CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 07303/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9196-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asiut (Egitto) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA], 5. - ricorrente - contro -Prefettura di Milano in persona del Prefetto pro tempore; -Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore; -intimati - avverso il provvedimento di rigetto del 06/04/2023, reso nel giudizio RG 39923/2021, notificato al ricorrente in datal 11/04/2023, con il quale il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 13 dlgs. 286/1998;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugnavainnanzi al Giudice di Pace di Milano, il decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 01.07.2021. Con provvedimento del 05.04.2023, depositato il 06.04.2023 e notificato in data 11.04.2023, veniva però rigettato il ricorso così presentato,sulla base dell’affermato rigetto della richiesta protezione internazionale da parte della locale Commissione territoriale. 2. Il provvedimento è stato impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedi norme di legge per omessa statuizione dell’illegittimità del provvedimento di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 6 D.L. 13/2017 convertito con Legge46/2017 in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3) c.p.c. 1.1 Il ricorrente impugna il provvedimento sopra indicato per violazione di legge, in merito alla notificazionedi atti e provvedimenti del procedimento per la protezione internazionale.Si evidenzia che l’art. 6 del D.L. 13/2017, convertito con legge 46/2017 così dispone: “Le notificazioni degli attie dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dalrichiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente e'accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decretolegislativo.” 1.2 Secondo il ricorrente, nel caso in esame,sarebbe difettata la notificazione del provvedimento con cui laCommissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale gli aveva rigettato la domanda finalizzata all’ottenimento della protezione internazionale. Detto provvedimento – precisa il ricorrente -sarebbe stato prodotto dalla Questura nel processo illo temporependente presso il Giudice di Pace di Milano e da tale documento si sarebbe evintocome la relata di notifica non fosse stata neanche compi lata e fossestato comunque omesso ogni procedimento di notificazione. 1.2 Il motivo così articolato è all’evidenza inammissibile in ragione della novità della questione prospettata che, in difetto di indicazione di quale fosse stato l’atto difensivo attraverso il quale la doglianza sarebbe stata introdotta nel dibattito processuale innanzi al giudice del merito, deve ritenersi proposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità e peraltro con modalità di deduzione nonautosufficienti. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 13 comma 3 dlgs. 286/1998, degli artt. 10 comma 4 e 19dlgs. 286/1998 e dell’art. 3 dlgs. 251/2007 in relazione all’art. 360 comma 1 numero3) c.p.c. Si ritiene da parte del ricorrente che nel caso in esame sussisterebberoi presupposti legittimanti la concessione d ell’asilo politico insuo favore. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 8 CEDU, dell’art. 13 comma 3 dlgs. 286/1998, degli artt. 10 comma 4 e 19 dlgs. 286/1998 e dell’art. 14 dlgs. 251/2007 in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3) c.p.c.. sul rilievo che ilprovvedimento impugnato avrebbe dovuto prenderein esame la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di fatto per la concessione della protezione sussidiaria. 3.1 Il secondo e terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili perché, nel vano tentativo di far svolgere innanzi a questa Corte di legittimità una ripetizione del giudizio sul fondamento dei presupposti applicativi della protezione internazionale – trascura di prendere in considerazione che tale richiesta di protezione era stata rigettata dalla Commissione territoriale con statuizione neanche impugnata con ricorso giurisdizionale, con la conseguenza che le predette deduzioni difensive risultano del tutto irricevibili in questo giudizio di legittimità ove le stesse risultano anche presentate per la prima volta, in assenza di una precisa indicazione di quale fosse l’atto difensivo attraverso il quale le dette eccezioni sarebbero state proposte innanzi al giudice di pace. 4. Il quarto mezzo deduce invece, ai sensi dell’art. 360, n° 4 c.p.c., vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento del 06.04.2023, con conseguente nullità dello stesso. 4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile perché solo genericamente formulato, senza la indicazione, cioè, di quali erano stati i temi di indagine trascurati dal giudice del merito, tali da rendere il provvedimento impugnato privo di motivazione. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle amministrazio