CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35707/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 ottobre 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa città il 30 novembre 2021, ha parzialmente assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 solo in relazione alla condotta riferita all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, perché il fatto non sussiste, confermando invece la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione irrogatagli con riferimento al medesimo reato, riferito all'evasione delle imposte dirette, rideterminando così la confisca all'importo di euro 131.009,98. Fatti commessi in Torino fino al 29 dicembre 2014. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la nullità assoluta della sentenza per l'inosservanza degli art. 179 e 429 cod. proc. pen., è manifestamente infondato: la difesa infatti si duole che il capo di imputazione faccia riferimento esclusivamente alla volontà di evadere le imposte dirette, senza menzionare le imposte indirette, ovvero l'iva, ma sul punto, al di là di ogni considerazione di merito, vi è carenza di interesse, posto che, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha assolto l'imputato, perché il fatto non sussiste, dalla condotta illecita riferita proprio all'iva, stante il non sicuro superamento della soglia di punibilità. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, con particolare riferimento alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere sussistente il dolo del reato, hanno valorizzato a tal fine la reiterazione delle omissioni dichiarative dell'imputato, riferite alle annualità 2011 e 2013, il mancato pagamento postumo dell'imposta evasa e lo scarso interesse mostrato dal ricorrente rispetto alle verifiche fiscali a suo carico (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, il minor peso delle attenuanti generiche, riconosciute solo in ragione del remissivo comportamento dell'imputato, a fronte della contestata recidiva, sintomatica di una qualificata pericolosità sociale, in ragione della pluralità e della varietà dei precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, rispetto a ogni tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma