CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il furto di due caschi da motocicletta, commesso il 19 luglio 2014 e lette le memorie di conclusioni presentate dal difensore dell'imputato il 17 e il 20 aprile 2023; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. è manifestamente infondato, sotto due concorrenti profili: - la Corte di appello indica il danno in "un centinaio" di euro, ed esclude, in maniera non illogica né contraddittoria, che si tratti di danno di particolare tenuità; - la medesima Corte utilizza poi, come argomento ulteriore, non decisivo, la circostanza che la persona offesa ha dovuto affrontare la spesa di un immediato riacquisto dei caschi "stante l'obbligatorietà dell'utilizzo"; l'affermazione non si fonda affatto su un travisamento della prova, poiché il fatto che i caschi sottratti siano stati restituiti il successivo 25 luglio 2014 non esclude che la persona offesa abbia dovuto nel frattempo riacquistarli per poter circolare a bordo del proprio motociclo; Precisato che il procedimento in rassegna non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 ma al regime di cui all'art. 610, comma 1 e 611 comma 1, cod. proc. pen., che prevede non la presentazione di conclusioni nel termine di cinque giorni prima dell'udienza, bensì la facoltà di presentare memorie entro quindici giorni prima della data fissata per la decisione, sicché le memorie trasmesse dalla difesa il 17 e il 20 aprile 2023 sono tardive; Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amm