CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. avendo la corte territoriale non concesso il rinvio del processo come richiesto dal difensore che comunicava di aderire all'astensione proclamata dall' U.C.P.I. è manifestamente infondato in quanto in assenza di richiesta preventiva di trattazione orale è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (Sez. 5 - , Sentenza n. 26764 del 20/04/2023 Ud. dep. 20/06/2023 Rv. 284786 - 01). Va rilevato, infatti, come la presenza del difensore in udienza non fosse necessaria, essendo invece sufficiente la celebrazione del processo nella forma della trattazione cartolare ai fini della definizione del procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore ;Il Presidente