CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilita dei ricorso, con le statuizioni ex art. 616 C.P.P. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, in data 11.02.2020, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 comma primo cod. pen. e applicato l'aumento per la recidiva reiterata specifica, lo aveva condannava alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva in violazione degli artt. 603 e 507 cod. pen.- costituita dall'esame di [OSCURATO:PERSONA], gestore del locale al cui esterno è accaduto il fatto, in qualità di unico e fondamentale testimone oculare dei fatti contestati - rispetto alla quale era stata chiesta con l'atto di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di fornire una controprova a quanto riferito dalla persona offesa in sede di esame, sul cui narrato dei fatti si è fondato il convincimento della responsabilità penale dell'imputato anche da parte della Corte di merito. Invero, la corte di appello, associandosi al convincimento del Tribunale, sulla richiesta avanzata dalla difesa, aveva ritenuto non sussistente il requisito della decisività, asserendo che Volpi non fosse presente al momento culminante del fatto ovvero della colluttazione. Tale circostanza, si duole il difensore, viene smentita da vari fattori: anzitutto dalle immagini della telecamera di sicurezza, nonché dall'annotazione di servizio del 14.12.2017, dalla quale si evince che il gestore del bar fosse presente all'esterno potendo così vedere quanto stava accadendo; e, ancora, in sede di s.i.t. rese in data 18.03.2016, Volpi aveva rilasciato fondamentali dichiarazioni dettagliate con riferimento allo sviluppo dell'intera vicenda; la sua deposizione avrebbe potuto essere decisiva anche con riferimento alla circostanza che la persona offesa avrebbe avuto uno sfollagente con sé il cui utilizzo è stato escluso sulla sola base della versione della persona ofefsa, oltre che per stabilire il numero degli aggressori. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata e specifica e violazione di legge con riferimento all'art. 99 commi 1, 2 n. 1) e 4 cod. pen. Al riguardo, la difesa evidenzia come la corte di merito abbia applicato la contestata recidiva, fondando il proprio convincimento sulla base dei precedenti risultanti dal certificato penale dell'imputato, senza considerare né la distanza temporale intercorrente tra l'ultimo di essi, risalente a sei anni prima, rispetto al nuovo episodio delittuoso, né la natura occasionale e imprevedibile di quest'ultimo, atteso che la condotta di lesioni posta in essere dell'imputato è stata determinata dalla presunta convinzione che la persona offesa fosse responsabile del decesso da overdose di un proprio amico; e soprattutto si ribadisce la doglianza già svolta in appello secondo cui tra i precedenti penali ve ne sono due dei quali non si sarebbe comunque dovuto tener conto, rivenendo essi, uno, da sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa a reato che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, l'altro da decreto penale di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla recidiva, è inammissibile nel resto. 1.1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con la quale la corte d'appello ha rigettato la richiesta della rinnovazione istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p., avanzata per acquisire le prove (testimonianza o, in subordine, acquisizione S.I.T.) che esso ricorrente aveva chiesto fossero acquisite, ex art. 507 c.p.p., al giudice di primo grado e che questi aveva disatteso. In tema di poteri officiosi del giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere si sostanzino nell'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e nel suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p. (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 - dep. 18/12/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907). Quanto al secondo profilo si deve rammentare che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. peri, è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 - 01). Si è, altresì, affermato al riguardo che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie. Nel caso in scrutinio la corte di appello ha adeguatamente illustrato le condivisibili ragioni in base alle quali l'integrazione istruttoria, come già riconosciuto dal tribunale, doveva ritenersi superflua, essendo relativa a circostanze assolutamente irrilevanti rispetto alla decisione di condanna che concerne uno specifico segmento della vicenda a cui il teste che si vorrebbe ascoltare comunque non avrebbe assistito. In particllare, la corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, evidenziando la non decisività della prova richiesta sia perché Volpi non era presente nel momento cloud dell'aggressione (alla luce delle immagini restituite dalle telecamere interne al locale), sia perchè alla stregua del completo quadro probatorio raccolto (dichiarazioni della persona offesa, immagini dell'impianto di videosorveglianza e certificato medico del P.S. ) non potessero nutrirsi dubbi sulla responsabilità penale del ricorrente. D'altra parte, la circostanza del possesso di uno sfollagente da parte della persona offesa, che si adduce a sostegno della necessità dell'escussione testimoniale del teste, non è neppure prospettata in termini di successivo utilizzo dell'arma nei confronti dell'imputato da parte della predetta. 2. Il secondo motivo è fondato. La corte territoriale ha confermato la recidiva specifica, reiterata, limitandosi ad osservare che il nuovo episodio delittuoso risulta significativo di una maggiore pericolosità dell'imputato e che i reati già commessi dall'imputato risultano anche della stessa indole di quello oggetto del presente giudizio, laddove, in appello, il ricorrente aveva tra l'altro eccepito che di alcuni precedenti non si sarebbe dovuto tener conto trattandosi, in un caso, di sentenza di patteggiamento rispetto alla quale il reato si sarebbe estinto decorsi i cinque anni dal passaggio in giudicato e, nell'altro, di decreto penale di condanna (per una contravvenzione risalente al 2009). Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia ex art. 623 cornma i lett. mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione (recidiva), deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità dell'imputato. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a