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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33309/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza del 22 febbraio 2024 con cui la Corte d'appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Trani dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art.635 cod. pen., confermando nel resto la pena per i reati di cui all'art.110, 112, 624-bis e 625 commi 2 e 7 cod. pen. 2.

Con un unico motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata ridotto la pena inflitta in primo grado a seguito del proscioglimento per avvenuta prescrizione rispetto al reato di cui all'art.635 cod. pen. 3.

Il ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il giudice di primo grado non ha applicato alcun aumento in relazione al reato di cui all'art. 635 cod.pen. sicché non andava operata alcuna riduzione della pena.

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza del 22 febbraio 2024 con cui la Corte d'appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Trani dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art.635 cod. pen., confermando nel resto la pena per i reati di cui all'art.110, 112, 624-bis e 625 commi 2 e 7 cod. pen. 2. Con un unico motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata ridotto la pena inflitta in primo grado a seguito del proscioglimento per avvenuta prescrizione rispetto al reato di cui all'art.635 cod. pen. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il giudice di primo grado non ha applicato alcun aumento in relazione al reato di cui all'art. 635 cod.pen. sicché non andava operata alcuna riduzione della pena. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.
Sentenza Cassazione n. 33309/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris