Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1973

Cassazione n. 17141/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1973 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ut9/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non determinato nel minimo è generico avendo la Corte di appello, dopo aver disapplicato la contestata recidiva, quantificato la pena partendo dal minimo edittale previsto dal delitto di cui all'art. 368 cod. pen., al contempo escludendo, per la gravità delle accuse rivolte a ufficiale di polizia giudiziaria ritenute ritorsive e l'assenza di elementi favorevoli valorizzabili, le invocate attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1973 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ut9/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non determinato nel minimo è generico avendo la Corte di appello, dopo aver disapplicato la contestata recidiva, quantificato la pena partendo dal minimo edittale previsto dal delitto di cui all'art. 368 cod. pen., al contempo escludendo, per la gravità delle accuse rivolte a ufficiale di polizia giudiziaria ritenute ritorsive e l'assenza di elementi favorevoli valorizzabili, le invocate attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0
Sentenza Cassazione n. 17141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris