CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità peri i reati di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen., non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; osservato che il secondo motivo del medesimo ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’eccessiva quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto inoltre che il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen. denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato in quanto si risolve in una pedissequa reiterazione delle doglianze mosse in appello e cui la corte territoriale ha correttamente risposto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos