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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30121/2026

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lo di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia hadichiarato inammissibile l’istanza di revisione formulata da [OSCURATO:PERSONA] e harigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in relazione alla condanna resadalla Corte di appello di Roma il 21 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 5 luglio2022, a seguito della sentenza resa da questa Corte, sezione Quinta penale, n.34764 – 22.[OSCURATO:PERSONA] che, avverso il predetto provvedimento, è stato propostotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (violazione degli artt.630 lett. c, 634 cod. proc. pen., erronea applicazione del concetto di provanuova e indebita anticipazione del giudizio di merito pur concludendo conl’inammissibilità - primo motivo; vizio di motivazione – secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] che, quanto al primo motivo, la Difesa lamenta che la Corteterritoriale ha rigettato la richiesta di disporre accertamenti tecnici basati sunuove tecnologie (in particolare un’analisi fonica, non disponibile all'epoca deicalcoli già effettuati, nonché calcoli e planimetrie aggiornate), concludendo perl’inammissibilità della rinnovazione istruttoria perché di carattere esplorativo;tuttavia, a parere del ricorrente, per prova nuova deve intendersi anche unnuovo metodo scientifico che diversamente valuti elementi già noti, avendo,peraltro, la Corte territoriale trasformato il giudizio sull’ammissibilità dellarichiesta di revisione in un’anticipazione del giudizio di merito.Reputato che deve riscontrarsi la genericità del motivo dedotto, tenuto contoche la prova nuova che renderebbe ammissibile il giudizio di revisione vieneadombrata ma non concretizzata dal ricorrente, non risultando puntualmenteillustrato in cosa consista il metodo innovativo che imporrebbe di dare ingressoalla specifica ragione di revisione; tanto, come richiesto dalla giurisprudenza diquesta Corte secondo la quale (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281740 – 01), ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possonocostituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corsodella cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche etecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con lemetodiche in precedenza disponibili (nella fattispecie, la Corte ha ritenutoimmune da censure il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanzadi revisione, escludendo che il riversamento in HD ad alta definizione delcontenuto di un CD contenente un filmato dei fatti potesse integrare "provanuova", in quanto tale tecnologia ad alta definizione era già operativa ai tempidel processo definitosi con la sentenza oggetto dell'istanza; v. massime conformin. 26637 del 2008, Rv. 240869 – 01; n. 14255 del 2013, Rv. 256599 – 01; n.2982 del 2010, Rv. 245840 – 01; n. 10523 del 2018, Rv. 272592 – 01).[OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce che lamotivazione è apparente perché ha affermato che la sentenza di assoluzione del2014, che aveva escluso l'aggancio della cella da parte del telefonodell'imputato, non poteva essere presa in considerazione perché si tratta dipronuncia annullata in sede di legittimità, senza considerare che tale sentenzarilevava un vizio di metodo nella valutazione complessiva degli indizi, dovendosispecificare che le prove tecniche nuove proposte con l’istanza di revisioneriguardano certamente quelle foniche, all'epoca non disponibili, nonché calcoli eplanimetrie aggiornate, mentre l’istanza è stata ritenuta dalla Corte territorialemera riproposizione di doglianze già esaminate, senza considerare la novitàconsistente nell’adozione di un metodo scientifico nuovo.Rilevato che anche questa doglianza appare generica rispetto alla necessariaindicazione, precisa e dettagliata nel senso sopra specificato, del metodoscientifico sopravvenuto, illustrato dal ricorrente come innovativo, tenuto contoche nella sintesi dell’istanza di revisione contenuta nel provvedimentoimpugnato, si fa riferimento alla necessità di nominare esperti linguistici,riscontrandosi nelle trascrizioni dal nigeriano, un parziale travisamento deidialoghi captati in ambientale, nonché all’indispensabilità di una nuovaconsulenza sull’area della cella agganciata dall’utenza in uso al condannato; nénella presente sede si illustrano le ragioni per le quali le prove prospettate,rappresentate da perizie, non rivestano il riscontrato carattere esplorativo.