che nelle sue osservazioni scritte aveva rilevato che la censura dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al trasferimento
della Postadex costituiva un motivo nuovo e che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla questione se, di conseguenza,
tale motivo fosse irricevibile. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in ogni caso, poiché si trattava di un motivo nuovo,
il Tribunale non avrebbe dovuto esaminarlo.
63.
L’[OSCURATO:PERSONA] considera che la prima parte del motivo di [OSCURATO:PERSONA] è confuso e impreciso, e quindi irricevibile. In relazione al merito
di tale parte del motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale non è tenuto a statuire su un’eccezione di irricevibilità sollevata
da un interveniente, ove tale eccezione non sia stata sollevata dal convenuto. Quanto alla seconda parte del motivo di [OSCURATO:PERSONA], il motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] non era nuovo, bensì sarebbe stato dedotto nel ricorso relativo al primo procedimento.
Valutazione
64.
Per quanto riguarda la prima parte del motivo, emerge molto chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che un interveniente
non è legittimato a sollevare un’eccezione di irricevibilità che non sia stata fatta valere nelle conclusioni del convenuto (
30
). [OSCURATO:PERSONA], in quanto convenuta, non ha dedotto il motivo in questione. Pertanto, il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi
su di esso.
65.
Dalle sentenze della Corte citate da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua tesi, secondo cui la questione viene esaminata caso per
caso, emerge infatti, come osserva giustamente l’[OSCURATO:PERSONA], che la Corte esamina il merito di un’eccezione di irricevibilità dedotta
da un interveniente anziché da un convenuto solo quando detta eccezione sollevi un motivo di ordine pubblico (
31
).
66.
Quanto alla seconda parte del motivo, [OSCURATO:PERSONA] tenta essenzialmente di riaffermare la sostanza dell’eccezione di irricevibilità
da essa sollevata dinanzi al Tribunale. Sarebbe incompatibile con la giurisprudenza della Corte sopra citata esaminare in
sede di impugnazione un motivo dichiarato irricevibile in primo grado.
67.
Suggerisco quindi alla Corte di respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione e di dichiarare irricevibile
la seconda parte.
Sul terzo motivo di impugnazione: errore di diritto nell’analisi della motivazione della decisione contestata
Contesto
68.
Occorre anzitutto esporre in modo dettagliato le parti pertinenti della decisione contestata e della sentenza impugnata.
La decisione contestata
69.
Il trentatreesimo ‘considerando’ (
32
) della decisione contestata descrive, inter alia, l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
e spiega come ne fossero calcolati e contabilizzati i costi:
«[i (
33
)]1. Un’assistenza logistica consistente nel mettere le infrastrutture postali a disposizione di SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per la raccolta,
lo smistamento, il trasporto e la distribuzione delle spedizioni.
(…)
[iii] Per calcolare l’ammontare totale dell’assistenza fornita a SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA]” calcola anzitutto i suoi costi operativi
diretti, escluse le spese della sede e delle direzioni regionali, in funzione della gamma di produzione corrispondente alla
prestazione (catena di operazioni elementari) e dei volumi reali di traffico. Le spese della sede e delle direzioni regionali
sono quindi ripartite in proporzione ai costi di ciascuna prestazione (
34
).
[iv] Per quanto riguarda la gamma di produzione, “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva un sistema di contabilità analitica che le permettesse di
calcolare i costi effettivi connessi con la fornitura dell’assistenza logistica a SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. Fino al 1992 questi costi
erano calcolati sulla base di stime. Le prestazioni fornite a SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] erano scomposte in una sequenza di operazioni
elementari che prima del 1992 non erano cronometrate. Per stabilire questi costi “[OSCURATO:PERSONA]” assimilava tali prestazioni a
servizi postali esistenti di natura analoga le cui varie operazioni erano già state cronometrate e stimate (ad esempio deposito
di una lettera raccomandata). Nel 1992 la durata e il costo delle operazioni in questione sono stati calcolati tenendo conto
dei volumi reali di traffico del corriere espresso. Questi calcoli hanno permesso a “[OSCURATO:PERSONA]” di stimare il costo reale della
sua assistenza logistica».
Nel paragrafo [vi] si asserisce che la remunerazione versata dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] copriva cumulativamente il 116,1% dei costi
completi nel periodo 1986‑1991 e il 119% nel periodo 1986‑1995. Nel 1986 e nel 1987 i tassi di copertura erano rispettivamente
del 70,3% e dell’84,3%. In tale biennio, gli introiti coprivano i costi diretti, escluse le spese della sede e delle direzioni
regionali.
«[x]2. Un’assistenza commerciale, ossia l’accesso di SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] alla clientela di “[OSCURATO:PERSONA]” e l’apporto dell’avviamento di
“[OSCURATO:PERSONA]”. Secondo il ricorrente, nel 1986 “[OSCURATO:PERSONA]” ha trasferito a SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] la clientela del suo prodotto Postadex
senza alcuna contropartita (il prodotto Postadex è stato sostituito dal prodotto EMS‑[OSCURATO:PERSONA] nel 1986). Inoltre SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
beneficia di campagne promozionali pubblicitarie organizzate da “[OSCURATO:PERSONA]”».
70.
Nel paragrafo [xi] si spiega che i prezzi pagati dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza logistica coprivano anche la totalità
delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA], incluse le spese di assistenza commerciale.
71.
Nel trentaquattresimo ‘considerando’ (
35
), la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto gli argomenti dello SFEI sull’aiuto di Stato basati sulle conclusioni contenute negli studi
economici da esso commissionati. L’importo complessivo dell’asserito aiuto di Stato ammontava a 1,516 miliardi di FRF per
il periodo 1986‑1991, compresi 1,048 miliardi di FRF a titolo di assistenza logistica e 468 milioni di FRF per l’assistenza
commerciale (
36
). Per quanto riguarda l’importo complessivo dell’asserito aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato il criterio del «prezzo di mercato
normale» applicato dallo SFEI. Per l’assistenza logistica, lo SFEI ha calcolato la spesa facendo riferimento a un’impresa
che creasse e gestisse una rete comparabile a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Per l’assistenza commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto
il metodo seguito dallo SFEI in base a quanto riteneva fosse spiegato nella denuncia.
72.
Nella sua analisi, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto respinto il criterio ex novo adottato dallo SFEI per valutare l’assistenza
logistica e la sua valutazione delle singole componenti dell’assistenza commerciale (
37
). Per quanto riguarda il secondo elemento, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato perché non riteneva che il trasferimento della Postadex,
che lo SFEI aveva valutato in 38 milioni di FRF (
38
), costituisse un aiuto di Stato. Tale trasferimento non comportava alcun vantaggio in denaro per la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. La possibilità
per una controllata di accedere alla clientela della società madre, che costituisce un apporto immateriale, rappresenta una
caratteristica comune dei rapporti tra le società di un gruppo. Il trasferimento era la conseguenza logica della creazione
della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] affinché svolgesse i servizi di corriere espresso di [OSCURATO:PERSONA].
73.
[OSCURATO:PERSONA] ha poi respinto l’approccio globale alla valutazione dell’aiuto di Stato (
39
). Essa ha considerato che gli argomenti dello SFEI riflettevano un vizio fondamentale (
40
) nell’interpretazione della sentenza SFEI (
41
). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], lo SFEI aveva interpretato il «prezzo di mercato normale» come il prezzo, comprensivo di un canone
di accesso alla rete postale, a cui un’impresa privata comparabile avrebbe fornito tali servizi a una società terza. Tuttavia,
nessun elemento nella giurisprudenza della Corte indicava che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ignorare le considerazioni strategiche
e le sinergie derivanti dall’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] e della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] allo stesso gruppo. Tali considerazioni avevano
un peso importante ai fini delle decisioni di investimento di una società holding ed erano quindi applicabili al caso in esame,
che riguardava il comportamento di una società madre e della sua controllata. La Corte non aveva mai affermato che si dovesse
applicare un metodo differente allorché una delle parti era titolare di un monopolio. [OSCURATO:PERSONA] ha poi continuato affermando:
«[56] Di conseguenza, ciò che conta è accertare se le condizioni delle operazioni fra “[OSCURATO:PERSONA]” e SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] sono paragonabili
a quelle di operazioni equivalenti fra una società madre privata, anche se in situazione di monopolio (ad esempio perché detiene
diritti esclusivi), e la sua filiale.
(…)
[57] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i prezzi interni applicati ai prodotti e ai servizi scambiati fra società dello stesso gruppo non
comportano alcun vantaggio finanziario se si tratta di prezzi calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più
la remunerazione dei capitali propri). Nella fattispecie i pagamenti effettuati da SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non coprivano i costi totali
durante i primi anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che questa situazione non sia anomala, dato che il reddito proveniente dall’attività di una nuova impresa appartenente
ad un gruppo di società può, durante il periodo di avviamento, coprire soltanto i costi variabili. Una volta che l’impresa
ha consolidato la propria posizione sul mercato, il reddito da essa prodotto deve essere superiore ai costi variabili, in
modo da contribuire alla copertura delle spese fisse del gruppo. Nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti
effettuati da SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili
e veicoli). [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza che
le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri.
Di conseguenza l’assistenza logistica e commerciale fornita da “[OSCURATO:PERSONA]” alla sua filiale è stata remunerata alle condizioni
normali del mercato e non costituisce un aiuto di Stato».
74.
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì considerato che la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale non costituiva un aiuto di
Stato in base al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato (
42
). Il tasso di rendimento interno («TRI») — dato dalla somma dei dividendi distribuiti dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] e del plusvalore
dell’apporto di capitale iniziale di [OSCURATO:PERSONA] — era superiore al costo dei fondi propri della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] nel 1986. Ciò
valeva anche se i 38 milioni di FRF che secondo lo SFEI costituivano il valore della Postadex fossero stati inclusi in quanto
apporto di capitale nel calcolo del TRI, unitamente alla valutazione, da parte dello SFEI, delle vantaggiose condizioni di
accesso della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] alla rete di [OSCURATO:PERSONA].
La sentenza impugnata
75.
Dopo avere riassunto la giurisprudenza pertinente dei giudici comunitari (
43
), il Tribunale ha definito l’ambito del suo controllo sulla motivazione della decisione contestata (
44
). Alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, esso doveva esaminare in particolare la sufficienza di detta motivazione relativamente
alla questione se il compenso richiesto alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza coprisse i costi variabili aggiuntivi di [OSCURATO:PERSONA], un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e una remunerazione adeguata dei capitali
propri destinati all’attività concorrenziale della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
76.
Il Tribunale ha considerato che «le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato il metodo di calcolo dei costi proposto
dalle ricorrenti risultano chiaramente dalle motivazioni indicate ai [‘considerando’ dal quarantanovesimo al cinquantaseiesimo]
della decisione impugnata» (
45
). Tuttavia, esso doveva esaminare anche la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] relativamente i) al modo in cui quest’ultima, utilizzando
il metodo dei «costi integrali», aveva calcolato e valutato i costi di [OSCURATO:PERSONA] e ii) al compenso preteso in proposito.
77.
Esaminando anzitutto i costi variabili (
46
), il Tribunale ha considerato che il trentatreesimo e il cinquantasettesimo ‘considerando’ della decisione contestata non
indicavano in modo sufficiente l’esatta portata che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva dare ai concetti economici e contabili utilizzati
a tal fine, né la precisa natura dei costi da essa esaminati per dimostrare l’assenza di aiuti di Stato, così da permettere
di verificare se tali costi corrispondessero effettivamente ai costi variabili supplementari sostenuti nel fornire assistenza
logistica e commerciale ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I. Le spiegazioni fornite successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] rafforzavano
semplicemente la conclusione secondo la quale la motivazione della decisione impugnata in quanto tale era di gran lunga troppo
generica.
78.
Non era possibile accertare quali fossero stati i «costi operativi diretti», né quali fossero i costi che, nella contabilità
di [OSCURATO:PERSONA], erano direttamente attribuibili alle varie attività. Il riferimento, contenuto nel cinquantasettesimo ‘considerando’,
a «taluni costi fissi» era troppo impreciso per determinare con precisione quali costi la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe coperto
nel corso dei primi due esercizi. Inoltre, la decisione impugnata non conteneva una spiegazione del modo in cui le prestazioni
fornite da [OSCURATO:PERSONA] erano state scomposte in una serie di operazioni elementari, o del modo in cui tali prestazioni erano
state assimilate a servizi postali esistenti di tipo simile. Poiché le spese sostenute prima del 1992 erano basate su stime,
sarebbe stato necessario spiegare il modo in cui le prestazioni erano state confrontate, in modo da consentire di verificare
eventuali errori di fatto o di valutazione. Infine, non risultava in alcun modo come l’assistenza commerciale fosse stata
considerata nel calcolo dei costi integrali.
79.
Il Tribunale ha concluso che la decisione contestata avrebbe dovuto contenere una motivazione adeguata a tale proposito e
per lo meno un sommario generale dei calcoli contabili analitici relativi alle prestazioni fornite alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], eventualmente
omettendo i dati riservati. Risultava che la decisione impugnata non motivasse in modo sufficiente la valutazione della [OSCURATO:PERSONA]
circa i costi variabili supplementari determinati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale.
80.
Il Tribunale ha poi esaminato i costi fissi (
47
). Esso ha constatato che essi non erano spiegati sufficientemente nella decisione contestata. In primo luogo, era impossibile
verificare se le spese generali della sede e delle direzioni regionali comportassero costi fissi conseguenti all’uso della
rete postale. Ciò era particolarmente importante in quanto i pagamenti effettuati dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non coprivano il 100%
dei costi integrali nei primi due anni di esercizio. Inoltre, non era possibile stabilire se esistessero altri costi fissi
di [OSCURATO:PERSONA] associati all’uso della rete postale che il compenso richiesto avrebbe dovuto coprire. Di conseguenza, non si
poteva verificare se la partecipazione ai costi fissi fosse stata valutata correttamente rispetto ai requisiti di cui alla
sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
81.
Infine, il Tribunale ha constatato che la decisione contestata non indicava quale fosse stato il contributo fornito dalla
SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per remunerare i capitali propri di [OSCURATO:PERSONA] (
48
). Non era chiaro se la [OSCURATO:PERSONA] avesse calcolato il TRI per dimostrare che il criterio dell’investitore privato era soddisfatto
e/o per calcolare la remunerazione dei capitali propri.
82.
Nel calcolo del TRI, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato l’identità dei capitali che riteneva fossero stati destinati all’attività.
[OSCURATO:PERSONA] si limitava ad affermare, da un lato, di avere tenuto in considerazione il conferimento di capitale effettuato
da [OSCURATO:PERSONA] nel 1986 e, dall’altro, le operazioni finanziarie che avevano avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata nel
periodo 1986‑1991, senza indicare con sufficiente precisione di quali operazioni finanziarie si trattasse. Anche supponendo
che il TRI riflettesse con sufficiente precisione la remunerazione dei capitali propri destinati all’attività concorrenziale
della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], non era possibile verificare se tale eventuale remunerazione dei capitali propri fosse adeguata ai
sensi del punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, considerato che il calcolo numerico del TRI non risultava dalla decisione
contestata.
83.
Il Tribunale ha poi svolto alcune considerazioni generali sulla copertura dei costi (
49
). A suo parere, le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] di cui al cinquantasettesimo ‘considerando’ della decisione contestata erano
affermazioni assolutamente non dimostrate. Non vi era né un esame dettagliato delle distinte fasi del calcolo della remunerazione
dell’assistenza in parola o dei costi delle infrastrutture collegabili a tale assistenza, né indicazioni numeriche circa l’analisi
dei costi relativi. [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad affermare che i costi integrali di [OSCURATO:PERSONA] erano coperti dalla remunerazione
della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], senza precisare le cifre e i calcoli sui quali essa basava la propria analisi e le proprie conclusioni.
Di conseguenza, per il Tribunale era impossibile verificare se il metodo utilizzato e le diverse fasi dell’esame poste in
essere dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero privi di errori e compatibili con i principi indicati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I per determinare
l’esistenza o meno di un aiuto di Stato.
84.
Il Tribunale ha concluso la sua analisi del secondo motivo rilevando che, nel presente caso, tre argomenti deponevano a favore
dell’esigenza di una motivazione più dettagliata:
«97. Nel presente caso, le circostanze che giustificano una motivazione più dettagliata stanno nel fatto che, in primo luogo, si
trattava di una delle prime decisioni relative alla complessa questione, nell’ambito dell’applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato, del calcolo dei costi di una società controllante che opera in un mercato riservato e che fornisce assistenza
logistica e commerciale alla propria controllata che non opera in un mercato riservato. In secondo luogo, la revoca della
prima decisione di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1992, in seguito alla proposizione di un ricorso di annullamento, e
la sentenza SFEI della Corte avrebbero dovuto spingere la [OSCURATO:PERSONA] a motivare la propria posizione con maggiore diligenza
e precisione rispetto ai punti contestati. Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano presentato vari studi economici durante
il procedimento amministrativo avrebbe altresì dovuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] a predisporre una motivazione accurata, anche
in risposta alle argomentazioni essenziali delle ricorrenti fondate su tali studi economici».
