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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 34022/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.25785/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso l’ORDINANZA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE n. 7618 depositata il 21/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per correzione di errore materiale hanno rilevato che codesta Corte, con ordinanza n. 7618, pubblicata il 21 marzo 2025, ha statuito quanto segue: “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge”, evidenziando che nel provvedimento in menzione non è stata disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori che si eranodichiarati antistatari nel controricorso.

Considerato che: - nel procedimento avente RG 25785/2020 i predetti difensori, quali difensori della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva no chiesto, nel controricorso depositato agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in loro favore, delle spese di lite, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari; - sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, ̀ costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 - 01); - il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di n. 7618 depositata i l 21/03/2023, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «agli accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dei difensori della controricorrente, che si sono dichiarati antistatariex art. 93 cod. proc. civ.»; - non vi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

U, n. 29432 del 14/11/2024; Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 -01).

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 7618, pubblicata il 21 marzo 2025 , sia corretto aggiungendo, dopo le parole «agliaccessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dei difensori della controricorrente, che si sono dichiarati antistatariex art. 93 c . p . c.» .

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.25785/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso l’ORDINANZA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE n. 7618 depositata il 21/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per correzione di errore materiale hanno rilevato che codesta Corte, con ordinanza n. 7618, pubblicata il 21 marzo 2025, ha statuito quanto segue: “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge”, evidenziando che nel provvedimento in menzione non è stata disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori che si eranodichiarati antistatari nel controricorso. Considerato che: - nel procedimento avente RG 25785/2020 i predetti difensori, quali difensori della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva no chiesto, nel controricorso depositato agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in loro favore, delle spese di lite, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari; - sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, ̀ costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 - 01); - il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di n. 7618 depositata i l 21/03/2023, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «agli accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dei difensori della controricorrente, che si sono dichiarati antistatariex art. 93 cod. proc. civ.»; - non vi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024; Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 -01). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 7618, pubblicata il 21 marzo 2025 , sia corretto aggiungendo, dopo le parole «agliaccessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dei difensori della controricorrente, che si sono dichiarati antistatariex art. 93 c . p . c.» . Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'
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