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia hadichiarato inammissibile l’istanza di revisione formulata da [OSCURATO:PERSONA] e harigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in relazione alla condanna resadalla Corte di appello di Roma il 21 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 5 luglio2022, a seguito della sentenza resa da questa Corte, sezione Quinta penale, n.34764 – 22.[OSCURATO:PERSONA] che, avverso il predetto provvedimento, è stato propostotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (violazione degli artt.630 lett. c, 634 cod. proc. pen., erronea applicazione del concetto di provanuova e indebita anticipazione del giudizio di merito pur concludendo conl’inammissibilità - primo motivo; vizio di motivazione – secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] che, quanto al primo motivo, la Difesa lamenta che la Corteterritoriale ha rigettato la richiesta di disporre accertamenti tecnici basati sunuove tecnologie (in particolare un’analisi fonica, non disponibile all'epoca deicalcoli già effettuati, nonché calcoli e planimetrie aggiornate), concludendo perl’inammissibilità della rinnovazione istruttoria perché di carattere esplorativo;tuttavia, a parere del ricorrente, per prova nuova deve intendersi anche unnuovo metodo scientifico che diversamente valuti elementi già noti, avendo,peraltro, la Corte territoriale trasformato il giudizio sull’ammissibilità dellarichiesta di revisione in un’anticipazione del giudizio di merito.Reputato che deve riscontrarsi la genericità del motivo dedotto, tenuto contoche la prova nuova che renderebbe ammissibile il giudizio di revisione vieneadombrata ma non concretizzata dal ricorrente, non risultando puntualmenteillustrato in cosa consista il metodo innovativo che imporrebbe di dare ingressoalla specifica ragione di revisione; tanto, come richiesto dalla giurisprudenza diquesta Corte secondo la quale (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281740 – 01), ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possonocostituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corsodella cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche etecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con lemetodiche in precedenza disponibili (nella fattispecie, la Corte ha ritenutoimmune da censure il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanzadi revisione, escludendo che il riversamento in HD ad alta definizione delcontenuto di un CD contenente un filmato dei fatti potesse integrare "provanuova", in quanto tale tecnologia ad alta definizione era già operativa ai tempidel processo definitosi con la sentenza oggetto dell'istanza; v. massime conformin. 26637 del 2008, Rv. 240869 – 01; n. 14255 del 2013, Rv. 256599 – 01; n.2982 del 2010, Rv. 245840 – 01; n. 10523 del 2018, Rv. 272592 – 01).[OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce che lamotivazione è apparente perché ha affermato che la sentenza di assoluzione del2014, che aveva escluso l'aggancio della cella da parte del telefonodell'imputato, non poteva essere presa in considerazione perché si tratta dipronuncia annullata in sede di legittimità, senza considerare che tale sentenzarilevava un vizio di metodo nella valutazione complessiva degli indizi, dovendosispecificare che le prove tecniche nuove proposte con l’istanza di revisioneriguardano certamente quelle foniche, all'epoca non disponibili, nonché calcoli eplanimetrie aggiornate, mentre l’istanza è stata ritenuta dalla Corte territorialemera riproposizione di doglianze già esaminate, senza considerare la novitàconsistente nell’adozione di un metodo scientifico nuovo.Rilevato che anche questa doglianza appare generica rispetto alla necessariaindicazione, precisa e dettagliata nel senso sopra specificato, del metodoscientifico sopravvenuto, illustrato dal ricorrente come innovativo, tenuto contoche nella sintesi dell’istanza di revisione contenuta nel provvedimentoimpugnato, si fa riferimento alla necessità di nominare esperti linguistici,riscontrandosi nelle trascrizioni dal nigeriano, un parziale travisamento deidialoghi captati in ambientale, nonché all’indispensabilità di una nuovaconsulenza sull’area della cella agganciata dall’utenza in uso al condannato; nénella presente sede si illustrano le ragioni per le quali le prove prospettate,rappresentate da perizie, non rivestano il riscontrato carattere esplorativo.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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