85.
In tale contesto, il Tribunale ha concluso che:
«98. (…) la motivazione della decisione impugnata, la quale si limita ad una spiegazione molto generale del metodo di valutazione
dei costi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e del risultato finale ottenuto, senza imputare con la necessaria precisione i vari
costi di [OSCURATO:PERSONA] generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], né i costi fissi conseguenti
all’uso della rete postale, e senza indicare la remunerazione dei capitali propri, non rispond[e] agli obblighi imposti dall’art. 190
del Trattato.
(…)
100. Di conseguenza, si deve rilevare che la decisione impugnata non consente al Tribunale di verificare l’esistenza e l’importanza
dei vari costi che ricadono nel concetto di costi integrali, come definiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Pertanto,
la motivazione della decisione impugnata non consente al Tribunale di verificare la legittimità della valutazione compiuta
dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito, così come la sua compatibilità con i criteri fissati dalla Corte nella sua sentenza sul ricorso
di impugnazione per affermare l’inesistenza di un aiuto di Stato.
101. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione nella parte in cui essa conclude che
l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non costituisce un aiuto di Stato».
Argomenti delle parti
86.
Le ricorrenti affermano che il Tribunale, dichiarando che la motivazione della decisione contestata è insufficiente, è andato
al di là di quanto prescritto dall’art. 253 CE e dalla giurisprudenza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] considera che, sotto l’apparenza
di un controllo della motivazione, il Tribunale ha esaminato errori manifesti di valutazione e ha cercato di valutare l’adeguatezza
dei metodi utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA].
87.
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha rimesso in discussione la valutazione contenuta nella decisione contestata, ma si è limitato
a verificare se il ragionamento che ne costituiva la base fosse sufficientemente preciso, completo e comprensibile. Esso avrebbe
giustamente concluso che la motivazione era insufficiente. Sarebbe stato necessario un ragionamento più dettagliato per verificare
se la decisione avesse applicato in modo corretto il criterio delle «condizioni normali di mercato» enunciato dalla Corte
al punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
Valutazione
88.
L’art. 253 CE prescrive che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] siano motivate.
89.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la motivazione «dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire
in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. La motivazione
non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se
la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma
anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (…)» (
50
).
90.
In una decisione che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, «la [OSCURATO:PERSONA] è comunque tenuta
ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia
non sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prendere
posizione su elementi che sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari» (
51
).
91.
Rilevo incidentalmente che la giurisprudenza citata dall’[OSCURATO:PERSONA] per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] deve avere svolto un attento
esame fondato su prove solide (
52
) e su elementi significativi e concordanti (
53
) non riguarda gli aiuti di Stato, bensì l’analisi prospettica dell’impatto sul mercato delle fusioni e dei pretesi cartelli.
92.
Nel presente giudizio d’impugnazione è pacifico, e in effetti è stato riconosciuto dal Tribunale nella sentenza impugnata (
54
), che il contesto pertinente è relativo al se la decisione contestata soddisfi il criterio giuridico delle «condizioni normali
di mercato» enunciato dalla Corte al punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (
55
).
93.
Il criterio esposto dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I ha carattere generale. Esso definisce l’approccio da adottare
per valutare se la prestazione di assistenza logistica e commerciale costituisca un aiuto di Stato. Esso non specifica le
regole economiche, contabili o finanziarie da applicare. Nel richiedere che siano inclusi «tutti» i costi aggiuntivi variabili,
non indica quali costi debbano essere considerati variabili. Esso non indica neppure quale contributo ai costi fissi costituisca
un contributo «adeguato» o una remunerazione «adeguata» dei capitali propri.
94.
A mio parere, la
prima ragione
fornita nella sentenza impugnata per giustificare una motivazione dettagliata (ossia il fatto che la decisione contestata
era una delle prime relative alla complessa questione in esame) (
56
) giustifica al contrario una motivazione più ampia e generale. È inutile fornire ogni minimo dettaglio se l’orientamento globale
è errato. Inoltre, la decisione contestata era stata adottata diversi anni prima della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I. A mio parere,
anziché esaminare la questione se la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] sia conforme sotto tutti gli aspetti all’esatta formulazione
del criterio (successivamente) enunciato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (le cui esatte prescrizioni, pertanto, non potevano essere
note a chi ha redatto la decisione), il controllo giurisdizionale della motivazione della decisione dovrebbe concentrarsi
in questo caso sull’esame della questione se l’approccio globale della [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente corretto – vale a
dire, se esso sia conforme alla sostanza del criterio [OSCURATO:PERSONA] I.
95.
Tale parere è corroborato dalla genesi del presente procedimento dinanzi ai giudici comunitari. Sia la decisione nella causa
[OSCURATO:PERSONA] I che la sentenza che ha annullato tale decisione nella causa [OSCURATO:PERSONA] I ruotavano intorno alla corretta interpretazione
delle «condizioni normali di mercato» applicate al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
96.
Pertanto, mi sembra che la questione consista nel se la motivazione sia sufficiente per stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia
basato la sua decisione sui corretti criteri per determinare le condizioni normali di mercato, quali definite dalla Corte
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
97.
La sentenza impugnata, tuttavia, ha annullato la decisione contestata sostanzialmente perché erano considerati troppo generici
e imprecisi la motivazione e i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] (
57
). In essa è stata censurata in particolare la mancanza di precisione per quanto riguarda i concetti economici e contabili
utilizzati, la natura dei costi esaminati e le componenti dei calcoli economici effettuati. Il Tribunale ha dichiarato che
non poteva verificare gli errori di fatto e di valutazione e, in relazione ai costi variabili, ha considerato che la decisione
contestata avrebbe dovuto contenere per lo meno un sommario generale dei calcoli contabili analitici relativi alle prestazioni
fornite.
