CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2023
Cassazione n. 51193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 marzo 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per insussistenza del fatto; riqualificato il fatto di irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 217, comma 2, L.F., ha condannato l'imputato per il suddetto reato, irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di reclusione nonché le pene accessorie fallimentari per la stessa durata della pena principale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo, con tre motivi, vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale e con riferimento all'assoluzione dell'imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dal delitto di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto. E' addotto, a sostegno: I.) che la motivazione rassegnata a corredo della derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nel delitto di bancarotta semplice documentale sarebbe apodittica, perché il giudice non avrebbe indicato sulla base di quali dati concreti e certi avesse formulato il giudizio di mera incompletezza delle scritture contabili piuttosto che di loro inaffidabilità, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita 'Le mille e una favola' Sri., come, invece, affermato dal curatore fallimentare; II.) che anche la motivazione sviluppata per giustificare l'assoluzione dell'imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale sarebbe assente o, comunque, illogica, non avendo, ancora una volta, il giudice indicato elementi concreti suscettibili di dare ragione, tanto più in assenza del libro inventari e del registro beni ammortizzabili, del perché avesse ritenuto che le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio non fossero state trovate perché ammortizzate nel corso dell'attività aziendale; III.) che in contrasto con quanto accertato dal Curatore era l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale non era stato determinato il momento di emersione dello stato di insolvenza, di modo non era possibile ritenere dimostrato l'aggravamento del dissesto da parte dell'imputato, posto che il Curatore stesso aveva verificato che il dissesto si era verificato sin da subito dopo il primo anno di esercizio dell'attività aziendale, di modo che l'amministratore sarebbe stato tenuto a ricostituire il capitale sociale e, una volta manifestatasi l'insolvenza, a chiedere il fallimento. 3. Con requisitoria scritta, depositata in data 1 ottobre 2023„ il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che, qualificato il ricorso del Procuratore Generale come appello, fosse disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.4. Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 5 ottobre 2023, il difensore del resistente, [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato le ragioni a sostegno del rigetto del ricorso del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale di Brescia avverso il capo della sentenza impugnata riguardante la condanna per il delitto di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale, deve essere ritenuto ricorso per saltum, proponibile solo in caso di sentenze appellabili, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., e per il solo vizio di violazione di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 3, e 608, comma 4, cod. proc. pen.. L'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che <<Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato». Ne viene che, poiché il motivo che attinge il capo predetto denuncia il vizio di motivazione, il ricorso per cassazione, limitatamente ad esso, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. L'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento>> e l'art. 608, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che < <Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile>›; va, dunque, riconosciuto che, relativamente ai capi riguardanti i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, il ricorso per cassazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia avverso la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato è stato legittimamente proposto: e ciò, anche con riguardo alla deduzione del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. 2.2. Tanto chiarito, i motivi in disamina devono essere disattesi, perché articolano censure non consentite nel giudizio di legittimità o generiche. I. In maniera non manifestamente illogica il giudice censurato ha ritenuto che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non potesse dirsi provato sol perché le immobilizzazioni materiali, iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2012 (l'ultimo depositato) al valore di acquisto, non fossero state riportate nelle scritture contabili riferite ai successivi esercizi, tanto potendosi spiegare in ragione del loro plausibile ammortamento, trattandosi di beni utilizzati nel centro estetico che aveva operato fino al 2015.Tra l'altro, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile, contenuto in una rettifica del valore del bene iscritto in bilancio, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Rv. 271439), con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, per ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato, sarebbe stato, comunque, necessario provare da parte della pubblica accusa l'effettiva disponibilità di individuati beni, strumentali all'esercizio dell'attività aziendale, nel momento in cui questa era cessata. II. Neppure la plausibile argomentazione, rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno dell'esclusione del raggiungimento della prova dell'aggravamento del dissesto da parte dell'imputato, è scalfita dalle censure del Procuratore Generale. Tenuto conto dell'ormai pacifico approdo interpretativo secondo cui, nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave, che può essere desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823), deve riconoscersi che, a fronte del rilievo di assertività delle dichiarazioni del Curatore al riguardo, nulla è stato specificamente allegato e documentato dal ricorrente in ordine al decisivo profilo della consapevolezza da parte dell'amministratore della società fallita che con il ritardare il fallimento ne avrebbe aggravato il dissesto e di quello della gravità della colpa nel comportamento da lui tenuto. 3. Convertito il ricorso per cassazione in appello limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale, va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per il giudizio. Nel resto il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Convertito il ricorso in appello limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale dispone rimettersi gli atti alla Corte d'appello di Brescia per il giudizio. Dichiara inammissibi