CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9716/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2268/2019, pubblicata in data 10 agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa A43 1. [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA] in forza di decreto ingiuntivo non opposto, all'esito di pignoramento, presso il domicilio della debitrice, di beni mobili di arredo, il cui valore di realizzo era stato determinato dall'ufficiale giudiziario in euro 2.000,00, con istanza del 29 marzo 2017 richiese, in sostituzione della precedente istanza di vendita all'incanto, l'assegnazione dei beni pignorati, a saldo del suo complessivo credito per sorte, interessi legali e spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione dichiarò inammissibile la richiesta di assegnazione e avverso detto provvedimento il creditore propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., deducendo che, anche a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 538 cod. proc. civ., era consentita, anche al fine di tutelare l'interesse del debitore, l'assegnazione di quanto pignorato a totale copertura di ogni esposizione debitoria. Svolta la preliminare fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione ed introdotta la fase di merito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l'opposizione, rilevando che l'istanza di assegnazione era consentita esclusivamente per i beni mobili che avessero un valore che risultava dai listini di mercato o di borsa, occorrendo in tutti gli altri casi che fosse stata infruttuosamente esperita la vendita. Essendo stati pignorati, nel caso di specie, beni mobili di arredo, privi di valutazione, e non essendo stato ancora esperito il tentativo di vendita, legittimamente il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza di assegnazione. 2. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la «violazione del combinato disposto di cui all'art. 501 c.p.c., 502 c.p.c., 505, primo comma e secondo comma, c.p.c., 506 c.p.c., 507 c.p.c., 529 c.p.c., 530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c., 532, primo e secondo comma, c.p.c., 534 c.p.c. e 538 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)». A supporto della censura, il ricorrente sostiene che, essendo l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, finalizzata a consentire al creditore di soddisfare il credito, l'assegnazione del pignorato prevista dall'art. 505 cod. proc. civ. resta «norma generale» per la sua persistente collocazione (dopo la riforma dell'art. 538 cod. proc. civ.) nel capo I del titolo II del libro terzo del codice di rito, dedicato all'espropriazione forzata in generale. Soggiunge che la conclusione a cui è pervenuto il Giudice del merito non può essere condivisa sia perché collide con il principio della ragionevole durata del processo, sia perché l'assegnazione con chiusura dell'esecuzione tutela in modo paritario i diritti e gli interessi del creditore e del debitore. 2. Con il secondo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la «violazione del combinato disposto di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., art. 100 cod. proc. civ. ed art. 12 del r.d. 16 marzo 1942, n. 262, oltre che per omesso esame di un fatto del giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)». Richiamando la sentenza di questa Corte n. 15596 del 2019, secondo la quale la modifica dell'art. 538 cod. proc. civ. non ha soppresso l'istituto dell'assegnazione, ma ha solo reso il giudice libero di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanza di assegnazione, ovviamente motivando sul punto in ragione della maggiore o minore fruttuosità della scelta, lamenta che il giudice dell'opposizione, nel rigettare l'istanza di assegnazione, ha del tutto omesso una valutazione circa la fruttuosità dell'assegnazione, tenuto conto che il pignorato era stato complessivamente stimato, nel marzo 2017, in euro 2.000,00 dal giudice dell'esecuzione, che aveva fatto propria la valutazione dell'ufficiale giudiziario, e che il debito dell'esecutata ammontava a complessivi euro 1.996,47 (importo comprensivo di sorte, interessi maturati e spese della procedura). 3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che, erroneamente, il giudice dell'opposizione lo ha condannato a corrispondere in favore della debitrice le spese del giudizio, benché quest'ultima non si fosse costituita. 4. In via pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso, si impone il diverso ed assorbente rilievo officioso dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, a cagione della sua tardività. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 1° agosto 2019 e non è stata notificata. Il giudizio di primo grado, come evidenziato in sentenza, ha avuto inizio in epoca successiva al luglio 2009, per cui, essendo applicabile l'art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con la modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Alla presente controversia, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, non si applica la sospensione feriale dei termini (ex plurimis, Cass., sez. 3, 28/09/2009, n. 20745; Cass., sez. 6-3, 28/09/2020, n. 20354; Cass, sez. 3, 08/04/2014, n. 8137; Cass., sez. L, 19/08/2015, n. 16989; Cass., sez. 3, 28/02/2017, n. 5038;Cass., sez. 6-3, 03/07/2018, n. 17328; Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10212; Cass., sez. 6-3, 13/02/2020, n. 3542; Cass., sez. 6-3, 28/02/2020, n. 5475; Cass., sez. 6-3, 17/05/2022, n. 15864). Questa Corte è infatti costante nell'affermare che, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice (Cass., sez. 3, 25/05/2007, n. 12250). Il principio sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (Cass., sez. 3, 02/03/2010, n. 4942). Il presente ricorso per cassazione risulta inoltrato per la notifica in data 26 febbraio 2020, oltre il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dal richiamato art. 327 cod. proc. civ. Il rilievo di ufficio dell'inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all'art. 384 cod. proc. civ., terzo comma (nel testo novellato dall'art. 12 d.lgs. n. 40 del 2006), perché la norma è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass., sez. 6-3, 20/07/2011, n. 15964), risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 cit. e all'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla I. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass., sez. 6-3, 30/04/2011, n. 9591). La tardività dell'impugnazione può essere, dunque, rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., sez. 6 - 3, 07/03/2022, n. 7356). 6. Non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto alcuna difesa la parte intimata. Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p