98.
Non vi è dubbio che la trasparenza sia di per sé importante. È altresì vero che più sono i dettagli disponibili, più risulterà
agevole individuare eventuali errori manifesti di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], sia nel metodo sia nella precisione
dei dati utilizzati. Pertanto, ad esempio, un sommario generale dei calcoli contabili non garantirebbe necessariamente l’individuazione
di errori manifesti.
99.
Nel contesto in esame, tuttavia, non è chiaro se i dettagli che il Tribunale ha ritenuto carenti siano strettamente necessari
per stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato erroneamente il concetto di «condizioni normali di mercato» definito nella
sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
100.
È vero che non è irragionevole interpretare tali condizioni nel senso che richiedono la conformità ai criteri contabili, commerciali
e di investimento generalmente ammessi. Infatti, il principio di diritto comunitario dell’investitore privato opera su tale
base. Entro questi limiti, i dettagli richiesti dal Tribunale potrebbero in teoria rivelare scostamenti dai principi generalmente
ammessi che potrebbero costituire errori manifesti. Tuttavia, tali principi sono di per sé sufficientemente ampi e diversi
per dare luogo a discussioni e la Corte ha fornito solo un criterio generale per stabilire in cosa consistano le «condizioni
normali di mercato». Ne consegue che sussisterebbero margini di discussione nell’ambito di quello che il Tribunale ammette
essere un settore in cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale (
58
).
101.
Mi sembra pertanto che, nel contesto della presente controversia, gli elementi che secondo il Tribunale erano carenti nella
motivazione della [OSCURATO:PERSONA] abbiano un’importanza marginale. La decisione contestata fornisce un ragionamento e particolari
sufficienti per consentire di controllarne la legittimità alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
102.
Per quanto riguarda i costi dell’assistenza, dai paragrafi [iii] e [xi] del trentatreesimo ‘considerando’, nonché dai ‘considerando’
quarantaduesimo e cinquantasettesimo (
59
) emerge che i «costi totali» presi in considerazione includono tutti i costi variabili e un contributo proporzionale ai costi
fissi relativi all’assistenza logistica e commerciale.
103.
Il paragrafo [iii] del trentatreesimo ‘considerando’ indica che [OSCURATO:PERSONA] divide i «costi totali» in «costi operativi diretti»
e in una quota delle «spese della sede e delle direzioni regionali». Tale suddivisione non corrisponde rispettivamente ai
costi variabili e ai costi fissi, dato che, ai sensi del cinquantasettesimo ‘considerando’, i costi fissi includono anche
immobili e veicoli. Tuttavia, il medesimo ‘considerando’ chiarisce che i costi variabili sono stati coperti dal primo esercizio.
Dall’affermazione secondo cui solo «taluni costi fissi» sono stati coperti nei primi due esercizi (1986‑1987) e che a partire
dal 1988 «tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”» sono stati coperti, appare chiaramente che tutti i costi fissi sono stati
coperti a partire da tale anno. Inoltre, dal quarantaduesimo ‘considerando’ emerge che la ripartizione dei costi fissi era
proporzionale.
104.
Il punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I chiarisce che la «remunerazione adeguata dei capitali propri» deve derivare dalla
contropartita per l’assistenza logistica e commerciale. In base alla definizione di «prezzi calcolati in base ai costi integrali»
di cui al cinquantasettesimo ‘considerando’, l’esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del contributo della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] all’investimento
di capitali propri di [OSCURATO:PERSONA] può essere confrontato con l’orientamento adottato dalla Corte.
105.
La decisione contestata fornisce altresì allo SFEI, il denunciante, una spiegazione adeguata dei motivi per i quali i fatti
e i punti di diritto addotti nella denuncia non dimostravano l’esistenza di un aiuto di Stato.
106.
Nei ‘considerando’ dal quarantacinquesimo al sessantaduesimo, la [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi per cui ha respinto le censure
dello SFEI riassunte al trentaquattresimo ‘considerando’. In sostanza, essa respinge il metodo con cui lo SFEI ha valutato
le diverse componenti del preteso aiuto di Stato. In particolare, emerge dalla decisione contestata (
60
) che gli approfonditi studi economici forniti dal denunciante per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato si basavano
su una nozione di «prezzo di mercato normale» che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato fondamentalmente errata (
61
). In tali circostanze, sarebbe irrilevante una risposta dettagliata alle ipotesi e ai calcoli relativi all’importo complessivo
del preteso aiuto di Stato contenuti nei suddetti studi.
107.
Pertanto, non ritengo che la
terza ragione
fornita per giustificare una motivazione più dettagliata sia valida (
62
). Lo stesso Tribunale ha ammesso che le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il metodo dello SFEI di calcolo dei
costi erano chiaramente indicate nella decisione contestata (
63
). Mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente risposto alle «argomentazioni essenziali delle ricorrenti fondate [sugli]
studi economici». [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in sostanza, che l’orientamento globale e il metodo adottati dallo SFEI fossero
errati. Ciò detto, a cosa servirebbe pretendere una «una motivazione accurata» che esamini più approfonditamente i singoli
punti? Rilevo inoltre che il Tribunale non ha specificato quali elementi delle denunce dello SFEI considerasse inadeguatamente
esaminati nella decisione contestata. Ciò è in evidente contrasto con l’orientamento da esso adottato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] (
64
).
108.
Non sono convinto del fatto che la
seconda ragione
(
65
) per la quale il Tribunale pretendeva un ragionamento più dettagliato nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] resista a un esame
più attento. È abbastanza giusto pretendere che l’autore di una decisione presti la dovuta attenzione alle pertinenti decisioni
giurisdizionali che influiscono sul modo in cui viene formulata la decisione in corso di redazione. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti
incentrato la sua analisi sulla sentenza SFEI (
66
). Tuttavia, non ritengo che la semplice revoca di una decisione precedente modifichi sostanzialmente la portata dell’obbligo
di motivazione sancito dall’art. 253 CE. Semmai, l’esatta portata dell’obbligo di motivazione continua a essere definita dal
contesto e da tutte le norme che disciplinano la materia di cui trattasi.
109.
Concludo nel senso che il Tribunale, dichiarando che la motivazione della decisione contestata era carente, è incorso in un
errore di diritto. Pertanto, suggerisco alla Corte di accogliere il terzo motivo di impugnazione.
Sul quarto motivo di impugnazione: errore di diritto nella valutazione del concetto di aiuto di Stato riguardo alla cessione
della Postadex
(
67
)
Valutazione del Tribunale
(
68
)
110.
Innanzi tutto, il Tribunale ha osservato che il concetto di aiuto di Stato aveva un ambito di applicazione assai ampio ai
sensi dell’art. 92 del Trattato (divenuto art. 87 CE), il cui scopo era quello di evitare che sugli scambi fra Stati membri
incidessero eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità i quali, sotto varie forme, alterassero o rischiassero di
alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (
69
). Tale concetto comprendeva interventi i quali, in varie forme, alleviavano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio
di un’impresa. Secondo una giurisprudenza consolidata, il Trattato definisce gli interventi pubblici in relazione ai loro
effetti.
111.
Il Tribunale ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il trasferimento della clientela della Postadex, in
quanto logica conseguenza della creazione di una controllata, non costituiva un aiuto di Stato (
70
). La clientela della Postadex costituiva un bene immateriale avente un valore economico, anche se difficilmente valutabile.
[OSCURATO:PERSONA] aveva potuto creare il servizio Postadex utilizzando le risorse derivanti da un monopolio legale. La SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] (
71
) non aveva versato alcun corrispettivo a [OSCURATO:PERSONA]. Il trasferimento di un tale bene costituiva nondimeno un vantaggio per
il beneficiario. Detto trasferimento poteva essere imputato allo Stato. Di conseguenza, il trasferimento costituiva un aiuto
di Stato.
112.
Il Tribunale ha concluso nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto ritenendo che il trasferimento della
clientela della Postadex non costituisse un aiuto di Stato in quanto non comportava alcun vantaggio in denaro. Di conseguenza,
la decisione contestata andava annullata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che il trasferimento della Postadex
da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non costituisse un aiuto di Stato.
Argomenti delle parti
113.
Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha errato nel dichiarare che la decisione contestata concludeva a torto che il trasferimento
della Postadex alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non costituiva un aiuto di Stato. Esse sostengono che tale situazione non può essere equiparata
al comportamento tenuto da una società madre del settore privato con una controllata preesistente. [OSCURATO:PERSONA] ha invece costituito
una controllata trasferendo un’attività economica in un’entità diversa specificamente creata a tale scopo. Quando viene costituita
una controllata non esiste alcun beneficiario. [OSCURATO:PERSONA] incoraggia tali costituzioni per accrescere il funzionamento
concorrenziale del mercato.
114.
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il trasferimento gratuito della clientela vincolata della Postadex ha indubbiamente conferito un vantaggio
alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] in quanto nuovo operatore sul mercato. I beni vengono sempre trasferiti dietro corrispettivo. Il vantaggio
avrebbe dovuto essere valutato conformemente agli orientamenti forniti dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
Valutazione
115.
Nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la clientela della Postadex rappresenta un bene immateriale (
72
). Come osserva il Tribunale, la circostanza che un elemento sia difficilmente valutabile non significa che esso sia privo
di valore (
73
). Per quanto mi riguarda, concordo nel ritenere che la clientela avesse un valore economico positivo all’epoca del trasferimento
alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], nel 1985.
116.
Cosa è accaduto esattamente quando [OSCURATO:PERSONA] ha costituito la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]? Mi sembra che, in particolare, occorra distinguere
tra, da un lato, le
attività
relative al servizio di corriere espresso e, dall’altro, il
valore
di tali attività.
117.
È chiaro che la nuova entità ha rilevato le
attività
. Queste comprendevano la gestione e l’utilizzo della clientela. Tuttavia, in conseguenza della creazione stessa della controllata,
gli azionisti di questa hanno beneficiato del valore
economico
delle relative attività. [OSCURATO:PERSONA] ha così conservato una parte di tale valore corrispondente ad una partecipazione azionaria
del 66%. La TAT ha ottenuto il restante valore come contropartita di un apporto di capitale. In altre parole, il valore delle
attività si rifletteva nel valore delle azioni prima emesse a beneficio degli azionisti e poi da essi detenute.
118.
La situazione è quindi diversa rispetto a una privatizzazione. Quando uno Stato cede un bene a un investitore esterno riceve
una contropartita. Sussiste un aiuto di Stato se, in base al principio dell’investitore privato, la somma ricavata è inferiore
al valore dei beni ceduti (
74
). Nella creazione della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], l’unico investitore esterno coinvolto era la TAT, che acquistava una quota del 34%.
Se la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avesse versato una somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], ciò avrebbe semplicemente ridotto il valore della controllata
nonché, in corrispondenza, quello della quota di [OSCURATO:PERSONA].
119.
A mio parere, il principio dell’investitore privato è applicabile anche alla conversione, da parte di un soggetto pubblico,
di un’attività in una controllata (
75
). La questione è se un investitore privato avrebbe agito allo stesso modo anziché, ad esempio, vendere l’impresa a terzi.
[OSCURATO:PERSONA] ha infatti analizzato tale questione nella decisione contestata esaminando il TRI ottenuto sull’apporto di
capitale di [OSCURATO:PERSONA] nel 1986 (
76
).
120.
