CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26259/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Bari del 28 ottobre 2022 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 217 co. 2 e 224 co. 1 r.d. n. 267/42. 1.11 primo motivo di ricorso è quello che si duole dell'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di compiere il necessario vaglio in ordine alla presenza delle relative cause di non punibilità, che avrebbero potuto determinare il proscioglimento dell'imputato. 2.Con un secondo motivo di ricorso si lamenta carenza di motivazione in punto determinazione della pena, in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della pena concordata. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.Tanto premesso e, nello specifico, il primo motivo è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o la valutazione discrezionale di congruità della pena - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento, vuoi perché del tutto generico e, peraltro, promosso per motivi formali che divaricano da quelli concretamente esposti, dal momento che l'inosservanza della legge penale riguarda la violazione delle norme di diritto penale sostanziale e non i profili processuali riguardanti la scelta di prosciogliere, o meno, l'imputato medesimo. 3.A riguardo del secondo motivo, a sua volta comunque inammissibile perché la sanzione irrogata non è "illegale" - risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E' stato invero comminato il minimo della pena. 4.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità - che consentono di ravvisare colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - il ricorrente deve essere condannato, oltre alle spese del procedimento, anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4/4/23 Il conshli,ere e