CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 35809/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27382/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 1023/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27382-17 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria per debiti tributari relativi a n. 9 cartelle di pagamento presupposte. Il con- tribuente lamentava la mancata notifica degli atti impositivi e la nullità del provvedimento di iscrizione per la omessa allegazione delle pre- supposte cartelle con le relative notifiche. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 620/09/2015, accoglieva il ricorso propo- sto dal contribuente rilevando come l'Agente della Riscossione avesse dato prova della notifica della sola cartella n. 0942010001361502000, dell'importo di curo 633,10. L'Agente della Riscossione proponeva appello, lamentando l'erronea declaratoria di omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 620/09/2015, accoglieva l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quat- tro motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di parteci- pare all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che i giudici di appello non avrebbero adeguatamente motivato R.G.N. 27382-17 sulla rituale notifica delle nove cartelle sottese all'adottato provvedi- mento cautelare di cui all'art. 77 del d.P.R. 602 del 1973, posto che l'Agente della Riscossione aveva prodotto in giudizio documentazione provante la sola notifica di due cartelle di pagamento: la n. 09420090039611510000 e la n. 0942010000136150200. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 140 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo i giudici di appello ritenuto legittimo il provvedimento di iscrizione ipotecaria in relazione a sottostanti pretese tributarie (quattro cartelle di pagamento), per le quali non era stata offerta alcuna prova circa la rituale notifica. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione de- gli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe ritenuto perfezionata la notifica della cartella n. 094201100099328450000 ras- segnata nell'allegato debiti al n. 6, dell'importo di euro 20.723,36, rite- nendo sufficiente la mera produzione della ricevuta di ritorno con la quale il messo notificatore aveva notiziato il ricorrente dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. Dalla relata di notifica si evincerebbe la mancata attestazione del mes- so notificatore di aver tentato di notificare alle altre persone indicate nell'art. 139 c.p.c. (vicino di casa, portiere ecc.). 4. Con il quarto motivo di denuncia omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in re- lazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. 11 ricorrente rileva, in subor- R.G.N. 27382-17 dine, per quanto già eccepito con il motivo n. 2, che il giudice di appel- lo avrebbe omesso di esaminare la circostanza decisiva relativa alla mancata produzione delle relate di notifica delle cartelle rassegnata al n. 1, dell'importo di euro 388,23 al n. 4, dell'importo di curo 60.348,49, al n. 5 dell'importo di euro 19.099,01, al n. 7 dell'importo di curo 1.616,46. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall'accoglimento della censura consegue l'assorbimento delle restanti critiche. 5.1.11 contribuente lamenta, con il suddetto mezzo, che dalla motiva- zione della sentenza impugnata non sarebbe consentito comprendere in alcun modo la ratio decidendi e le conclusioni cui è giunto il giudice di appello, il quale avrebbe ritenuto ritualmente notificate tutte le cartelle esattoriali, pur avendo l'Agente della riscossione prodotto documen- tazione relativa alla prova della notifica di due delle cartelle presup- poste all'iscrizione ipotecaria. 5.2.Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza di legittimità, sussiste motivazione apparente del provvedimento impu- gnato con ricorso per cassazione, quando pur se la stessa è grafica- mente esistente (ed eventualmente sovrabbondante) tale motivazione non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragiona- mento decisorio, così da non attingere la soglia del 'minimo costitu- zionale' richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 9105 del 2017).R.G.N. 27382-17 Quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento (oppure li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica), rende impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012) 5.3.11 vizio di motivazione previsto dall'art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva ca- renza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice al- la formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina lo- gico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020). Spetta al giudice del merito il concreto apprezzamento di ogni elemen- to di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che appaia funzionale all'esame delle questioni introdotte dalle parti, e tale esame va esposto, seppure concisamente, per illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione. Tale omissione si concretizza nella violazione di un preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 111, comma sesto, Cost.), sic- chè se viene omessa l'esposizione, sia pure concisa, dei motivi di fatto e di diritto della decisione, la specificazione e l'illustrazione delle ragio- ni e dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e so- prattutto se viene omessa la specificazione dell'esame delle prove su cui si è fondato il convincimento, non è consentito verificare se il giu- dice abbia effettivamente giudicato iuxta alligata ed probata (Cass. n. 20414 del 2018).R.G.N. 27382-17 5.4.1 giudici di appello, con affermazioni assertive e apodittiche, hanno confermato la legittimità dell'atto impugnato, precisando testualmente "essendo stata provata la notifica degli atti presupposti, l'avviso di iscrizione di ipoteca non può che essere confermato", senza argomen- tare alcunché in ordine alla indicazione delle prove, oggetto di valuta- zione, in base alle quali sarebbe risultata la regolarità del procedimento notificatorio, e senza neppure illustrare le circostanze addotte dal con- tribuente- oggetto di discussione tra le parti- ritenute decisive in ordine alla mancanza di prova della avvenuta notifica di alcune delle cartelle presupposte all'avviso di iscrizione ipotecaria. Alla stregua di quanto esposto, il motivo va accolto e dichiarate assor- bite le restanti censure, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla [OSCURATO:PERSONA] della Cala- bria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquida- zione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbite le re- stanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composi- zione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudi- zio di legittimità. Così è deciso, i