Nella sentenza impugnata il Tribunale osserva giustamente che l’attuale art. 87, n. 1, CE distingue gli interventi pubblici
in funzione dei loro effetti (
77
). Tuttavia, non vedo come la creazione della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] possa avere avuto un effetto distorsivo sul mercato. La SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
era una nuova concorrente solo nella misura in cui era una società creata ex novo con una nuova denominazione. Le attività
e la clientela erano quelle della Postadex. Sembra molto più probabile che l’effetto della costituzione di una controllata
separata per esercitare attività precedentemente svolte da un colosso pubblico, sempreché le operazioni commerciali con la
società madre vengano svolte conformemente al criterio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, consista in definitiva in una maggiore
competitività del mercato.
121.
Per tutti questi motivi, non ritengo che, all’atto della conversione della Postadex in una controllata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia ceduto
il valore della Postadex alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel dichiarare che il trasferimento
della Postadex alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] costituisce un aiuto di Stato, poiché la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non ha versato alcuna contropartita
a [OSCURATO:PERSONA] (
78
).
122.
Per le ragioni sopra esposte, suggerisco alla Corte di accogliere anche il quarto motivo di impugnazione.
Osservazioni finali
123.
Ai sensi dell’art. 61 del suo Statuto, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla
controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
124.
Poiché il Tribunale ha ritenuto di non poter esaminare alcuni degli argomenti addotti nella prima parte del primo motivo in
ragione del fatto che la motivazione della decisione contestata era insufficiente (
79
), mi sembra che lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire definitivamente. Propongo quindi di rinviare la causa
al Tribunale e di riservare le spese.
Conclusione
125.
Sulla base degli argomenti sopra svolti, suggerisco alla Corte di:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006, causa T‑613/97, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui
essa ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore
della società SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], «nella parte in cui essa dichiara che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], né il trasferimento della Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della
SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]»;
– rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
– riservare le spese.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore della società
SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, L 164, pag. 37).
3
– Sentenza 14 dicembre 2000, causa T‑613/97, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4055).
4
– Sentenza 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑6993).
5
– Sentenza 7 giugno 2006, causa T‑613/97, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1531).
6
– Che operava sotto la denominazione di Postadex.
7
– Nelle presenti conclusioni, si farà riferimento alla «SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]», anche quando sia interessata solo una delle due società.
Le sentenze citate alle note 3‑5 hanno seguito tale criterio.
8
– Sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94 (Racc. pag. I‑3547). Farò riferimento a tale sentenza come «sentenza SFEI».
9
– Sentenza impugnata, punto 10.
10
– GU 1996, C 206, pag. 3.
11
– Esso ha inoltre ampliato l’ambito della sua denuncia del dicembre 1990 aggiungendovi alcuni punti, che non riguardano il
presente giudizio di impugnazione.
12
– Cit. alla nota 3.
13
– Cit. alla nota 4.
14
– Cit. alla nota 5.
15
– GU 2004, C 251, pag. 12.
16
– V. paragrafo 10 supra.
17
– Indicherò collettivamente come «[OSCURATO:PERSONA]» i soggetti che hanno presentato comparse di risposta.
18
– Sentenza 9 settembre 1999, causa C‑64/98 P (Racc. pag. I‑5187, punto 32).
19
– V. nota 15.
20
– V. sentenza della Corte 17 marzo 1993, causa C‑155/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑939, punti 23 e 24), e sentenza
del Tribunale 14 dicembre 2006, causa T‑237/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-5131, punto 97 e giurispridenza
ivi citata). Nel caso della seconda sentenza, il giudizio di impugnazione è ancora pendente (causa C‑139/07 P), ma non riguarda
questo punto.
21
– V. sentenza 8 marzo 2007, causa T‑340/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-573, punto 164 e giurisprudenza ivi
citata).
22
– Cit. alla nota 18. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 33).
23
– Nella sentenza 31 maggio 2005, n. 64330/01, Antunes/Portogallo § 43, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato
che l’art. 6, n. 1, della CEDU era applicabile in un caso nel quale la ricorrente, che aveva chiesto l’avvio di un procedimento
penale nei confronti del suo ex datore di lavoro pubblico e aveva partecipato a tale procedimento in veste di «assistente»,
aveva in tal modo dimostrato il proprio interesse alla condanna dell’imputato e al risarcimento del danno subito.
24
– Sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C‑291/89, Interhotel/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2257, punti 14‑17), e sentenza
del Tribunale 10 maggio 2001, cause riunite T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97, T‑217/97,
T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Kaufring e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1337, punti 134 e 135).
25
– V., ad esempio, sentenza 27 giugno 2006, causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑5769, punto 35 e giurisprudenza
ivi citata).
26
– Sentenza 16 luglio 1971, Ringeisen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A n. 13, pag. 40, § 97, il corsivo è mio. In quella causa, il fatto che
due giudici della causa rinviata avessero partecipato alla prima decisione non costituiva un motivo di legittima suspicione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo è pervenuta a un’analoga conclusione nella sentenza 26 settembre 1995, Diennet/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] A n. 325-A, pag. 17, § 38, in cui tre dei sette giudici del procedimento in esame avevano partecipato alla prima decisione.
Nella sentenza Schwarzenberger/Germania, n. 75737/01 (Sect. 5) (Eng) – (10.8.06), § 42, la stessa Corte ha elencato sentenze
che applicavano lo stesso principio a situazioni analoghe, come decisioni precontenziose.
27
– Nella sentenza 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo/Italia, Reports 1996-III, §§ 58-60, citata dalle ricorrenti, la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che un sospetto di parzialità era oggettivamente giustificato in quanto
scaturiva dalla combinazione di due circostanze, una delle quali consisteva nel fatto che un giudice nel procedimento a carico
del ricorrente aveva precedentemente condannato il complice di quest’ultimo.
28
– Art. 27, n. 3, della CEDU. V. anche A. Mowbray, [OSCURATO:PERSONA] of the Work of the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of
[OSCURATO:PERSONA], [2007] P.L. (Autumn) pag. 507, in particolare pagg. 519 e segg.
29
– V., ad esempio, sentenza 15 dicembre 2005, Kyprianou/Cipro [GC], n. 73797/01, CEDU 2005‑XIII, riguardante a sua volta un
asserito caso di parzialità di un giudice. Il giudice Costa (attuale presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo),
che era stato presidente della Camera nel primo giudizio, ha cambiato parere su due punti nell’ambito del procedimento dinanzi
alla Grande Camera. Nel suo parere parzialmente dissenziente, egli esamina la questione se giudici che abbiano preso parte
due volte al collegio giudicante debbano attenersi al loro parere originale. Egli afferma che «(…) tutto dipende dalle peculiarità
del caso di specie (…) e dalla maggiore o minore testardaggine (o capacità di rimettere in discussione le proprie precedenti
conclusioni) di ciascuno; il che dipende ancora una volta dai singoli casi, forse più che dal carattere». Egli conclude (in
maniera abbastanza felice) che il rinvio di quella particolare causa «ha rafforzato le mie tesi, consentendomi al contempo
di correggerle: si può sempre fare meglio (o comunque meno peggio) (…)».
30
– Sentenza 19 marzo 2002, causa C‑13/00, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. I‑2943, punto 5 e giurisprudenza ivi citata).
31
– Sentenze 11 luglio 1988, cause riunite C‑305/86 e C‑160/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Racc. pag. I‑2945,
punto 18) e 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1125, punto 23). In quelle cause, i richiedenti
non erano legittimati a sollevare l’eccezione di irricevibilità. Nella molto anteriore sentenza 22 marzo 1961, cause riunite
42/59 e 49/59, SNUPAT/[OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag. 99, in particolare pag. 142), la Corte non ha espressamente dichiarato che
era sollevata una questione di ordine pubblico, ma ha riconosciuto il diritto degli intervenienti di sollevare un’eccezione
di irricevibilità contro la domanda di annullamento di un atto che si limitava a confermarne un altro atto rispetto al quale
era scaduto il termine di impugnazione.
32
– Parte D della decisione contestata.
33
– Ho assegnato numeri romani ai paragrafi di questo ‘considerando’ ai fini di una più agevole consultazione.
34
– Al quarantaduesimo ‘considerando’, la [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che i costi fissi sono stati computati proporzionalmente
all’attività fornita da [OSCURATO:PERSONA] a favore della controllata.
35
– Parte E della decisione contestata.
36
– Tali importi sono pari, rispettivamente, a circa EUR 231 milioni, a EUR 160 milioni e ad EUR 71 milioni.
37
– ‘Considerando’ dal quarantacinquesimo al quarantottesimo.
38
– EUR 5,8 milioni circa.
39
– ‘Considerando’ dal quarantanovesimo al cinquantasettesimo.
40
– Cinquantatreesimo ‘considerando’.
41
– Cit. alla nota 8. V. anche supra, paragrafo 4.
42
– ‘Considerando’ dal cinquantottesimo al sessantatreesimo.
43
– Punti 63‑71.
44
– Punti 72 e 73.
45
– Punto 73.
46
– Punti 77‑85.
47
– Punti 86‑89.
48
– Punti 90‑93.
49
– Punti 94 e 95.
50
– Sentenza 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8461, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
51
– Sentenza 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1719, punto 64).
52
– Sentenza 13 luglio 2006, causa T‑464/04, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2289,
punto 248). Il giudizio di impugnazione è ancora pendente.
53
– Sentenza 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1375, punto 228).
54
– Punto 72.
55
– V. supra, paragrafo 14.
56
– Punto 97.
57
– Punti 75‑95.
58
– Al punto 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la valutazione del modo in cui i costi di [OSCURATO:PERSONA]
causati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale erano calcolati in assenza di una contabilità analitica implicava
una valutazione economica complessa. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] godeva di un ampio potere discrezionale.
59
– V. supra, paragrafi 69 e 73 e nota 34.
60
– Trentaquattresimo ‘considerando’.
61
– Cinquantatreesimo ‘considerando’.
62
– Sentenza impugnata, punto 97.
63
– Punto 73.
64
– Sentenza 28 settembre 1995, causa T‑95/94 (Racc. pag. II‑2651, punti 62 e 63); v. anche impugnazione contro la sentenza
[OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 51 (punti 74‑77).
65
– Punto 97.
66
– V. supra, paragrafo 73.
67
– Il servizio di corriere espresso di [OSCURATO:PERSONA]. V. nota 6.
68
– Sentenza impugnata, punti 158‑171.
69
– Il Tribunale ha fatto riferimento alle sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 709, punto 26)
e 15 marzo 1994, causa C‑387/92, [OSCURATO:PERSONA] de España (Racc. pag. I‑877, punto 12).
70
– Decisione contestata, quarantottesimo ‘considerando. V. supra, paragrafo 72.
71
– Ricordo che la controllata costituita era stata denominata SFMI. V. nota 7.
72
– Quarantottesimo ‘considerando’.
73
– Sentenza impugnata, punto 169.
74
– V., in tal senso, sentenza 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1139, punti 133 e 134, relative
alla vendita a un prezzo negativo di un’impresa nell’ex Germania dell’Est).
75
– Il criterio enunciato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, per contro, è inapplicabile, in quanto riguarda la copertura dei costi
nelle transazioni commerciali tra società madre e controllata del settore pubblico.
76
– ‘Considerando’ dal cinquantanovesimo al sessantatreesimo della decisione contestata.
77
– Punto 160.
78
– Sentenza impugnata, punto 167.
79
– Punto 102.